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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 dicembre 2022

Cassazione n. 27131/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MORETTI Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 28/12/2022 del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia, in funzione di riesame; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa a-seguito della udienza camerale del 28 dicembre 2022, depositata il successivo 12 gennaio, il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data 7 dicembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in diverse ipotesi di furto aggravato e rapina aggravata (capo 69), con le connesse lesioni aggravate (capo 70).

Tale misura veniva disposta e confermata sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, divisata sulla base delle modalità lungamente reiterative ed organizzate delle condotte contestate in cautela.

2. Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta ordinanza, l'indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Vizio esiziale di motivazione per mancanza del tratto grafico, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria per il concorso nel delitto di rapina aggravata e delle connesse lesioni (capi 69 e 70), senza indicare, in alcun modo, quali evidenze gravano, allo stato degli atti, la posizione del ricorrente;

2.2. Il medesimo vizio è denunziato in ordine alla scelta della misura di massima afflittività imposta, in luogo di quella degli arresti domiciliari, elettronicamente presidiati.

Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che, non avendo il Tribunale approfondito in termini concreti la prognosi cautelare (modalità defatiganti dei fatti e precarie condizioni di salute del ricorrente); il presidio inframurario sarebbe stato eletto, come unico adeguato alla tutela delle stimate esigenze cautelari, nonostante la evidente pari efficacia impeditiva della misura domiciliare, ove elettronicamente presidiata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il secondo, svolto in tema di scelta della misura, presupponendo il compiuto apprezzamento della gravità indiziaria, resta assorbito.

1.1. La difesa del ricorrente si duole della omessa motivazione del giudice del riesame sul dedotto deficit di gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 69 e 70 (rapina e lesioni in danno di un automobilista di passaggio; vicenda svoltasi dopo aver commesso uno dei furti aggravati in concorso); sul punto la difesa aveva prodotto memoria, nella sede camerale di riesame, censurando specificamente la carenza della gravità indiziaria per le ipotesi di reato descritte ai capi 69 e 70, divisata dal Giudice per le indagini preliminari solo sulla presunzione che gli autori della rapina e delle lesioni dovessero essere i medesimi che si erano allontanati dal luogo teatro del precedente episodio di furto.

Tale obiezione, posta specificamente dalla difesa in sede di riesame, avrebbe meritato, se non una smentita nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata esaltazione degli elementi di gravità indiziaria evincibili dagli atti (giur. consolidata, sin da Sez. 6, n. 35675 del 6/7/2004, Rv. 229409).

Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso (sui fatti descritti ai capi 69 e 70) senza fornire, nei limiti propri della regola di giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con la memoria prodotta in udienza, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, anche la violazione della legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), cui consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia, per nuova valutazione della gravità indiziaria in ordine ai fatti-reato descritti ai capi 69 e 70, tale da colmare la denunziata lacuna.

2. Le doglianze relative alla valutazione in ordine alla scelta della misura di massima afflittività restano assorbite.

2.1. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MORETTI Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 28/12/2022 del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia, in funzione di riesame; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a-seguito della udienza camerale del 28 dicembre 2022, depositata il successivo 12 gennaio, il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data 7 dicembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in diverse ipotesi di furto aggravato e rapina aggravata (capo 69), con le connesse lesioni aggravate (capo 70). Tale misura veniva disposta e confermata sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, divisata sulla base delle modalità lungamente reiterative ed organizzate delle condotte contestate in cautela. 2. Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta ordinanza, l'indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Vizio esiziale di motivazione per mancanza del tratto grafico, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria per il concorso nel delitto di rapina aggravata e delle connesse lesioni (capi 69 e 70), senza indicare, in alcun modo, quali evidenze gravano, allo stato degli atti, la posizione del ricorrente; 2.2. Il medesimo vizio è denunziato in ordine alla scelta della misura di massima afflittività imposta, in luogo di quella degli arresti domiciliari, elettronicamente presidiati. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che, non avendo il Tribunale approfondito in termini concreti la prognosi cautelare (modalità defatiganti dei fatti e precarie condizioni di salute del ricorrente); il presidio inframurario sarebbe stato eletto, come unico adeguato alla tutela delle stimate esigenze cautelari, nonostante la evidente pari efficacia impeditiva della misura domiciliare, ove elettronicamente presidiata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il secondo, svolto in tema di scelta della misura, presupponendo il compiuto apprezzamento della gravità indiziaria, resta assorbito. 1.1. La difesa del ricorrente si duole della omessa motivazione del giudice del riesame sul dedotto deficit di gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 69 e 70 (rapina e lesioni in danno di un automobilista di passaggio; vicenda svoltasi dopo aver commesso uno dei furti aggravati in concorso); sul punto la difesa aveva prodotto memoria, nella sede camerale di riesame, censurando specificamente la carenza della gravità indiziaria per le ipotesi di reato descritte ai capi 69 e 70, divisata dal Giudice per le indagini preliminari solo sulla presunzione che gli autori della rapina e delle lesioni dovessero essere i medesimi che si erano allontanati dal luogo teatro del precedente episodio di furto. Tale obiezione, posta specificamente dalla difesa in sede di riesame, avrebbe meritato, se non una smentita nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata esaltazione degli elementi di gravità indiziaria evincibili dagli atti (giur. consolidata, sin da Sez. 6, n. 35675 del 6/7/2004, Rv. 229409). Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso (sui fatti descritti ai capi 69 e 70) senza fornire, nei limiti propri della regola di giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con la memoria prodotta in udienza, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, anche la violazione della legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), cui consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia, per nuova valutazione della gravità indiziaria in ordine ai fatti-reato descritti ai capi 69 e 70, tale da colmare la denunziata lacuna. 2. Le doglianze relative alla valutazione in ordine alla scelta della misura di massima afflittività restano assorbite. 2.1. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consig