Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27695/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 24 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è privo di concreta specificità e tende prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 sulla consapevolezza della provenienza illecita alla luce del complessivo comportamento dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 24 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è privo di concreta specificità e tende prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 sulla consapevolezza della provenienza illecita alla luce del complessivo comportamento dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 27695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris