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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 35824/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9979/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110, presso il suo studio, il tutto come da procura in calce al ricorso in cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, n. 5896/14/14,depositata il 6/10/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

ACCERT.SINTET. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento sintetico relativo a maggior reddito a fini IRPEF (anno 2005) per un valore di € 124.074,00, in relazione alla rilevazione di indici-fattore di capacità di spesa incongrui rispetto al reddito dichiarato, il tutto ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente proponeva ricorso e la CTP riduceva il maggior reddito ad € 95.000,00.

Il contribuente proponeva appello, ma la CTR rigettava il gravame.

2. Avverso tale decisione propone ricorso in cassazione il contribuente affidandolo a tre motivi.

L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia omessa o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi decisivi; violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 116, 132 e ss., cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la decisione di secondo grado presenterebbe lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico postoa fondamento della stessa.

In ispecie non sarebbero state specificate le ragioni per cui il giudice d’appello avrebbe acriticamente aderito alle risultanze dell’Ufficio, né sarebbero stati chiariti i motivi circa l’omessa valutazione delle eccezioni in fatto ed in diritto proposte, avendo il ricorrente documentato numerose movimentazioni finanziarie dalle quali emergerebbero ricavi – non soggetti a IRPEF perché tassati alla fonte - tali da giustificare ampiamente i costi che sono apparsi incongrui all’Amministrazione fiscale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea o falsa applicazione degli artt. 53, Cost., 38 e 42, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.

Ad avviso del contribuente la sentenza d’appello avrebbe violato le norme anzidette, facendo discendere la legittimità dell’accertamento induttivo sintetico dalla presunta disponibilità di determinati beni indice (nella specie beni immobili e autovetture di lusso, tra le quali una Lamborghini), senza considerare che intanto andava provata la sussistenza di una capacità di spesa, nel periodo di riferimento, superiore del 25 % rispetto al reddito dichiarato, e poi che dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto, tra cui in particolare redditi non soggetti a tassazione IRPEF, ma a ritenuta alla fonte, derivanti da operazioni finanziarie e pari ad oltre 400 mila euro per il solo anno in considerazione, oltre alle disponibilità dimostrate, emergevano mezzi più che sufficienti e dunque congrui a far fronte alle spese rilevate dall’Agenzia, poste a fondamento invece dell’accertamento di asserito maggior reddito rispetto al dichiarato.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.

Invero la sentenza n.351/20/13 della CTP di Roma, con riferimento ad altro giudizio avente ad oggetto l’anno d’imposta 2007, aveva accolto il ricorso del contribuente, per aver egli fornito sufficiente prova circa la disponibilità di reddito esente, proprio rinveniente dalle operazioni finanziarie oggetto del presente giudizio (annualità 2000/2007), e di disponibilità economiche.

Analogamente varrebbe per la sentenza sempre della CTPdi Roma n. 22268/39/14, questa volta relativa al giudizio relativo all’anno d’imposta 2008.

4. Il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente essendo con esso dedotto il giudicato esterno, è infondato, in quanto la parte ricorrente non ha dimostrato il passaggio in giudicato delle pronunce di primo grado delle quali invoca qui l’autorità (anzi le stesse risultano essere state entrambe impugnate e le relative decisioni di secondo grado sono oggetto di gravame in cassazione e chiamate per l’udienza odierna).

5. Anche il primo motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano «una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.

U., n. 8053 del 07/04/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 03/11/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass., sez. 6-5, n. 14927 del 2017).

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Infatti, la CTR ha ritenuto di confermare quanto statuito dai giudici di primo grado osservando che la breve durata delle attività commerciali svolte e il livello dei proventi da investimenti bancari e di borsa, non sarebbero sufficienti a sorreggere la prova del sostentamento delle spese rilevate, tanto più che il contribuente dovrebbe mantenere due nuclei famigliari, ed in particolare proprio la cessazione dell’attività imprenditoriale non giustificherebbe la circostanza per cui “tutta la famiglia avrebbe attinto il loro sostentamento esclusivamente dai risparmi accumulati in pochi anni in cui ha esercitato l’attività commerciale”.

Con ciò il secondo giudice ha esplicitato le ragioni della decisione, mentre eventuali profili di apoditticità e insufficienza delle stesse, anche se sussistenti, non determinano un vizio rilevabile in sede di legittimità (Cass. 17/3/2015, n. 5315).

6. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, si fa valere la violazione tanto della disposizione di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 (violazione di norma di diritto sostanziale) e num. 5 (omesso esame di un fatto decisivo), cod. proc. civ.

Orbene dalla lettura dell’intero motivo risulta una censura sotto profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, con commistione di elementi di fatto (pretesi) mancati riscontri di risultanze probatorie, argomenti e riferimenti alla normativa sostanziale (sull’inammissibilità di motivi così concepiti, cfr. Cass.28/05/2018, n. 13312), passandosi da una censurata omissione di valutazione delle prove (pag. 28 del ricorso) a quella di violazione della norma sostanziale (pag. 27), sovrapponendo i piani e non distinguendo i profili di pretesa illegittimità della pronuncia impugnata, laddove il motivo dovrebbe necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed essere caratterizzato da una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603; Cass. 18/08/2020, n. 17224), individuando con chiarezza i vizi prospettati (Cass.08/11/2021, n. 32415).

In definitiva deve ritenersi “inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità” (Cass. 26/11/2021, n. 36881), il che come descritto è proprio quanto accade nel caso di specie.

7. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

8. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9979/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110, presso il suo studio, il tutto come da procura in calce al ricorso in cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, n. 5896/14/14,depositata il 6/10/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. ACCERT.SINTET. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento sintetico relativo a maggior reddito a fini IRPEF (anno 2005) per un valore di € 124.074,00, in relazione alla rilevazione di indici-fattore di capacità di spesa incongrui rispetto al reddito dichiarato, il tutto ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il contribuente proponeva ricorso e la CTP riduceva il maggior reddito ad € 95.000,00. Il contribuente proponeva appello, ma la CTR rigettava il gravame. 2. Avverso tale decisione propone ricorso in cassazione il contribuente affidandolo a tre motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia omessa o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi decisivi; violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 116, 132 e ss., cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente, infatti, la decisione di secondo grado presenterebbe lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico postoa fondamento della stessa. In ispecie non sarebbero state specificate le ragioni per cui il giudice d’appello avrebbe acriticamente aderito alle risultanze dell’Ufficio, né sarebbero stati chiariti i motivi circa l’omessa valutazione delle eccezioni in fatto ed in diritto proposte, avendo il ricorrente documentato numerose movimentazioni finanziarie dalle quali emergerebbero ricavi – non soggetti a IRPEF perché tassati alla fonte - tali da giustificare ampiamente i costi che sono apparsi incongrui all’Amministrazione fiscale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea o falsa applicazione degli artt. 53, Cost., 38 e 42, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. Ad avviso del contribuente la sentenza d’appello avrebbe violato le norme anzidette, facendo discendere la legittimità dell’accertamento induttivo sintetico dalla presunta disponibilità di determinati beni indice (nella specie beni immobili e autovetture di lusso, tra le quali una Lamborghini), senza considerare che intanto andava provata la sussistenza di una capacità di spesa, nel periodo di riferimento, superiore del 25 % rispetto al reddito dichiarato, e poi che dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto, tra cui in particolare redditi non soggetti a tassazione IRPEF, ma a ritenuta alla fonte, derivanti da operazioni finanziarie e pari ad oltre 400 mila euro per il solo anno in considerazione, oltre alle disponibilità dimostrate, emergevano mezzi più che sufficienti e dunque congrui a far fronte alle spese rilevate dall’Agenzia, poste a fondamento invece dell’accertamento di asserito maggior reddito rispetto al dichiarato. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. Invero la sentenza n.351/20/13 della CTP di Roma, con riferimento ad altro giudizio avente ad oggetto l’anno d’imposta 2007, aveva accolto il ricorso del contribuente, per aver egli fornito sufficiente prova circa la disponibilità di reddito esente, proprio rinveniente dalle operazioni finanziarie oggetto del presente giudizio (annualità 2000/2007), e di disponibilità economiche. Analogamente varrebbe per la sentenza sempre della CTPdi Roma n. 22268/39/14, questa volta relativa al giudizio relativo all’anno d’imposta 2008. 4. Il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente essendo con esso dedotto il giudicato esterno, è infondato, in quanto la parte ricorrente non ha dimostrato il passaggio in giudicato delle pronunce di primo grado delle quali invoca qui l’autorità (anzi le stesse risultano essere state entrambe impugnate e le relative decisioni di secondo grado sono oggetto di gravame in cassazione e chiamate per l’udienza odierna). 5. Anche il primo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano «una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. Sez. U., n. 22232 del 03/11/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass., sez. 6-5, n. 14927 del 2017). Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Infatti, la CTR ha ritenuto di confermare quanto statuito dai giudici di primo grado osservando che la breve durata delle attività commerciali svolte e il livello dei proventi da investimenti bancari e di borsa, non sarebbero sufficienti a sorreggere la prova del sostentamento delle spese rilevate, tanto più che il contribuente dovrebbe mantenere due nuclei famigliari, ed in particolare proprio la cessazione dell’attività imprenditoriale non giustificherebbe la circostanza per cui “tutta la famiglia avrebbe attinto il loro sostentamento esclusivamente dai risparmi accumulati in pochi anni in cui ha esercitato l’attività commerciale”. Con ciò il secondo giudice ha esplicitato le ragioni della decisione, mentre eventuali profili di apoditticità e insufficienza delle stesse, anche se sussistenti, non determinano un vizio rilevabile in sede di legittimità (Cass. 17/3/2015, n. 5315). 6. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, si fa valere la violazione tanto della disposizione di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 (violazione di norma di diritto sostanziale) e num. 5 (omesso esame di un fatto decisivo), cod. proc. civ. Orbene dalla lettura dell’intero motivo risulta una censura sotto profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, con commistione di elementi di fatto (pretesi) mancati riscontri di risultanze probatorie, argomenti e riferimenti alla normativa sostanziale (sull’inammissibilità di motivi così concepiti, cfr. Cass.28/05/2018, n. 13312), passandosi da una censurata omissione di valutazione delle prove (pag. 28 del ricorso) a quella di violazione della norma sostanziale (pag. 27), sovrapponendo i piani e non distinguendo i profili di pretesa illegittimità della pronuncia impugnata, laddove il motivo dovrebbe necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed essere caratterizzato da una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603; Cass. 18/08/2020, n. 17224), individuando con chiarezza i vizi prospettati (Cass.08/11/2021, n. 32415). In definitiva deve ritenersi “inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità” (Cass. 26/11/2021, n. 36881), il che come descritto è proprio quanto accade nel caso di specie. 7. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. 8. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembr
Sentenza Cassazione n. 35824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris