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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 26337/2026

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n data 27/02/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Bari per nuovo giudizio;letta la memoria di replica nell’interesse del ricorrente, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge ed inparticolare del principio di ne bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.) avendo la Corte diappello di Bari giudicato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 633, 639-bis cod. pen.,contestato come consumato “dal 2010 e tutt’ora permanente”, valutando due volte lastessa condotta, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato per il medesimo delitto condecreto penale di condanna emesso in data 08/07/2013 per fatti risalenti al 2011.Il motivo è fondato.La Corte di appello ha rigettato la doglianza difensiva senza considerare che il capodi imputazione reca una contestazione riferita ad una condotta che, sotto il profilo storiconaturalistico coincide, in parte, con quella giudicata con il decreto penale di condanna del2013 e relativo alla stessa condotta di invasione arbitraria, posta in essere dall’imputatonegli anni 2010 e 2011, sicchè la sentenza impugnata va annullata in ordine a detto capodel quale va ridefinito il perimetro temporale di consumazione ed anche la relativa pena.2.

Il secondo motivo concerne la mancata valutazione della documentazione con laquale la difesa aveva inteso dimostrare che lo zio dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA]), con ilquale egli conviveva e poi deceduto, era legittimato all’occupazione avendogli il [OSCURATO:PERSONA], concesso l’immobile in locazione temporanea, sicchè l’occupazione daparte del ricorrente non poteva ritenersi illegittima poiché derivava da quella inprecedenza autorizzata.Il motivo è manifestamente infondato.La documentazione in parola non appare, invero, dotata di decisività sicchè l’omessavalutazione da parte del giudice di appello, non integra alcun vizio di motivazione.Infatti, pur registrandosi, sul punto, un orientamento giurisprudenziale secondo cui”non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentranell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedentelegittimo detentore (Sez. 2, n. 15874 del 30/01/2019, Sannais, Rv. 276416-01: inmotivazione la Corte ha evidenziato che, quand'anche il subentro fosse autorizzato inviolazione di vincoli imposti all'assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai finiamministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamentosanzionato dall'art. 633 cod. pen., che presuppone l'introduzione arbitraria edall'esterno), l’opzione ermeneutica cui il Collegio intende aderire è quella da ultimoevidenziata con orientamento ormai consolidato che afferma che integra il delitto diinvasione di edifici la condotta di chi, entrato in un alloggio di proprietà pubblica inqualità di ospite dell'avente diritto, vi permane anche dopo il decesso o l'allontanamentodi quest'ultimo (Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01, nella cuiparte motiva la Corte ha osservato che non rilevano i mezzi o il modo attraverso cuiavviene l'invasione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l'inganno,essendo richiesto solo che l'occupazione sia arbitraria, intesa come "contra ius"; nellostesso senso, Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972-01; Sez. 2, n. 19913del 28/04/2026, Morello, Rv. 290055-01).3.

Il terzo motivo sulla dosimetria della pena, all’evidenza connesso al primo, èassorbito.4.

Da qui l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’accertamentodella data di commissione del fatto e per la rideterminazione del trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’accertamento della data dicommissione del fatto e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvioper nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Così deciso, il 22/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n data 27/02/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Bari per nuovo giudizio;letta la memoria di replica nell’interesse del ricorrente, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge ed inparticolare del principio di ne bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.) avendo la Corte diappello di Bari giudicato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 633, 639-bis cod. pen.,contestato come consumato “dal 2010 e tutt’ora permanente”, valutando due volte lastessa condotta, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato per il medesimo delitto condecreto penale di condanna emesso in data 08/07/2013 per fatti risalenti al 2011.Il motivo è fondato.La Corte di appello ha rigettato la doglianza difensiva senza considerare che il capodi imputazione reca una contestazione riferita ad una condotta che, sotto il profilo storiconaturalistico coincide, in parte, con quella giudicata con il decreto penale di condanna del2013 e relativo alla stessa condotta di invasione arbitraria, posta in essere dall’imputatonegli anni 2010 e 2011, sicchè la sentenza impugnata va annullata in ordine a detto capodel quale va ridefinito il perimetro temporale di consumazione ed anche la relativa pena.2. Il secondo motivo concerne la mancata valutazione della documentazione con laquale la difesa aveva inteso dimostrare che lo zio dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA]), con ilquale egli conviveva e poi deceduto, era legittimato all’occupazione avendogli il [OSCURATO:PERSONA], concesso l’immobile in locazione temporanea, sicchè l’occupazione daparte del ricorrente non poteva ritenersi illegittima poiché derivava da quella inprecedenza autorizzata.Il motivo è manifestamente infondato.La documentazione in parola non appare, invero, dotata di decisività sicchè l’omessavalutazione da parte del giudice di appello, non integra alcun vizio di motivazione.Infatti, pur registrandosi, sul punto, un orientamento giurisprudenziale secondo cui”non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentranell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedentelegittimo detentore (Sez. 2, n. 15874 del 30/01/2019, Sannais, Rv. 276416-01: inmotivazione la Corte ha evidenziato che, quand'anche il subentro fosse autorizzato inviolazione di vincoli imposti all'assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai finiamministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamentosanzionato dall'art. 633 cod. pen., che presuppone l'introduzione arbitraria edall'esterno), l’opzione ermeneutica cui il Collegio intende aderire è quella da ultimoevidenziata con orientamento ormai consolidato che afferma che integra il delitto diinvasione di edifici la condotta di chi, entrato in un alloggio di proprietà pubblica inqualità di ospite dell'avente diritto, vi permane anche dopo il decesso o l'allontanamentodi quest'ultimo (Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01, nella cuiparte motiva la Corte ha osservato che non rilevano i mezzi o il modo attraverso cuiavviene l'invasione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l'inganno,essendo richiesto solo che l'occupazione sia arbitraria, intesa come "contra ius"; nellostesso senso, Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972-01; Sez. 2, n. 19913del 28/04/2026, Morello, Rv. 290055-01).3. Il terzo motivo sulla dosimetria della pena, all’evidenza connesso al primo, èassorbito.4. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’accertamentodella data di commissione del fatto e per la rideterminazione del trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’accertamento della data dicommissione del fatto e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvioper nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Così deciso, il 22/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
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