CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 09000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/11 °; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno e sei mesi di reclusione e di euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla congruità della pena concordata; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla congruità della pena concordata ed applicata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente