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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 13587/2026

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empore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controVosydova Yana, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 2104/2024 depositata il 18/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dal controllo svolto il 1° agosto 2022 dai militaridella Guardia di Finanza a bordo del treno EC319, proveniente dallaSvizzera e diretto a Milano.

In tale circostanza, [OSCURATO:PERSONA], cittadinaNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026ucraina, alla domanda di rito riferiva di non avere nulla da dichiarare, purindossando una collana Cartier “Juste un clou” in oro giallo, acquistata il28 marzo 2022 presso un negozio di Lugano.

Nel corso della verifica, lacustodia del gioiello veniva rinvenuta all’interno di un sacchetto di cartacon la scritta “[OSCURATO:PERSONA]”, poggiato sul sedile accantoall’interessata.

Ritenendo che la contribuente avesse introdotto nelterritorio doganale unionale un bene non dichiarato, i funzionariredigevano processo verbale di constatazione e sequestro, contestando laviolazione degli artt. 282 TULD (contrabbando) e 70 d.P.R. 633/1972(evasione IVA all’importazione).

Veniva quindi emesso l’atto dicontestazione in data 6 settembre 2022, con irrogazione della sanzioneamministrativa nella misura minima edittale (€ 13.579,52) e condisposizione della confisca obbligatoria del monile ai sensi dell’art. 301TULD.La contribuente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Como, deducendo – tra l’altro – l’applicabilità del regime diammissione temporanea previsto dalla Convenzione di Istanbul,l’illegittimità della confisca, la violazione del principio di proporzionalità,nonché la carenza dell’elemento soggettivo del contrabbando.

Consentenza n. 238/2023, depositata il 6 settembre 2023, il giudice di primecure respingeva il ricorso, riconoscendo la legittimità sia dell’accertamentosia della confisca, ma rideterminando la sanzione pecuniaria in € 5.000,ravvisandone la sproporzione rispetto ai diritti di confine evasi.Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, insistendosulla piena applicabilità del regime di ammissione temporanea,sull’assenza di obbligo dichiarativo per i beni personali del viaggiatoreextra-UE e sull’inesistenza, nella specie, dell’elemento soggettivo delcontrabbando.

L’Ufficio si costituiva resistendo e proponeva appelloincidentale limitatamente alla riduzione della sanzione.Numero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte territoriale, con sentenza n. 2104/2024, depositata il 18 luglio2024, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che, alla lucedell’Allegato B.6 della Convenzione di Istanbul, i gioielli personali delviaggiatore extra-UE rientrano tra gli effetti personali ammessi inesenzione temporanea senza obbligo di dichiarazione né didocumentazione doganale; che mancava una condotta idonea a integrarel’occultamento fraudolento; e che la confisca disposta ai sensi dell’art. 301TULD non poteva trovare applicazione nella fattispecie.

Di conseguenza, ilgiudice di appello annullava integralmente l’atto di contestazione e laconfisca, compensando le spese.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorsola contribuente, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso per cassazione si censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 282 e 301 TULD, nonché della normativa unionale e dell’allegato ald.lgs. 141/2024, per avere la Corte di merito erroneamente escluso laconfigurabilità del contrabbando amministrativo depenalizzato e ritenutoinapplicabile la confisca obbligatoria, sul presupposto – consideratodall’Agenzia infondato – dell’assenza dell’elemento soggettivo del dolo edell’equiparazione tra mancanza di documento doganale e assenza diobbligo dichiarativo.Il primo motivo è fondato.La Corte territoriale ha escluso la configurabilità del contrabbandoamministrativo muovendo da presupposti normativi non corretti, ritenendoche l’indossare il gioiello in bella vista escludesse l’elemento soggettivo eNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026che l’esonero dal documento doganale previsto dall’Allegato B.6 dellaConvenzione di Istanbul comportasse, di per sé, l’assenza dell’obbligodichiarativo.

Si tratta di affermazioni che non trovano alcun fondamentonel sistema doganale unionale, il quale resta, anche nei regimisemplificati, integralmente strutturato sul principio dichiarativo, comerisultante dagli artt. 158 e 136 ss. del Reg. (UE) 2446/2015.

Inparticolare, anche a voler qualificare il bene come effetto personalesuscettibile di ammissione temporanea, la relativa disciplina presupponepur sempre che la merce sia vincolata al regime mediante unadichiarazione doganale, sia pure resa in forma semplificata, così daconsentire all’autorità di frontiera l’identificazione del bene e la verifica deipresupposti e delle condizioni del rientro.

L’esonero dal documento,pertanto, non estingue l’obbligo di dichiarazione, né è coerente con la ratiodel regime di temporanea ammissione attribuire ai viaggiatoriextracomunitari la facoltà di introdurre nel territorio unionale beni divalore rilevante senza alcuna forma di previa informazione all’autoritàdoganale.

Né può condividersi il rilievo secondo cui la visibilità del beneescluderebbe la volontà di sottrarlo ai controlli: l’illecito di cui all’art. 282TULD si perfeziona con la sola omessa dichiarazione, il cui dolo è genericoe si desume dalla consapevole risposta negativa alla domanda di rito.Va, inoltre, ribadito che, nell’ordinamento doganale, la dichiarazionecostituisce lo strumento attraverso il quale l’operatore (o il viaggiatore)comunica all’autorità di controllo la scelta del regime richiesto e lecircostanze rilevanti ai fini dell’imposizione e dei controlli.

Ne consegueche l’omissione dichiarativa non può essere neutralizzata valorizzandoelementi meramente fattuali (quali l’assenza di occultamento ovvero lavisibilità del bene), poiché ciò che rileva è la mancata sottoposizione dellamerce al circuito di controllo doganale nel momento dell’ingresso nelterritorio unionale.

In tale prospettiva, la risposta negativa alla domandadegli operanti (“nulla da dichiarare”), in presenza di un beneNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026oggettivamente soggetto a controllo, integra condotta idonea aperfezionare l’illecito amministrativo di contrabbando semplice.Decisiva, sul punto, è la giurisprudenza sopravvenuta delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 18286 del 2024, che ha definitivamente chiarito lanatura e la persistente operatività della confisca prevista dall’art. 301TULD anche dopo la depenalizzazione del contrabbando semplice.

LeSezioni Unite hanno affermato che la confisca doganale costituisce unamisura di sicurezza patrimoniale, autonoma rispetto alla sanzionepecuniaria e del tutto indipendente dal titolo penale o amministrativodell’illecito, e che essa è tuttora obbligatoria nei casi di contrabbando, ivicompreso quello amministrativo derivante da omessa dichiarazione dimerce estera, essendo funzionale alla tutela degli interessi finanziaridell’Unione e dello Stato.

La Corte territoriale, richiamando l’ordinanza n.30449/2023 – poi superata proprio dalle Sezioni Unite nella sentenzacitata – ha dunque omesso di applicare una disciplina vigente evincolante, attribuendo alla depenalizzazione effetti che il legislatore nonha previsto e che la giurisprudenza ha ormai escluso in modo inequivoco.L’accertamento dell’omessa dichiarazione, pertanto, non esaurisce soltantoil profilo della responsabilità amministrativa, ma si riflette direttamente sultrattamento del bene, giacché l’art. 301 TULD collega in via automaticaalla sussistenza del contrabbando l’ablazione della merce, qualeconseguenza tipica e necessaria dell’illecito.

La confisca opera, dunque,come effetto legale della violazione doganale, senza che assumano rilievo,ai fini della sua applicazione, valutazioni di opportunità o apprezzamentidiscrezionali del giudice sulla gravità in concreto, restando taliconsiderazioni eventualmente confinabili alla sola modulazione dellasanzione pecuniaria nei limiti consentiti dal sistema.Poiché nel caso concreto è pacifico che la contribuente abbia introdotto nelterritorio doganale unionale un bene di origine estera, di valoresignificativo e soggetto a IVA all’importazione, senza alcuna dichiarazioneNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026e nonostante l’esplicita domanda degli operanti, ricorrono i presuppostidell’art. 282 TULD e, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 18286/2024,deve trovare applicazione la confisca obbligatoria di cui all’art. 301 TULD.Con il secondo motivo di ricorso per cassazione si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 282 TULD e dell’art. 70 d.P.R. 633/1972, assumendo che benisoggetti a IVA all’importazione, introdotti dalla Svizzera senza alcunadichiarazione, integrano comunque la fattispecie di contrabbandoamministrativo per omessa presentazione in dogana, a prescindere dalregime invocato di ammissione temporanea, che presupporrebbecomunque l’adempimento dell’obbligo dichiarativo.Il secondo motivo rimane assorbito.Esso, infatti, si limita a riproporre – sotto il profilo della violazione dell’art.282 del TULD e del rinvio operato dall’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 –il medesimo nucleo logico-giuridico già esaminato con il primo motivo:vale a dire la corretta individuazione dell’obbligo dichiarativo, lariconducibilità dell’omessa dichiarazione alla fattispecie di contrabbandoamministrativo e le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.

Poichél’accoglimento del primo motivo chiarisce compiutamente tali aspetti, laseconda censura ne resta assorbita.Con il terzo motivo di ricorso per cassazione si lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la erronea applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 1990 e dell’art. 219 del Reg. (UE) 2446/2015,sostenendo che i monili in oro di elevato valore non possono qualificarsicome “effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio”; che ladichiarazione doganale non sarebbe esclusa dal fatto che la Convenzionenon richiede un documento formale; e che la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare il valore particolarmente elevato del bene, idoneo aescludere l’applicabilità dell’esonero.Il terzo motivo è fondato.Numero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte territoriale ha ritenuto che il gioiello indossato dalla contribuenterientrasse tra gli “effetti personali” previsti dall’Allegato B.6 dellaConvenzione di Istanbul e che, per tale ragione, l’assenza dell’obbligo dipresentare un documento doganale comportasse anche l’assenzadell’obbligo dichiarativo.

Una simile conclusione non è condivisibile.L’esenzione dall’onere documentale non elimina infatti l’obbligo didichiarare la merce, che rappresenta il principio portante del sistemadoganale unionale e rimane fermo anche nei regimi semplificati, come siricava dagli artt. 158 e 136 ss. del Reg. (UE) 2446/2015.

Come sopraevidenziato, anche nell’ipotesi in cui l’interessato intenda avvalersi delregime di ammissione temporanea previsto dalla Convenzione, restanecessario vincolare il bene a tale regime mediante dichiarazione doganale(anche in forma semplificata), così da permettere l’identificazione dellamerce e il controllo sul rispetto delle condizioni dell’ammissionetemporanea.

La Corte territoriale ha invece confuso i due piani, traendodall’art. 1, lett. d), della Convenzione di Istanbul un’equivalenza tradocumento e dichiarazione che quella disposizione contemplaesclusivamente per l’identificazione della merce, non per l’esistenzadell’obbligo dichiarativo.In altri termini, anche nel quadro convenzionale, l’eventualericonoscimento dell’ammissione temporanea postula un duplice passaggio:da un lato, la verifica che il bene presenti i requisiti sostanziali richiesti(effetto personale, ragionevole necessità per il viaggio, assenza di finalitàcommerciali); dall’altro, la sua sottoposizione al controllo doganalemediante l’adempimento dichiarativo idoneo a rendere conoscibileall’autorità la presenza del bene e a consentire l’applicazione dellecondizioni del regime (in particolare, l’uscita dal territorio unionale entro ilimiti previsti).

Confondere il profilo sostanziale con quello procedimentaleconduce, come avvenuto nella sentenza impugnata, a trasformareNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026un’agevolazione doganale in una generalizzata immunità dai controlli,esito non compatibile con la disciplina unionale di riferimento.Non può inoltre ritenersi che un prezioso di rilevante valore economicorientri automaticamente nella nozione di “effetto personaleragionevolmente necessario per il viaggio” di cui all’art. 219 del citatoregolamento.

Tale qualificazione richiede che l’oggetto sia effettivamentefunzionale alle esigenze del viaggio e non idoneo, per valore ecaratteristiche, a determinare un’obbligazione doganale in caso diimmissione in consumo.

L’interpretazione accolta dalla Corte territorialefinisce invece per sottrarre al controllo doganale beni economicamentesignificativi sulla sola base del fatto che siano indossati, ampliando inmodo non previsto l’ambito dell’ammissione temporanea.La clausola della “ragionevole necessità” opera, infatti, come criterioselettivo che impedisce di ricondurre alla categoria degli effetti personaliqualsiasi bene che il viaggiatore porti con sé, richiedendo unapprezzamento concreto delle caratteristiche dell’oggetto e della suaeffettiva correlazione con le esigenze del viaggio.

In tale ottica, il valoreeconomico e la natura del bene non assumono rilievo in modo astratto omoralistico, ma quale indice oggettivo della sua idoneità a eccedere l’usopersonale normalmente connesso al viaggio e, quindi, a richiederel’attivazione del presidio dichiarativo e di controllo tipico del sistemadoganale.Si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro nel quadro normativoapplicabile e che contrasta con la logica generale dell’ordinamentodoganale, come ricordato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n.18286 del 2024.

Pur riguardando il diverso profilo della confisca, quelladecisione ribadisce la centralità del principio dichiarativo e l’esigenza digarantirne l’effettività a tutela degli interessi finanziari dell’Unione.Un’interpretazione dell’ammissione temporanea tale da escludere ladichiarazione per beni di elevato valore si pone dunque in evidente frizioneNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026con la ratio del sistema.

La sentenza impugnata, valorizzandoesclusivamente l’assenza del documento e la visibilità del bene, hapertanto travisato la portata dell’istituto e ha escluso l’obbligo dichiarativosenza alcun fondamento normativo.In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbitoil secondo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice dimerito per nuovo esame, affinché si uniformi ai principi ora richiamati.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controVosydova Yana, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 2104/2024 depositata il 18/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dal controllo svolto il 1° agosto 2022 dai militaridella Guardia di Finanza a bordo del treno EC319, proveniente dallaSvizzera e diretto a Milano. In tale circostanza, [OSCURATO:PERSONA], cittadinaNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026ucraina, alla domanda di rito riferiva di non avere nulla da dichiarare, purindossando una collana Cartier “Juste un clou” in oro giallo, acquistata il28 marzo 2022 presso un negozio di Lugano. Nel corso della verifica, lacustodia del gioiello veniva rinvenuta all’interno di un sacchetto di cartacon la scritta “[OSCURATO:PERSONA]”, poggiato sul sedile accantoall’interessata. Ritenendo che la contribuente avesse introdotto nelterritorio doganale unionale un bene non dichiarato, i funzionariredigevano processo verbale di constatazione e sequestro, contestando laviolazione degli artt. 282 TULD (contrabbando) e 70 d.P.R. 633/1972(evasione IVA all’importazione). Veniva quindi emesso l’atto dicontestazione in data 6 settembre 2022, con irrogazione della sanzioneamministrativa nella misura minima edittale (€ 13.579,52) e condisposizione della confisca obbligatoria del monile ai sensi dell’art. 301TULD.La contribuente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Como, deducendo – tra l’altro – l’applicabilità del regime diammissione temporanea previsto dalla Convenzione di Istanbul,l’illegittimità della confisca, la violazione del principio di proporzionalità,nonché la carenza dell’elemento soggettivo del contrabbando. Consentenza n. 238/2023, depositata il 6 settembre 2023, il giudice di primecure respingeva il ricorso, riconoscendo la legittimità sia dell’accertamentosia della confisca, ma rideterminando la sanzione pecuniaria in € 5.000,ravvisandone la sproporzione rispetto ai diritti di confine evasi.Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, insistendosulla piena applicabilità del regime di ammissione temporanea,sull’assenza di obbligo dichiarativo per i beni personali del viaggiatoreextra-UE e sull’inesistenza, nella specie, dell’elemento soggettivo delcontrabbando. L’Ufficio si costituiva resistendo e proponeva appelloincidentale limitatamente alla riduzione della sanzione.Numero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte territoriale, con sentenza n. 2104/2024, depositata il 18 luglio2024, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che, alla lucedell’Allegato B.6 della Convenzione di Istanbul, i gioielli personali delviaggiatore extra-UE rientrano tra gli effetti personali ammessi inesenzione temporanea senza obbligo di dichiarazione né didocumentazione doganale; che mancava una condotta idonea a integrarel’occultamento fraudolento; e che la confisca disposta ai sensi dell’art. 301TULD non poteva trovare applicazione nella fattispecie. Di conseguenza, ilgiudice di appello annullava integralmente l’atto di contestazione e laconfisca, compensando le spese.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorsola contribuente, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso per cassazione si censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 282 e 301 TULD, nonché della normativa unionale e dell’allegato ald.lgs. 141/2024, per avere la Corte di merito erroneamente escluso laconfigurabilità del contrabbando amministrativo depenalizzato e ritenutoinapplicabile la confisca obbligatoria, sul presupposto – consideratodall’Agenzia infondato – dell’assenza dell’elemento soggettivo del dolo edell’equiparazione tra mancanza di documento doganale e assenza diobbligo dichiarativo.Il primo motivo è fondato.La Corte territoriale ha escluso la configurabilità del contrabbandoamministrativo muovendo da presupposti normativi non corretti, ritenendoche l’indossare il gioiello in bella vista escludesse l’elemento soggettivo eNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026che l’esonero dal documento doganale previsto dall’Allegato B.6 dellaConvenzione di Istanbul comportasse, di per sé, l’assenza dell’obbligodichiarativo. Si tratta di affermazioni che non trovano alcun fondamentonel sistema doganale unionale, il quale resta, anche nei regimisemplificati, integralmente strutturato sul principio dichiarativo, comerisultante dagli artt. 158 e 136 ss. del Reg. (UE) 2446/2015. Inparticolare, anche a voler qualificare il bene come effetto personalesuscettibile di ammissione temporanea, la relativa disciplina presupponepur sempre che la merce sia vincolata al regime mediante unadichiarazione doganale, sia pure resa in forma semplificata, così daconsentire all’autorità di frontiera l’identificazione del bene e la verifica deipresupposti e delle condizioni del rientro. L’esonero dal documento,pertanto, non estingue l’obbligo di dichiarazione, né è coerente con la ratiodel regime di temporanea ammissione attribuire ai viaggiatoriextracomunitari la facoltà di introdurre nel territorio unionale beni divalore rilevante senza alcuna forma di previa informazione all’autoritàdoganale. Né può condividersi il rilievo secondo cui la visibilità del beneescluderebbe la volontà di sottrarlo ai controlli: l’illecito di cui all’art. 282TULD si perfeziona con la sola omessa dichiarazione, il cui dolo è genericoe si desume dalla consapevole risposta negativa alla domanda di rito.Va, inoltre, ribadito che, nell’ordinamento doganale, la dichiarazionecostituisce lo strumento attraverso il quale l’operatore (o il viaggiatore)comunica all’autorità di controllo la scelta del regime richiesto e lecircostanze rilevanti ai fini dell’imposizione e dei controlli. Ne consegueche l’omissione dichiarativa non può essere neutralizzata valorizzandoelementi meramente fattuali (quali l’assenza di occultamento ovvero lavisibilità del bene), poiché ciò che rileva è la mancata sottoposizione dellamerce al circuito di controllo doganale nel momento dell’ingresso nelterritorio unionale. In tale prospettiva, la risposta negativa alla domandadegli operanti (“nulla da dichiarare”), in presenza di un beneNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026oggettivamente soggetto a controllo, integra condotta idonea aperfezionare l’illecito amministrativo di contrabbando semplice.Decisiva, sul punto, è la giurisprudenza sopravvenuta delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 18286 del 2024, che ha definitivamente chiarito lanatura e la persistente operatività della confisca prevista dall’art. 301TULD anche dopo la depenalizzazione del contrabbando semplice. LeSezioni Unite hanno affermato che la confisca doganale costituisce unamisura di sicurezza patrimoniale, autonoma rispetto alla sanzionepecuniaria e del tutto indipendente dal titolo penale o amministrativodell’illecito, e che essa è tuttora obbligatoria nei casi di contrabbando, ivicompreso quello amministrativo derivante da omessa dichiarazione dimerce estera, essendo funzionale alla tutela degli interessi finanziaridell’Unione e dello Stato. La Corte territoriale, richiamando l’ordinanza n.30449/2023 – poi superata proprio dalle Sezioni Unite nella sentenzacitata – ha dunque omesso di applicare una disciplina vigente evincolante, attribuendo alla depenalizzazione effetti che il legislatore nonha previsto e che la giurisprudenza ha ormai escluso in modo inequivoco.L’accertamento dell’omessa dichiarazione, pertanto, non esaurisce soltantoil profilo della responsabilità amministrativa, ma si riflette direttamente sultrattamento del bene, giacché l’art. 301 TULD collega in via automaticaalla sussistenza del contrabbando l’ablazione della merce, qualeconseguenza tipica e necessaria dell’illecito. La confisca opera, dunque,come effetto legale della violazione doganale, senza che assumano rilievo,ai fini della sua applicazione, valutazioni di opportunità o apprezzamentidiscrezionali del giudice sulla gravità in concreto, restando taliconsiderazioni eventualmente confinabili alla sola modulazione dellasanzione pecuniaria nei limiti consentiti dal sistema.Poiché nel caso concreto è pacifico che la contribuente abbia introdotto nelterritorio doganale unionale un bene di origine estera, di valoresignificativo e soggetto a IVA all’importazione, senza alcuna dichiarazioneNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026e nonostante l’esplicita domanda degli operanti, ricorrono i presuppostidell’art. 282 TULD e, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 18286/2024,deve trovare applicazione la confisca obbligatoria di cui all’art. 301 TULD.Con il secondo motivo di ricorso per cassazione si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 282 TULD e dell’art. 70 d.P.R. 633/1972, assumendo che benisoggetti a IVA all’importazione, introdotti dalla Svizzera senza alcunadichiarazione, integrano comunque la fattispecie di contrabbandoamministrativo per omessa presentazione in dogana, a prescindere dalregime invocato di ammissione temporanea, che presupporrebbecomunque l’adempimento dell’obbligo dichiarativo.Il secondo motivo rimane assorbito.Esso, infatti, si limita a riproporre – sotto il profilo della violazione dell’art.282 del TULD e del rinvio operato dall’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 –il medesimo nucleo logico-giuridico già esaminato con il primo motivo:vale a dire la corretta individuazione dell’obbligo dichiarativo, lariconducibilità dell’omessa dichiarazione alla fattispecie di contrabbandoamministrativo e le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Poichél’accoglimento del primo motivo chiarisce compiutamente tali aspetti, laseconda censura ne resta assorbita.Con il terzo motivo di ricorso per cassazione si lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la erronea applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 1990 e dell’art. 219 del Reg. (UE) 2446/2015,sostenendo che i monili in oro di elevato valore non possono qualificarsicome “effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio”; che ladichiarazione doganale non sarebbe esclusa dal fatto che la Convenzionenon richiede un documento formale; e che la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare il valore particolarmente elevato del bene, idoneo aescludere l’applicabilità dell’esonero.Il terzo motivo è fondato.Numero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte territoriale ha ritenuto che il gioiello indossato dalla contribuenterientrasse tra gli “effetti personali” previsti dall’Allegato B.6 dellaConvenzione di Istanbul e che, per tale ragione, l’assenza dell’obbligo dipresentare un documento doganale comportasse anche l’assenzadell’obbligo dichiarativo. Una simile conclusione non è condivisibile.L’esenzione dall’onere documentale non elimina infatti l’obbligo didichiarare la merce, che rappresenta il principio portante del sistemadoganale unionale e rimane fermo anche nei regimi semplificati, come siricava dagli artt. 158 e 136 ss. del Reg. (UE) 2446/2015. Come sopraevidenziato, anche nell’ipotesi in cui l’interessato intenda avvalersi delregime di ammissione temporanea previsto dalla Convenzione, restanecessario vincolare il bene a tale regime mediante dichiarazione doganale(anche in forma semplificata), così da permettere l’identificazione dellamerce e il controllo sul rispetto delle condizioni dell’ammissionetemporanea. La Corte territoriale ha invece confuso i due piani, traendodall’art. 1, lett. d), della Convenzione di Istanbul un’equivalenza tradocumento e dichiarazione che quella disposizione contemplaesclusivamente per l’identificazione della merce, non per l’esistenzadell’obbligo dichiarativo.In altri termini, anche nel quadro convenzionale, l’eventualericonoscimento dell’ammissione temporanea postula un duplice passaggio:da un lato, la verifica che il bene presenti i requisiti sostanziali richiesti(effetto personale, ragionevole necessità per il viaggio, assenza di finalitàcommerciali); dall’altro, la sua sottoposizione al controllo doganalemediante l’adempimento dichiarativo idoneo a rendere conoscibileall’autorità la presenza del bene e a consentire l’applicazione dellecondizioni del regime (in particolare, l’uscita dal territorio unionale entro ilimiti previsti). Confondere il profilo sostanziale con quello procedimentaleconduce, come avvenuto nella sentenza impugnata, a trasformareNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026un’agevolazione doganale in una generalizzata immunità dai controlli,esito non compatibile con la disciplina unionale di riferimento.Non può inoltre ritenersi che un prezioso di rilevante valore economicorientri automaticamente nella nozione di “effetto personaleragionevolmente necessario per il viaggio” di cui all’art. 219 del citatoregolamento. Tale qualificazione richiede che l’oggetto sia effettivamentefunzionale alle esigenze del viaggio e non idoneo, per valore ecaratteristiche, a determinare un’obbligazione doganale in caso diimmissione in consumo. L’interpretazione accolta dalla Corte territorialefinisce invece per sottrarre al controllo doganale beni economicamentesignificativi sulla sola base del fatto che siano indossati, ampliando inmodo non previsto l’ambito dell’ammissione temporanea.La clausola della “ragionevole necessità” opera, infatti, come criterioselettivo che impedisce di ricondurre alla categoria degli effetti personaliqualsiasi bene che il viaggiatore porti con sé, richiedendo unapprezzamento concreto delle caratteristiche dell’oggetto e della suaeffettiva correlazione con le esigenze del viaggio. In tale ottica, il valoreeconomico e la natura del bene non assumono rilievo in modo astratto omoralistico, ma quale indice oggettivo della sua idoneità a eccedere l’usopersonale normalmente connesso al viaggio e, quindi, a richiederel’attivazione del presidio dichiarativo e di controllo tipico del sistemadoganale.Si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro nel quadro normativoapplicabile e che contrasta con la logica generale dell’ordinamentodoganale, come ricordato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n.18286 del 2024. Pur riguardando il diverso profilo della confisca, quelladecisione ribadisce la centralità del principio dichiarativo e l’esigenza digarantirne l’effettività a tutela degli interessi finanziari dell’Unione.Un’interpretazione dell’ammissione temporanea tale da escludere ladichiarazione per beni di elevato valore si pone dunque in evidente frizioneNumero registro generale 24912/2024Numero sezionale 1758/2026Numero di raccolta generale 13587/2026Data pubblicazione 10/05/2026con la ratio del sistema. La sentenza impugnata, valorizzandoesclusivamente l’assenza del documento e la visibilità del bene, hapertanto travisato la portata dell’istituto e ha escluso l’obbligo dichiarativosenza alcun fondamento normativo.In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbitoil secondo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice dimerito per nuovo esame, affinché si uniformi ai principi ora richiamati. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 13587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris