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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22237/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio è generico (le circostanze attenuanti generiche sono state concesse dal Tribunale), e manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto l'estrema gravità della condotta di cui all'art. 337 cod. pen. resa palese dal fatto che il ricorrente, che per mezzo di una guida volutamente spericolata realizzava condotte finalizzate a mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada ed dei verbalizzanti inseguitori per un lungo lasso di tempo ed un consistente tratto di strada, viaggiava a bordo di un ciclomotore con il volto travisato con una calzamaglia ed in prossimità di un esercizio commerciale, a dimostrazione dell'imminente realizzazione di un grave reato, unitamente ad altro soggetto rimasto ignoto; rilevato che detta circostanza, unitamente ai precedenti penali, ha portato la Corte territoriale a condividere la decisione del Tribunale che aveva applicato l'aumento per la contestata recidiva (secondo motivo di ricorso), tenuto conto dell'insensibilità ed aumentata pericolosità dimostrata dal ricorrente nonostante la precedente pena applicata ed eseguita in regime di detenzione domiciliare; osservato che corretta risulta la parte della decisione che, sulla base dei trascorsi giudiziari e delle recenti pene comunque eseguite, ha ritenuto che la sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, tenuto anche conto della disposta misura di prevenzione della sorveglianza speciale (non ancora notificata ma in ordine alla cui sussistenza era a conoscenza), non fosse in linea con la funzione special-preventiva della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio è generico (le circostanze attenuanti generiche sono state concesse dal Tribunale), e manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto l'estrema gravità della condotta di cui all'art. 337 cod. pen. resa palese dal fatto che il ricorrente, che per mezzo di una guida volutamente spericolata realizzava condotte finalizzate a mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada ed dei verbalizzanti inseguitori per un lungo lasso di tempo ed un consistente tratto di strada, viaggiava a bordo di un ciclomotore con il volto travisato con una calzamaglia ed in prossimità di un esercizio commerciale, a dimostrazione dell'imminente realizzazione di un grave reato, unitamente ad altro soggetto rimasto ignoto; rilevato che detta circostanza, unitamente ai precedenti penali, ha portato la Corte territoriale a condividere la decisione del Tribunale che aveva applicato l'aumento per la contestata recidiva (secondo motivo di ricorso), tenuto conto dell'insensibilità ed aumentata pericolosità dimostrata dal ricorrente nonostante la precedente pena applicata ed eseguita in regime di detenzione domiciliare; osservato che corretta risulta la parte della decisione che, sulla base dei trascorsi giudiziari e delle recenti pene comunque eseguite, ha ritenuto che la sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, tenuto anche conto della disposta misura di prevenzione della sorveglianza speciale (non ancora notificata ma in ordine alla cui sussistenza era a conoscenza), non fosse in linea con la funzione special-preventiva della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 22237/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris