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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31998/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 Aprile 1963 avverso la sentenza resa il 9 novembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 17 settembre 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un contrassegno identificativo di un ciclomotore oggetto di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché la stringata motivazione della sentenza è viziata in quanto il giudice ha travisato il compendio probatorio e desunto la responsabilità dell'imputato dalla annotazione di PG del 26 novembre 2013, omettendo di confrontarsi con le altre risultanze probatorie. in particolare ha trascurato di valutare le lacune della deposizione dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA] e non ha confutato le deduzioni difensive essendosi limitato a proporre in sentenza una diversa limitata e congetturale lettura delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] non ha accertato chi fosse il proprietario del motociclo su cui era apposta la targa né chi fosse colui che, a prescindere dal-la guida al momento del sinistro, ne avesse la generale disponibilità . non ha assunto a sommarie informazioni l'imputato e non ha verificato se fosse in grado di comprendere e parlare la lingua italiana. 2.2 Violazione dell'articolo 648 cod.pen. per l'erronea valorizzazione del silenzio serbato dall'imputato e per violazione del principio dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. 2.3 violazione degli articoli 648 comma 2 e 131 bis codice penale e mancanza di motivazione poiché la sentenza ha affermato che la rilevanza giuridica del contrassegno identificativo del veicolo al di là del suo valore commerciale impedisce di confinare il fatto entro i limiti di particolare tenuità. 3.11 ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla Corte. 3.1 n motivo è manifestamente infondato poiché già dalla sentenza di primo grado si evince che la targa era apposta sul ciclomotore coinvolto in un sinistro stradale e guidato dall'odierno imputato, che nel frangente ha riportato alcune ferite.

L'imputato non ha fornito alcuna dichiarazione in merito alla eventuale altruità del mezzo né ha reso una qualche giustificazione in merito alla disponibilità di questo targhino, sicché le censure difensive si fondano su mere congetture che risultano del tutto sganciate dal compendio probatorio.

La Corte a fronte della censura generica formulata con l'atto di appello non era tenuta a rispondere in modo specifico, non essendosi verificato l'effetto devolutivo dell'impugnazione. 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da qualunque elemento ed anche dal silenzio dell'imputato, che non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla ricezione di quel bene, rinvenuto nella sua disponibilità. 3.3 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché in favore dell'imputato è stata già riconosciuta l'attenuante, prevista dall'attuale terzo comma dell'articolo 648 cod.pen., della particolare tenuità del fatto, e la corte di appello ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. sul rilievo che comunque, a prescindere dal valore patrimoniale del contrassegno, l'atto è suscettibile di cagionare un pregiudizio ben più grave.

4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il ente Maria Daife6orsellino Gio ffl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 Aprile 1963 avverso la sentenza resa il 9 novembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 17 settembre 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un contrassegno identificativo di un ciclomotore oggetto di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché la stringata motivazione della sentenza è viziata in quanto il giudice ha travisato il compendio probatorio e desunto la responsabilità dell'imputato dalla annotazione di PG del 26 novembre 2013, omettendo di confrontarsi con le altre risultanze probatorie. in particolare ha trascurato di valutare le lacune della deposizione dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA] e non ha confutato le deduzioni difensive essendosi limitato a proporre in sentenza una diversa limitata e congetturale lettura delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] non ha accertato chi fosse il proprietario del motociclo su cui era apposta la targa né chi fosse colui che, a prescindere dal-la guida al momento del sinistro, ne avesse la generale disponibilità . non ha assunto a sommarie informazioni l'imputato e non ha verificato se fosse in grado di comprendere e parlare la lingua italiana. 2.2 Violazione dell'articolo 648 cod.pen. per l'erronea valorizzazione del silenzio serbato dall'imputato e per violazione del principio dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. 2.3 violazione degli articoli 648 comma 2 e 131 bis codice penale e mancanza di motivazione poiché la sentenza ha affermato che la rilevanza giuridica del contrassegno identificativo del veicolo al di là del suo valore commerciale impedisce di confinare il fatto entro i limiti di particolare tenuità. 3.11 ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla Corte. 3.1 n motivo è manifestamente infondato poiché già dalla sentenza di primo grado si evince che la targa era apposta sul ciclomotore coinvolto in un sinistro stradale e guidato dall'odierno imputato, che nel frangente ha riportato alcune ferite. L'imputato non ha fornito alcuna dichiarazione in merito alla eventuale altruità del mezzo né ha reso una qualche giustificazione in merito alla disponibilità di questo targhino, sicché le censure difensive si fondano su mere congetture che risultano del tutto sganciate dal compendio probatorio. La Corte a fronte della censura generica formulata con l'atto di appello non era tenuta a rispondere in modo specifico, non essendosi verificato l'effetto devolutivo dell'impugnazione. 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da qualunque elemento ed anche dal silenzio dell'imputato, che non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla ricezione di quel bene, rinvenuto nella sua disponibilità. 3.3 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché in favore dell'imputato è stata già riconosciuta l'attenuante, prevista dall'attuale terzo comma dell'articolo 648 cod.pen., della particolare tenuità del fatto, e la corte di appello ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. sul rilievo che comunque, a prescindere dal valore patrimoniale del contrassegno, l'atto è suscettibile di cagionare un pregiudizio ben più grave. 4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il ente Maria Daife6orsellino Gio ffl
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