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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1973

Cassazione n. 33540/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/02/1973 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto SIRONE Angelo responsabile di un episodio di furto e un episodio di tentativo di furto di ciclomotori, fatti aggravati per essere í beni esposti alla pubblica fede e con l'uso di violenza sulle cose.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, dovendo il fatto essere riqualificato ai sensi dell'art.626 n.1 cod.pen., nonché per non essere stato riconosciuta la circostanza del danno di speciale tenuità e per vizio motivazionale in relazione alla ritenuta recidiva.

3. I motivi sono inammissibili in quanto in fatto, ripropositivi delle censure sviluppate in appello e già disattesi con argomenti giuridici privi di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Il motivo concernente la mancata qualificazione dei fatti quali furti d'uso si scontra con il dato oggettivo della mancata restituzione del mezzo, che nel delitto consumato era stato rinvenuto sotto l'abitazione del prevenuto e che era stato altresì forzato nel bloccasterzo e nell'accensione (sez.5, n.6431 del 19/12/2014, Belprati, Rv.262664).

Quanto alla attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia dì valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Parimenti inammissibile è la censura concernente lil riconoscimento della recidiva, la quale era stata già ritenuta dal giudice di primo grado con una motivazione del tutto adeguata, evidenziando il carattere professionale e reiterativo della condotta illecita, l'impiego di strumenti da scasso per forzare le difese apprestate dal titolare e per l'accensione dei mezzi, e la manifestazione di una capacità criminale ingravescente rispetto ai precedenti, pure numerosissimi.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/02/1973 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto SIRONE Angelo responsabile di un episodio di furto e un episodio di tentativo di furto di ciclomotori, fatti aggravati per essere í beni esposti alla pubblica fede e con l'uso di violenza sulle cose. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, dovendo il fatto essere riqualificato ai sensi dell'art.626 n.1 cod.pen., nonché per non essere stato riconosciuta la circostanza del danno di speciale tenuità e per vizio motivazionale in relazione alla ritenuta recidiva. 3. I motivi sono inammissibili in quanto in fatto, ripropositivi delle censure sviluppate in appello e già disattesi con argomenti giuridici privi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Il motivo concernente la mancata qualificazione dei fatti quali furti d'uso si scontra con il dato oggettivo della mancata restituzione del mezzo, che nel delitto consumato era stato rinvenuto sotto l'abitazione del prevenuto e che era stato altresì forzato nel bloccasterzo e nell'accensione (sez.5, n.6431 del 19/12/2014, Belprati, Rv.262664). Quanto alla attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia dì valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Parimenti inammissibile è la censura concernente lil riconoscimento della recidiva, la quale era stata già ritenuta dal giudice di primo grado con una motivazione del tutto adeguata, evidenziando il carattere professionale e reiterativo della condotta illecita, l'impiego di strumenti da scasso per forzare le difese apprestate dal titolare e per l'accensione dei mezzi, e la manifestazione di una capacità criminale ingravescente rispetto ai precedenti, pure numerosissimi. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33540/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris