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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 09411/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12672/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2 9 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1885/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1434/2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ R.G.N.12672/2020 Cron.

Rep.

Ud.15/02/2023 - CC proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l’Istituto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidato in complessivi € 40.219,00;

2. la Corte territoriale, premesso che l’appellato si era costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità del gravame, ricevuto dopo che con ordinanza del 3 aprile 2017 era stata autorizzata la rinnovazione della notifica, ha rilevato che in effetti non sussistevano i presupposti per l’autorizzazione richiesta, giacché la notifica era stata solo tentata il 24 marzo 2017 e non era andata a buon fine, in quanto l’addetto del [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito l’atto per irreperibilità del destinatario;

3. il giudice d’appello ha evidenziato che non si era in presenza di una notifica nulla, che presuppone il perfezionamento della procedura notificatoria, ed ha aggiunto che l’Istituto, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare con immediatezza la procedura e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento;

4. ha precisato che allorquando, come nella fattispecie, il difensore esercita l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione l’accertamento del domicilio professionale è a carico del notificante e va effettuato con il previo riscontro presso l’albo professionale, al quale, nel caso di specie, era stato comunicato l’avvenuto trasferimento dello studio legale da [OSCURATO:PERSONA] n. 5 a [OSCURATO:PERSONA] n. 103;

5. infine ha evidenziato che la procedibilità del ricorso non è disponibile dalle parti e, pertanto, nessun rilievo poteva essere attribuito all’avvenuta costituzione dell’appellato;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA];

7. con ordinanza n. 9566 del 21 marzo 2022 la Sesta Sezione ha rimesso la causa alla Sezione Lavoro, ex art. 380 bis comma 3 cod. proc. civ., ritendendo che non sussistessero le condizioni per la definizione in adunanza camerale.

CONSIDERATO CHE1. preliminarmente va ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al rito di legittimità con d.l. n. 168/2016, ove il ricorso sia stato esaminato dalla sezione prevista dall'art.376 cod. proc. civ. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza nei casi in cui la questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare sia priva della particolare rilevanza richiesta dall’art. 375 cod. proc. civ., evenienza, questa, che si verifica allorquando, come nella fattispecie, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza interlocutoria, la questione stessa sia stata decisa o sopravvengano altre decisioni che mutino il quadro apprezzato al momento della rimessione (cfr. Cass. n. 17609/2020);

2. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 137, 160, 435, 291 e 156 cod. proc. civ.; sostiene, in sintesi,il ricorrente che il ricorso in appello era stato notificato il 21 marzo 2017, prima dell’udienza di comparizione fissata per il 3 aprile 2017, seppure senza il rispetto del termine di 25 giorni previsto dall’art. 435 cod. proc. civ.;

2.1. l’Istituto non era rimasto inerte, in quanto all’udienza di comparizione, celebrata a distanza di soli nove giorni dalla mancata consegna del plico per irreperibilità, aveva chiesto termine per la rinnovazione e, dopo averlo ottenuto, aveva rinotificato l’atto nel nuovo domicilio del difensore;

2.2. precisa che la notifica non può essere ritenuta omessa qualora, come nella fattispecie, si concluda anche la fase della consegna, sia pure con l’attestazione dell’irreperibilità del destinatario dell’atto;

2.3. aggiunge che in ogni caso il vizio era stato sanato dalla costituzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era limitato a eccepire l’improcedibilità ma aveva svolto difese anche nel merito;

3. il motivo è infondato; occorre ribadire in premessa l’orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass.

S.U. 20604 del 2008, secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (cfr. fra le più recenti Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, Cass. n. 42003/2021); quanto all’inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 , nel richiamare il principio già enunciato da Cass.

S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall’art. 291 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui «l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»; hanno precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento», sicché solo qualora quest’ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.; alla luce del richiamato principio, qui ribadito, si deve escludere che la restituzione dell’atto al mittente con attestazione dell’irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell’attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l’omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione;

4. l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 8742/2010, Cass. n. 837/2016, Cass. n. 16390/2018) sicché non può essere sanata valorizzando le difese svolte, anche nel merito , dall’appellato;

5. le considerazioni sopra esposte sono assorbenti e comportano il rigetto del ricorso, con conseguente condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno reso la prescritta dichiarazione;

6. sideve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le sole Amministrazioni dello Stato e non è estesa agli enti pubblici non economici.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12672/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2 9 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1885/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1434/2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ R.G.N.12672/2020 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 - CC proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l’Istituto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidato in complessivi € 40.219,00; 2. la Corte territoriale, premesso che l’appellato si era costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità del gravame, ricevuto dopo che con ordinanza del 3 aprile 2017 era stata autorizzata la rinnovazione della notifica, ha rilevato che in effetti non sussistevano i presupposti per l’autorizzazione richiesta, giacché la notifica era stata solo tentata il 24 marzo 2017 e non era andata a buon fine, in quanto l’addetto del [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito l’atto per irreperibilità del destinatario; 3. il giudice d’appello ha evidenziato che non si era in presenza di una notifica nulla, che presuppone il perfezionamento della procedura notificatoria, ed ha aggiunto che l’Istituto, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare con immediatezza la procedura e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento; 4. ha precisato che allorquando, come nella fattispecie, il difensore esercita l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione l’accertamento del domicilio professionale è a carico del notificante e va effettuato con il previo riscontro presso l’albo professionale, al quale, nel caso di specie, era stato comunicato l’avvenuto trasferimento dello studio legale da [OSCURATO:PERSONA] n. 5 a [OSCURATO:PERSONA] n. 103; 5. infine ha evidenziato che la procedibilità del ricorso non è disponibile dalle parti e, pertanto, nessun rilievo poteva essere attribuito all’avvenuta costituzione dell’appellato; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA]; 7. con ordinanza n. 9566 del 21 marzo 2022 la Sesta Sezione ha rimesso la causa alla Sezione Lavoro, ex art. 380 bis comma 3 cod. proc. civ., ritendendo che non sussistessero le condizioni per la definizione in adunanza camerale. CONSIDERATO CHE1. preliminarmente va ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al rito di legittimità con d.l. n. 168/2016, ove il ricorso sia stato esaminato dalla sezione prevista dall'art.376 cod. proc. civ. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza nei casi in cui la questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare sia priva della particolare rilevanza richiesta dall’art. 375 cod. proc. civ., evenienza, questa, che si verifica allorquando, come nella fattispecie, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza interlocutoria, la questione stessa sia stata decisa o sopravvengano altre decisioni che mutino il quadro apprezzato al momento della rimessione (cfr. Cass. n. 17609/2020); 2. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 137, 160, 435, 291 e 156 cod. proc. civ.; sostiene, in sintesi,il ricorrente che il ricorso in appello era stato notificato il 21 marzo 2017, prima dell’udienza di comparizione fissata per il 3 aprile 2017, seppure senza il rispetto del termine di 25 giorni previsto dall’art. 435 cod. proc. civ.; 2.1. l’Istituto non era rimasto inerte, in quanto all’udienza di comparizione, celebrata a distanza di soli nove giorni dalla mancata consegna del plico per irreperibilità, aveva chiesto termine per la rinnovazione e, dopo averlo ottenuto, aveva rinotificato l’atto nel nuovo domicilio del difensore; 2.2. precisa che la notifica non può essere ritenuta omessa qualora, come nella fattispecie, si concluda anche la fase della consegna, sia pure con l’attestazione dell’irreperibilità del destinatario dell’atto; 2.3. aggiunge che in ogni caso il vizio era stato sanato dalla costituzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era limitato a eccepire l’improcedibilità ma aveva svolto difese anche nel merito; 3. il motivo è infondato; occorre ribadire in premessa l’orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. S.U. 20604 del 2008, secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (cfr. fra le più recenti Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, Cass. n. 42003/2021); quanto all’inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 , nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall’art. 291 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui «l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»; hanno precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento», sicché solo qualora quest’ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.; alla luce del richiamato principio, qui ribadito, si deve escludere che la restituzione dell’atto al mittente con attestazione dell’irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell’attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l’omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione; 4. l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 8742/2010, Cass. n. 837/2016, Cass. n. 16390/2018) sicché non può essere sanata valorizzando le difese svolte, anche nel merito , dall’appellato; 5. le considerazioni sopra esposte sono assorbenti e comportano il rigetto del ricorso, con conseguente condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno reso la prescritta dichiarazione; 6. sideve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le sole Amministrazioni dello Stato e non è estesa agli enti pubblici non economici. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
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