Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 806/2021
ECLI:EU:C:2021:299
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0662
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 aprile 2021 (
1
)
Causa C‑662/19 P
NRW. Bank
contro
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico
«Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fissazione dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per l’esercizio 2016 – Atto impugnabile – Atto parzialmente confermativo – Termine di ricorso»
I.
Introduzione
1.
Con la sua impugnazione, la NRW. Bank chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019, NRW. Bank/CRU (T‑466/16, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2019:445
), con cui quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione, adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU) nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (FRU) (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione controversa») e, dall’altro, della decisione, adottata dal CRU nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 all’FRU, che integra la prima decisione controversa (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»), nella parte in cui la riguardano (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»).
2.
La questione giuridica al centro della presente causa verte sulla qualificazione giuridica delle decisioni controverse e sul rapporto tra le due decisioni suddette. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la seconda decisione controversa avesse un carattere parzialmente confermativo e non incidesse sulla questione di merito sollevata dalla ricorrente con il ricorso proposto dinanzi ad esso, vale a dire se le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria dovessero essere escluse dal calcolo del contributo della ricorrente.
3.
Con la sua impugnazione, la ricorrente sostiene, in particolare, che la seconda decisione controversa ha sostituito la prima decisione controversa e, in subordine, che la modifica della prima decisione controversa, introdotta dalla seconda decisione controversa, apre un nuovo termine di ricorso in relazione non solo alla seconda decisione controversa, ma anche alla questione di merito sollevata dal ricorso.
4.
Devo inoltre chiarire che l’utilizzo, nelle presenti conclusioni, della terminologia impiegata dal Tribunale, secondo la quale si tratta non già di due atti che formano un insieme, nella forma stabilita dall’atto successivo, bensì di due decisioni, non anticipa in alcun modo la mia posizione sul merito dell’impugnazione della ricorrente. Utilizzo la suddetta terminologia al fine di agevolare la lettura delle conclusioni e poter fare riferimento al ragionamento del Tribunale, quale esposto nella sentenza impugnata.
II.
Contesto normativo
A.
Regolamento (UE) n. 806/2014
5.
L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (
2
) così prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] in sessione esecutiva:
a)
prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal [OSCURATO:PERSONA] in sessione plenaria;
b)
prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento».
6.
L’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento dispone quanto segue:
«I contributi di cui agli articoli 69, 70 e 71 sono raccolti presso le entità di cui all’articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al[l’FRU] conformemente all’Accordo».
7.
L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, rubricato «Contributi ex ante», enuncia, al paragrafo 2, quanto segue:
«Ogni anno il [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo.
Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:
a)
un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e
b)
un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE
[
(
3
)
]
, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.
La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.
In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello‑obiettivo».
B.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
8.
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (
4
) dispone quanto segue:
«Per ogni periodo di contribuzione, il [OSCURATO:PERSONA] calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello‑obiettivo annuale del[l’FRU], previa consultazione della BCE o delle autorità nazionali competenti e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il livello-obiettivo annuale è stabilito in funzione del livello-obiettivo del[l’FRU] previsto agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 del regolamento [n. 806/2014] e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) 2015/63
[
(
5
)
]
».
9.
L’articolo 5 di tale regolamento di esecuzione così prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza.
2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del [OSCURATO:PERSONA] relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall’ente».
C.
Regolamento delegato 2015/63
10.
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 prevede quanto segue:
«I contributi di cui all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva [2014/59] sono calcolati escludendo le passività seguenti:
(...)
b)
passività istituite dall’ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della [direttiva 2014/59], autorizzato dall’autorità competente ad applicare l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
[
(
6
)
]
, mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
(...)».
III.
Fatti
11.
La NRW. Bank è l’istituto di credito agevolato del [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia, Germania).
12.
La ricorrente svolge essenzialmente tre tipi di attività, vale a dire un’attività di promozione, che corrisponde a quasi due terzi del suo attivo, un’attività di promozione ausiliaria, che rappresenta circa un terzo del suo attivo, e altre attività, che corrispondono al resto del suo attivo.
13.
Nel 2015, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 806/2014 e in applicazione della direttiva 2014/59, come attuata dal regolamento delegato 2015/63, l’autorità di regolamentazione tedesca, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Autorità federale per la stabilità del mercato finanziario, Germania; in prosieguo: la «FMSA») ha fissato il contributo ex ante della ricorrente per il 2015, ritenendo che dovessero essere escluse dal calcolo di tale contributo sia la sua attività di promozione, sia la sua attività di promozione ausiliaria.
14.
Nel 2016, nel modulo intitolato «Contributi ex ante al[l’FRU] – Modulo di dichiarazione per il periodo di contribuzione 2016», redatto dal CRU e trasmesso dall’FMSA alla ricorrente, quest’ultima ha dichiarato che doveva essere escluso dal calcolo del suo contributo ex ante per il 2016, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il totale delle passività relative alla sua attività di promozione e alla sua attività di promozione ausiliaria.
15.
Tuttavia, dopo la presentazione del modulo così compilato, la ricorrente è stata informata che, secondo il CRU, l’attività di promozione ausiliaria non doveva essere esclusa dal calcolo. Essa ha quindi presentato un modulo di dichiarazione rettificato in cui dichiarava che doveva essere escluso solo il totale delle passività relative alla sua attività di promozione.
16.
Con la prima decisione controversa, il CRU, in sede di sessione esecutiva, ha stabilito, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante di ciascuna entità di cui all’articolo 2 di tale regolamento, compresa la ricorrente, per il 2016.
17.
Con avviso di riscossione del 22 aprile 2016, ricevuto dalla ricorrente il 25 aprile 2016, la FMSA ha informato quest’ultima che il CRU aveva fissato il suo contributo ex ante all’FRU per il 2016 e le ha indicato l’importo da pagare (in prosieguo: il «primo avviso di riscossione»).
18.
Con la seconda decisione controversa, il CRU ha aumentato il contributo della ricorrente. Il Tribunale non ha esposto il motivo che ha condotto all’adozione di detta decisione e all’aumento di detto contributo. Tuttavia, dai punti 70 e 71 della sentenza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, tale motivo era distinto dalla questione di merito sulla quale verteva il ricorso, vale a dire se dovessero essere escluse dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il CRU ha affermato che la seconda decisione controversa aveva rettificato unicamente un errore di battitura accidentale nel meccanismo della formula di calcolo, che riguardava un indicatore errato dell’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale: anziché il segno «–» previsto nella fase 4 dell’allegato 1 del regolamento delegato 2015/63, all’indicatore di rischio «Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale» (in prosieguo: l’«indicatore STI») è stato attribuito il segno «+», senza che ciò implicasse la valutazione di fatti nuovi, né una nuova valutazione giuridica.
19.
Con avviso di riscossione del 10 giugno 2016, ricevuto dalla ricorrente il 13 giugno 2016, la FMSA ha ingiunto a quest’ultima di pagare l’importo della maggiorazione risultante dalla seconda decisione controversa (in prosieguo: il «secondo avviso di riscossione»).
IV.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
20.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2016, la ricorrente ha proposto il proprio ricorso. Il CRU ha depositato il suo controricorso il 2 novembre 2016.
21.
Con decisioni del 10 e dell’11 gennaio 2017, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto le domande di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea e del Consiglio dell’Unione europea.
22.
Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, sono state adottate varie misure di organizzazione del procedimento al fine di ottenere dal CRU una copia integrale dell’originale delle decisioni controverse.
23.
Con la sentenza impugnata del 26 giugno 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile senza pronunciarsi sui motivi dedotti dalla ricorrente.
24.
A tal fine, il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, che la conclusione della ricorrente con cui essa chiedeva l’annullamento della «decisione del [CRU] che fissa il [suo] contributo annuale al[l’FRU] per l’esercizio dal 1
o
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» indicava che il ricorso riguardava quindi tanto la prima quanto la seconda decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, a tale proposito, che la ricorrente aveva precisato che, a suo parere, si trattava di una «decisione globale del CRU» e che, pertanto, essa contestava la «decisione del CRU nella forma datale dalla sua seconda decisione», vale a dire la «decisione finale del CRU, nella sua versione definitiva».
25.
Per quanto riguarda la prima decisione controversa, il Tribunale ha constatato, anzitutto, che le autorità di risoluzione nazionali erano le destinatarie delle decisioni del CRU ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e che le decisioni controverse non erano state né pubblicate né notificate alla ricorrente, che non ne era destinataria.
26.
Il Tribunale ha poi ricordato che, in assenza di pubblicazione o di notifica, il termine di ricorso decorre solo dal momento in cui l’interessato abbia avuto una conoscenza precisa del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che egli richieda il testo integrale di tale atto entro un termine ragionevole e che, fatta salva tale riserva, il termine di ricorso decorre solo dal momento in cui il terzo interessato abbia una conoscenza precisa del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare utilmente il proprio diritto di ricorso.
27.
Infine, il Tribunale ha constatato che la ricorrente era venuta a conoscenza dell’esistenza della prima decisione controversa mediante la ricezione del primo avviso di riscossione, il 25 aprile 2016, che essa aveva presentato nella propria richiesta di consultazione del suo fascicolo presso la FMSA il 22 agosto 2016, vale a dire circa quattro mesi dopo la data in cui aveva ricevuto tale primo avviso di riscossione. Il Tribunale ha aggiunto che, considerato il modo in cui la FMSA aveva dato esecuzione alle decisioni controverse, nulla poteva indurre a ritenere che la seconda decisione controversa avesse sostituito la prima decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto in particolare che supponendo, da un lato, che, a partire dalla ricezione della lettera del 23 maggio 2016, con cui la FMSA aveva annunciato alla [OSCURATO:PERSONA] e.V. (Associazione federale delle banche pubbliche tedesche, Germania) l’adozione di un nuovo avviso di riscossione, la ricorrente potesse presumere che lo scopo di tale lettera era annullare il primo avviso di riscossione e sostituirlo con un nuovo avviso e che, dall’altro, occorresse quindi attendere l’adozione di quest’ultimo, la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che tale presunzione non era corretta al più tardi il 13 giugno 2016, data di ricezione del secondo avviso di riscossione. Tuttavia, la ricorrente avrebbe lasciato trascorrere altri due mesi prima di chiedere la comunicazione della prima decisione controversa. Il Tribunale ha inoltre considerato che la seconda decisione controversa non annullava la prima decisione controversa, ma si limitava ad adeguare gli importi dei contributi fissati dalla prima decisione controversa. Poiché la ricorrente non aveva chiesto che le venisse comunicata tale decisione e non aveva né invocato né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che permettesse di derogare al termine di ricorso, il Tribunale ha concluso che il ricorso, proposto il 23 agosto 2016, era tardivo in relazione alla prima decisione controversa.
28.
Per quanto riguarda la seconda decisione controversa, il Tribunale ha rilevato anzitutto che era pacifico tra le parti che il ricorso fosse stato proposto entro il termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che la ricorrente aveva addebitato al CRU, in sostanza, di avere violato talune disposizioni della normativa applicabile, in quanto non aveva escluso dal calcolo del suo contributo ex ante all’FRU per il 2016 le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la seconda decisione controversa non conteneva alcun elemento nuovo su tale punto, che il CRU non aveva affatto riesaminato la valutazione, già effettuata nell’ambito dell’adozione della prima decisione controversa, della questione se fosse opportuno o meno escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria, e che la ricorrente non aveva presentato al CRU o alla FMSA una domanda diretta al riesame di tale questione sulla base di fatti nuovi e sostanziali. A tale proposito, il Tribunale ha aggiunto che la ricorrente, informata mediante il secondo avviso di riscossione dei motivi dell’adeguamento effettuato con la seconda decisione controversa, non aveva sollevato alcun motivo o argomento contro tale decisione. Il Tribunale ne ha dedotto che il ricorso avverso la seconda decisione controversa era irricevibile in quanto tale decisione era, tenuto conto dell’oggetto della controversia, puramente confermativa della prima decisione controversa e che la ricorrente non aveva sollevato alcun motivo o argomento contro la seconda decisione controversa.
V.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
29.
La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e la decisione del CRU sul contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo 2016 e di condannare il CRU alle spese. In subordine, per quanto riguarda la sua conclusione relativa all’annullamento, essa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale.
30.
Il CRU chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondata e di condannare la ricorrente alle spese. Per il caso in cui la Corte considerasse fondata l’impugnazione, il CRU chiede alla Corte di rinviare la causa al Tribunale ai fini della sentenza definitiva e di riservare la decisione sulle spese dell’impugnazione.
31.
Il Consiglio, intervenuto a sostegno del CRU, chiede alla Corte, nel caso in cui annulli la sentenza impugnata, di dichiarare che nessun elemento consente di mettere in discussione la legittimità o la validità del regolamento di esecuzione 2015/81.
32.
[OSCURATO:PERSONA], intervenuta a sostegno del CRU, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
33.
A norma dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di statuire senza udienza.
VI.
Analisi
34.
La ricorrente deduce due motivi nell’ambito della sua impugnazione. In tale contesto, devo rilevare che il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile senza pronunciarsi sulla sua fondatezza. Pertanto, i due motivi di impugnazione suddetti non vertono sulla questione di merito cui si riferiva la ricorrente con i motivi del suo ricorso, vale a dire se, al momento dell’adozione delle decisioni controverse, si dovessero o meno escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria.
35.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non formulano osservazioni sui due motivi dedotti dalla ricorrente nell’ambito dell’impugnazione e si limitano a presentare osservazioni sui suoi argomenti relativi all’invalidità, all’interpretazione e all’applicazione della normativa pertinente.
36.
Infatti, nel ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che la normativa pertinente era stata violata in quanto l’attività di promozione ausiliaria non era stata privilegiata e, di conseguenza, il contributo ex ante era stato fissato ad un livello eccessivo. Tale eccesso sarebbe derivato da un’interpretazione erronea del regolamento delegato 2015/63 o – ciò che sarebbe maggiormente rilevante secondo le osservazioni del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] – dal fatto che il regolamento medesimo è stato adottato illegittimamente, in contrasto con gli atti di rango superiore.
37.
Nella fase del procedimento dinanzi alla Corte, dopo l’esposizione sommaria dei motivi, la ricorrente afferma, al punto 101 dell’impugnazione, di rinviare integralmente alle sue osservazioni presentate dinanzi al Tribunale, in particolare a quelle secondo le quali la sua attività di promozione ausiliaria deve essere privilegiata nell’ambito del calcolo del contributo.
38.
Se la ricorrente intendeva dedurre altri motivi diretti contro la sentenza impugnata, non poteva farlo mediante un semplice rinvio al ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Come osserva la [OSCURATO:PERSONA], tali motivi devono essere respinti in quanto non sufficientemente circostanziati e, perciò, manifestamente irricevibili (
7
).
39.
Pertanto, a mio avviso, il rinvio formulato al punto 101 dell’impugnazione deve essere inteso nel senso che la ricorrente rimanda alle sue osservazioni per il caso in cui la Corte annullasse la sentenza impugnata e statuisse essa stessa definitivamente sulla controversia.
40.
Ritengo quindi che occorra esaminare i motivi espressamente dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, senza entrare nel dibattito sulle osservazioni nel merito, alle quali rinvia il punto 101 di detta impugnazione. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è pronunciato sul merito dei motivi invocati dalla ricorrente, ma solo sulla ricevibilità del ricorso. In siffatte circostanze, ritenere che, in seguito all’eventuale annullamento della sentenza impugnata, la Corte possa statuire definitivamente sul merito della causa, implicherebbe che il merito sarebbe trattato da un solo organo giurisdizionale dell’Unione.
A.
Sul primo motivo
41.
Con il primo motivo, concernente la violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, e dell’articolo 60 del regolamento di procedura, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il ricorso era tardivo in relazione alla prima decisione controversa. Tale motivo è suddiviso in quattro parti.
1.
Sulla prima parte
42.
Con la prima parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la seconda decisione controversa ha sostituito la prima decisione controversa e che, pertanto, il termine di ricorso è stato rispettato. Nell’ambito di tale parte, la ricorrente afferma, in primo luogo, che la valutazione del Tribunale relativa al rapporto tra le decisioni controverse è incoerente e contraddittoria e, in secondo luogo, che la seconda decisione controversa costituisce una nuova decisione e non ha quindi un carattere confermativo.
a)
Sulla valutazione asseritamente incoerente e contraddittoria del Tribunale
43.
Secondo la ricorrente, la valutazione del Tribunale relativa al rapporto tra le decisioni controverse sarebbe incoerente e contraddittoria. Da un lato, il Tribunale avrebbe indicato, al punto 65 della sentenza impugnata, che la seconda decisione impugnata aveva proceduto solo a un «adeguamento» degli importi dei contributi fissati nella prima decisione controversa. Dall’altro, il Tribunale avrebbe constatato, al punto 75 di detta sentenza, che la seconda decisione controversa, tenuto conto dell’oggetto della controversia, era puramente «confermativa» di quella precedente. Tuttavia, il Tribunale ha considerato, al punto 63 della sentenza impugnata, riguardo ai due avvisi di riscossione, il cui contenuto corrispondeva a quello delle decisioni controverse, che il secondo avviso costituiva una «modifica» del primo.
44.
Si deve constatare che la valutazione del Tribunale, figurante ai punti 65 e 75 della sentenza impugnata, relativa al rapporto tra le decisioni controverse, non è di per sé né incoerente né contraddittoria.
45.
Infatti, da un lato, al punto 71 della sentenza impugnata, senza negare che la determinazione dell’adeguamento del contributo della ricorrente, come approvato dalla seconda decisione controversa, avesse reso necessario un nuovo calcolo di tale contributo, il Tribunale ha dedotto dalla giurisprudenza relativa agli atti confermativi che la seconda decisione controversa non poteva essere impugnata nella parte concernente la valutazione, «già effettuata dal CRU nell’ambito dell’adozione della prima decisione controversa, quanto alla questione, l’unica in discussione nel presente ricorso, se occorresse o meno escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le sue passività relative all’attività di promozione ausiliaria», valutazione che costituisce, secondo il punto 75 della sentenza impugnata, «l’oggetto della controversia».
46.
Dall’altro lato, il Tribunale sembra avere considerato, al punto 74 della sentenza impugnata, che la seconda decisione controversa poteva essere impugnata nella parte concernente l’adeguamento effettuato da detta decisione. Tuttavia, la ricorrente non ha sollevato alcun motivo basato su tale adeguamento, che pertanto non rientrava nell’oggetto della controversia.
47.
Dai passaggi citati risulta che, secondo il ragionamento del Tribunale, la seconda decisione controversa ha un carattere parzialmente confermativo per quanto riguarda l’oggetto della controversia, la quale verte sulla questione se occorresse escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria. La ricevibilità del ricorso proposto dalla ricorrente deve quindi essere esaminata alla luce dell’oggetto della controversia.
48.
In tali circostanze, fatta salva la fondatezza del ragionamento sotteso alla sentenza impugnata, occorre respingere l’argomento della ricorrente e procedere all’esame degli altri argomenti della prima parte del primo motivo.
b)
Sul merito dell’argomento secondo cui la seconda decisione controversa avrebbe sostituito la prima decisione controversa
49.
La ricorrente, richiamando la giurisprudenza del Tribunale, citata anche nella sentenza impugnata, sostiene che «una decisione è puramente confermativa di una decisione precedente se non contiene alcun elemento nuovo rispetto a un atto anteriore e non è stata preceduta da un riesame della situazione del suo destinatario». Alla luce dei due criteri che un atto deve soddisfare per essere qualificato come «confermativo», la seconda decisione controversa non sarebbe quindi confermativa della prima decisione controversa.
50.
In tale contesto, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che i contributi annuali fissati a suo carico sono diversi nelle decisioni controverse e che pertanto la seconda decisione controversa non può essere considerata puramente confermativa. La sua situazione giuridica sarebbe stata modificata e, più precisamente, resa peggiore dalla seconda decisione controversa. Inoltre, detta decisione sarebbe fondata su elementi nuovi, vale a dire la valutazione modificata di un indicatore STI, e pertanto non costituirebbe la rettifica di un semplice errore di calcolo.
51.
In secondo luogo, la ricorrente afferma, anzitutto, che la sentenza impugnata non trova sostegno nella giurisprudenza richiamata dal Tribunale, relativa agli atti puramente confermativi. Il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i criteri che un atto deve soddisfare per essere qualificato come «confermativo». Si deve constatare che tale argomento consiste essenzialmente in una riproduzione delle considerazioni svolte dalla ricorrente ed esposte supra al paragrafo 50.
52.
La ricorrente rileva poi che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale riguarda situazioni nelle quali il ricorso aveva ad oggetto una lettera confermativa dell’amministrazione, comunicata in risposta a una domanda individuale relativa alla motivazione di una decisione adottata. Orbene, nel caso di specie l’atto impugnato non è una «lettera confermativa» del CRU, bensì il calcolo finale effettuato da quest’ultimo, che figura unicamente nella seconda decisione controversa. Infatti, il CRU avrebbe proceduto di propria iniziativa ad un nuovo calcolo del contributo, sulla base di un’analisi modificata di almeno un indicatore parziale del procedimento di calcolo.
53.
Trovo difficile comprendere l’argomento dedotto dalla ricorrente nelle sue considerazioni supplementari sulla giurisprudenza richiamata dal Tribunale. Infatti, la ricorrente sembra ritenere, da un lato, che tale giurisprudenza non sia pertinente e, dall’altro, che un esame più approfondito della stessa confermi la sua posizione relativamente alla qualificazione giuridica della seconda decisione controversa. Suppongo che dette considerazioni supplementari debbano essere intese nel senso che, secondo la ricorrente, la seconda decisione controversa non può essere considerata un atto confermativo in quanto non è stata adottata in risposta a una domanda di riesame.
54.
In terzo luogo, la ricorrente afferma che sarebbe stato inutile indicare i mezzi di ricorso nel secondo avviso di riscossione se la seconda decisione controversa fosse stata puramente confermativa e che, pertanto, il fatto che la FMSA abbia fornito tale indicazione conferma che detta decisione costituisce una nuova decisione.
55.
In quarto luogo, la ricorrente osserva che la menzione, nei titoli della seconda decisione controversa e del secondo avviso di riscossione, del loro carattere modificativo («supplementing») è ininfluente e che rileva solo il contenuto di tali atti.
56.
Il CRU sostiene che l’argomento della ricorrente secondo cui la seconda decisione controversa non sarebbe un atto confermativo è irricevibile, in quanto contesta essenzialmente la valutazione dei fatti da parte del Tribunale.
57.
Tuttavia, la questione se una decisione controversa sia puramente confermativa di una decisione precedente può, in quanto questione di diritto, essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (
8
). A fortiori, lo stesso vale necessariamente per la questione se, come sostenuto dalla ricorrente nell’impugnazione, una decisione abbia sostituito la decisione precedente. Si deve quindi procedere all’esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione.
1)
Sulla rilevanza del titolo di un atto successivo
58.
Occorre anzitutto esaminare l’argomento della ricorrente con cui essa sostiene che la qualificazione giuridica di un atto «confermativo» non può dipendere dal suo titolo ma deve essere fondata sulla sua sostanza. La ricorrente sembra quindi addebitare al Tribunale di essersi basato erroneamente sul titolo della seconda decisione controversa e del secondo avviso di riscossione («supplementing») anziché sulla loro sostanza per qualificare detta decisione.
59.
Tale argomentazione si basa su una lettura selettiva e, pertanto, erronea della sentenza impugnata.
60.
È vero che dalla costante giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento si evince che occorre riferirsi alla sostanza stessa degli atti impugnati nonché all’intenzione dei loro autori per qualificare gli atti medesimi (
9
).
61.
Si deve inoltre constatare che la formulazione del punto 65 della sentenza impugnata induce a ritenere che, per giungere alla conclusione secondo cui la seconda decisione controversa si era limitata ad adeguare gli importi dei contributi fissati nella prima decisione controversa, il Tribunale si sia basato, in particolare, sul titolo della seconda decisione controversa.
62.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata, e in particolare del suo punto 71, risulta che il Tribunale ha anche analizzato la sostanza della seconda decisione controversa per concludere che, per quanto riguarda la questione se si dovessero escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria, tale decisione non conteneva alcun elemento nuovo. Ne deduco che anche sulla base di tale conclusione il Tribunale ha considerato che la seconda decisione controversa non aveva sostituito la prima decisione controversa, bensì l’aveva modificata nella parte relativa all’indicatore STI.
63.
Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale si sarebbe basato sul titolo della seconda decisione controversa per pronunciarsi sulla sua qualificazione giuridica.
2)
Sulla rilevanza dell’indicazione dei mezzi di ricorso
64.
Va parimenti respinto l’argomento della ricorrente relativo all’indicazione dei mezzi di ricorso nel secondo avviso di riscossione della FMSA.
65.
Senza volermi esprimere, in questa fase, sull’eventuale errore scusabile della ricorrente riguardo a tale indicazione (
10
), occorre rilevare, da un lato, che siffatta indicazione contenuta in un atto emesso da un organismo non può influire sulla qualificazione di un atto emesso in precedenza da un organismo diverso (
11
).
66.
Dall’altro, il Tribunale ha considerato che la seconda decisione controversa era confermativa non della totalità di detta decisione, ma relativamente all’oggetto della controversia. Pertanto, sotto tale profilo, l’indicazione dei mezzi di ricorso nel secondo avviso di riscossione della FMSA non era irrilevante. Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche un atto puramente confermativo è impugnabile quando l’atto confermato non è divenuto definitivo nei confronti di un ricorrente (
12
). Il secondo avviso di riscossione è stato comunicato alla ricorrente il 13 giugno 2016, meno di due mesi dopo la comunicazione del primo avviso, in data 25 aprile 2016. Si potrebbe quindi sostenere che, anche per quanto riguarda gli asseriti elementi confermativi contenuti nella seconda decisione controversa, vi era un interesse ad informare la ricorrente sui mezzi di ricorso nel secondo avviso di riscossione.
67.
Tale argomento va quindi respinto. Occorre pertanto procedere all’esame, in primo luogo, degli argomenti della ricorrente relativi alla giurisprudenza pertinente in materia di atti confermativi e, in secondo luogo, dell’applicazione di tale giurisprudenza al fine di valutare la qualificazione giuridica della seconda decisione controversa come «parzialmente confermativa» alla luce della giurisprudenza pertinente.
3)
Sugli atti adottati su iniziativa dei loro autori in quanto atti confermativi
68.
Si deve rilevare che la giurisprudenza pertinente nel caso di specie, vale a dire quella relativa agli confermativi, deriva da decisioni rese in cause riguardanti la ricevibilità di ricorsi proposti contro atti confermativi adottati, nella maggior parte dei casi, a seguito di una domanda di riesame di un atto precedente (
13
).
69.
Non sorprende quindi che la sentenza CMB e Christof/[OSCURATO:PERSONA] (
14
), richiamata dal Tribunale ai punti da 67 a 69 della sentenza impugnata, riguardi un caso del genere. Questa è anche la ragione per la quale in tale giurisprudenza figura spesso la considerazione (
15
) secondo cui «il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in relazione al suo contenuto rispetto a quello della decisione anteriore che esso confermerebbe, ma deve altresì esserlo rispetto alla
natura della domanda alla quale tale atto risponde
» (
16
).
70.
In detta giurisprudenza figurano, oltre all’elencazione dei criteri che un atto deve soddisfare per essere qualificato come «confermativo» (
17
), le considerazioni (
18
) secondo le quali, da un lato, solo l’esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una decisione precedente divenuta definitiva e, dall’altro, non configura un fatto nuovo sostanziale un fatto che non modifichi in maniera sostanziale la situazione del ricorrente così come essa si presentava al momento dell’adozione della decisione precedente divenuta definitiva.
71.
Tenuto conto dei passaggi citati di tale giurisprudenza, si potrebbe pensare che la giurisprudenza in materia di atti confermativi sia intesa a prevenire la presentazione di domande di riesame, che può avere, in pratica, l’effetto di aprire nuovi termini di ricorso in relazione alle decisioni confermate, divenute definitive. Detta giurisprudenza si applicherebbe quindi solo nelle situazioni in cui l’interessato sia all’origine dell’adozione dell’atto successivo, cosicché qualsiasi atto successivo adottato su iniziativa del suo autore costituirebbe un atto nuovo che sostituisce l’atto precedente. Relativamente a tale atto nuovo, il rischio di aprire un nuovo termine di ricorso dovrebbe essere assunto dal suo autore. Se tale ragionamento fosse corretto, si dovrebbe ritenere che la seconda decisione controversa abbia sostituito la prima decisione controversa.
72.
Tuttavia, in primo luogo, la giurisprudenza relativa agli atti puramente confermativi si basa, da un lato, sulla considerazione secondo cui i termini di ricorso e il principio dell’autorità di cosa giudicata (
19
) sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici (in particolare degli atti di carattere definitivo) vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché, dall’altro, sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale (
20
). Un atto che si limiti a confermare un atto precedente non può conferire agli interessati la possibilità di riaprire la discussione sulla legittimità dell’atto confermato. Pertanto, il carattere definitivo riguarda non soltanto l’atto stesso, ma anche qualsiasi atto successivo che abbia un carattere meramente confermativo (
21
).
73.
L’interesse a garantire il principio della certezza del diritto, della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, su cui si fonda, in linea di principio, la suddetta giurisprudenza, non dipende dalla circostanza che l’interessato sia all’origine dell’adozione di un atto confermativo. Infatti, i termini di ricorso sono di ordine pubblico. Essi sono stati istituiti non a beneficio (o a rischio) dell’autore degli atti suscettibili di impugnazione, bensì al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche.
74.
In secondo luogo, l’applicazione della giurisprudenza concernente l’irricevibilità dei ricorsi contro atti confermativi a situazioni nelle quali l’interessato non è all’origine dell’adozione dell’atto successivo trova conferma nelle sentenze della Corte e del Tribunale.
75.
La Corte ha applicato tale giurisprudenza, nella sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
22
), in una situazione nella quale l’atto successivo ad un atto iniziale di portata individuale era stato adottato su iniziativa del suo autore. Nel caso di specie, l’atto successivo non aveva subito alcuna modifica, né di contenuto né di presentazione, rispetto all’atto precedente notificato al ricorrente. Secondo la Corte, era quindi evidente che l’atto successivo avesse un carattere puramente confermativo.
76.
Quanto al Tribunale, esso ha considerato, in varie sentenze, che si deve ritenere che
un atto sia stato adottato a seguito di un riesame della situazione, il che ne esclude il carattere confermativo
, qualora tale atto sia stato adottato o su domanda dell’interessato
o su iniziativa del suo autore, sulla base di elementi rilevanti che non erano stati presi in considerazione al momento dell’adozione dell’atto precedente
(
23
).
77.
L’approccio adottato dal Tribunale sembra corrispondere a quello esposto dall’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
24
). Infatti, a suo avviso, da un lato, da una corrente ampiamente maggioritaria della giurisprudenza della Corte si evince che il carattere puramente confermativo di un atto trova la sua origine unicamente nell’assenza di un elemento nuovo o, più esattamente, di un fatto nuovo sostanziale rispetto all’atto anteriore che esso conferma e, dall’altro, unicamente la sopravvenienza di un elemento o di un fatto nuovi (sostanziali) giustifica il riesame da parte dell’amministrazione di una decisione anteriore divenuta definitiva (
25
).
78.
In terzo luogo, un atto che non contiene elementi nuovi sostanziali non può essere qualificato «confermativo» quando il quadro normativo pertinente conferisce all’interessato il diritto di presentare, senza alcuna condizione supplementare, una nuova domanda o una domanda di riesame (
26
). Analogamente, un atto non può essere qualificato «confermativo» quando il quadro normativo pertinente impone all’autore dell’atto iniziale di effettuare, di propria iniziativa, un riesame a intervalli regolari (
27
). In questi due casi, l’autore dell’atto iniziale è tenuto a procedere a un riesame di tale atto e non può pretendere che il risultato di detto riesame non costituisca un atto nuovo, suscettibile di impugnazione relativamente sia all’atto nella sua integralità, sia ad uno dei suoi elementi.
79.
Analogamente, la revoca di un atto illegittimo è consentita a condizione che tale revoca intervenga entro un termine ragionevole e che si tenga sufficientemente conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto (
28
). Qualora, eventualmente, un atto venga adottato a seguito di una revoca siffatta, tale atto è suscettibile di un’impugnazione non limitata agli elementi che distinguono l’atto successivo dall’atto revocato.
80.
Per contro, fatti salvi questi tre casi (
29
), qualora manchi l’elemento nuovo sostanziale rispetto ad un atto precedente, l’atto successivo costituisce un atto confermativo. È irrilevante che l’atto successivo sia adottato su iniziativa del suo autore.
81.
Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’argomento apparentemente dedotto dalla ricorrente, secondo cui la seconda decisione controversa non potrebbe essere qualificata come «atto confermativo» in quanto non sarebbe stata adottata in risposta a una domanda di riesame. Infatti, è la presenza di un elemento nuovo sostanziale a consentire di escludere che un atto abbia carattere confermativo. È alla luce di tale considerazione, tratta dalla giurisprudenza relativa agli atti di carattere confermativo, che si deve valutare la fondatezza dell’argomento della ricorrente concernente la qualificazione giuridica della seconda decisione controversa e il suo rapporto con la prima decisione controversa.
4)
Sulla qualificazione giuridica della seconda decisione controversa e sul rapporto tra le due decisioni controverse
82.
In risposta al quesito della Corte, il CRU ha affermato che la correzione effettuata nella seconda decisione controversa riguardava l’eliminazione di un errore non intenzionale commesso nel calcolo iniziale. Si tratterebbe semplicemente di «un errore di scrittura nella programmazione dello strumento di calcolo». Inoltre, la correzione di tale errore non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla questione se le passività relative all’attività di promozione ausiliaria dovessero essere escluse dal calcolo del contributo della ricorrente.
83.
Tale approccio corrisponde a quello adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui la seconda decisione controversa, da un lato, ha proceduto a un «adeguamento» degli importi dei contributi fissati dalla prima decisione controversa e, dall’altro, ha un carattere parzialmente confermativo per quanto riguarda l’oggetto della controversia, che verte sull’attività di promozione ausiliaria.
84.
Per contro, la ricorrente sostiene che la seconda decisione controversa si basa su elementi nuovi, vale a dire una valutazione modificata di un indicatore STI, e non costituisce una rettifica di un semplice errore di calcolo (
30
).
85.
A tale proposito, indipendentemente dal carattere non intenzionale e dalla gravità dell’«errore» contenuto nell’atto iniziale, un atto con cui l’amministrazione intende rettificare tale errore non può sfuggire al controllo volto a stabilire se, rispetto all’atto iniziale, l’atto successivo abbia un carattere puramente confermativo. Infatti, la rettifica di un atto iniziale equivale all’adozione di un atto che comporta potenzialmente un elemento nuovo e sostanziale. Come ha osservato l’avvocato generale Kokott (
31
) nel contesto della correzione di un errore di traduzione, è infatti perfettamente concepibile che, con la pretesa rettifica di un errore, a un precedente atto avente carattere decisionale venga dato un contenuto completamente diverso rispetto a quello originariamente comunicato.
86.
In tale contesto, un elemento deve essere considerato «nuovo» sia se non esisteva al momento dell’adozione dell’atto anteriore, sia se si tratta di un elemento che esisteva già al momento dell’adozione dell’atto anteriore ma che, per un qualsiasi motivo, inclusa una negligenza dell’autore di quest’ultimo, non è stato preso in considerazione in occasione della sua adozione (
32
). Per presentare un carattere sostanziale, un elemento deve essere idoneo a modificare in modo rilevante la situazione giuridica così come essa si presentava al momento dell’adozione della decisione precedente divenuta definitiva (
33
).
87.
Così, da un lato, è evidente che la seconda decisione controversa contenga un elemento nuovo rispetto alla prima decisione controversa, in quanto il valore dell’indicatore STI utilizzato nella seconda decisione controversa è diverso da quello utilizzato nella prima decisione controversa.
88.
Dall’altro, per quanto riguarda il carattere sostanziale dell’elemento nuovo così definito, la Corte ha affermato nell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
34
) che, se la correzione dell’errore di calcolo che incide sul punteggio attribuito a uno degli offerenti nel quadro di una procedura risultante dal bando di gara comporta un aumento di tale punteggio, senza modificare la classificazione dell’offerta di tale offerente, non si può ritenere che la situazione di quest’ultimo sia stata modificata in modo sostanziale. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la decisione con la quale era stata effettuata detta correzione era di carattere puramente confermativo.
89.
Tuttavia, devo osservare che, nella causa che ha dato luogo alla menzionata ordinanza, la correzione dell’errore effettuata con l’atto successivo non ha condotto alla modifica del risultato definito dall’atto iniziale e indicato nel dispositivo di tale atto. Per contro, nel caso di specie, le decisioni del CRU che fissano i contributi ex ante comportano un calcolo i cui effetti si manifestano non solo nella materializzazione dell’obbligo di pagare il contributo, ma anche nell’importo di detto contributo. Poiché tale importo è stato modificato a seguito dell’adozione della seconda decisione controversa, si deve ritenere che quest’ultima decisione contenga un elemento nuovo di carattere sostanziale.
90.
La lettura della sentenza impugnata indica che tale considerazione non è del tutto estranea al ragionamento che la sottintende. Infatti, il Tribunale ha anzitutto affermato, al punto 71 della sentenza impugnata, che la determinazione dell’adeguamento del contributo della ricorrente, come approvato dalla seconda decisione controversa, aveva reso necessario un nuovo calcolo di tale contributo. Tuttavia, il Tribunale ha poi considerato che detta decisione era parzialmente confermativa e che, di conseguenza, tale nuovo calcolo non apriva un nuovo termine di ricorso per contestare un altro elemento del calcolo già stabilito nella prima decisione controversa.
91.
In siffatte circostanze, resta da stabilire se un atto successivo possa essere parzialmente confermativo e, se del caso, quali siano le conseguenze sul termine di ricorso per quanto riguarda l’atto iniziale.
5)
Sul carattere parzialmente confermativo di un atto successivo
92.
Nella sentenza Paroc/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]) (
35
), il Tribunale ha constatato, anzitutto, che determinare se ed
entro quali limiti
la seconda decisione fosse puramente confermativa della prima decisione presupponeva l’identificazione dei rispettivi dati delle controversie che avevano dato luogo a tali decisioni. Dopo avere affermato che la decisione successiva era confermativa per quanto riguardava uno dei suoi elementi, il che era sufficiente di per sé per giungere al risultato stabilito dalla decisione iniziale, il Tribunale ha considerato che non era necessario esaminare
se questo carattere confermativo si estendesse ad ogni elemento di tale prima decisione
.
93.
Ne deduco che, in tale sentenza, il Tribunale non ha escluso che un atto successivo possa essere parzialmente confermativo, senza tuttavia stabilire criteri precisi che consentano di stabilire la portata del suo carattere confermativo. Occorre verificare se la Corte segua il medesimo approccio ed eventualmente se dalla sua giurisprudenza possano trarsi siffatti criteri.
i)
La sentenza Brembati/[OSCURATO:PERSONA]
94.
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
36
), la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, a sostegno del suo argomento secondo cui il ricorso contro l’atto successivo era irricevibile, che tale atto aveva un carattere parzialmente confermativo e, poiché non modificava la situazione giuridica oggettiva definita dall’atto confermato, non poteva essere considerato diverso da quest’ultimo.
95.
Tenuto conto di tale affermazione, occorre precisare che la suddetta causa consisteva in due procedimenti riuniti vertenti su ricorsi diretti contro due decisioni: una decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a un ricorso gerarchico per quanto riguardava, da un lato, l’inquadramento del ricorrente (il quale chiedeva che gli fosse attribuito il grado A4, quinto scatto, anziché il grado A4, quarto scatto, al quale era stato promosso) e, dall’altro, per quanto riguardava la sua anzianità di grado e di scatto, nonché una decisione successiva, anch’essa riguardante l’inquadramento e l’anzianità del ricorrente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la seconda decisione aveva modificato solo la data alla quale aveva effetto la promozione del ricorrente al grado A4, quarto scatto, e il ricorso contro tale decisione era irricevibile.
96.
Nella sua sentenza, la Corte ha anzitutto dichiarato ricevibile il ricorso contro la decisione successiva, precisando nel contempo che tale decisione, pur senza accogliere le richieste del ricorrente, aveva tuttavia modificato sotto certi aspetti la sua anzianità di grado e di scatto (
37
). Dopo avere esaminato i due ricorsi, la Corte ha poi annullato le due decisioni controverse nella parte in cui avevano negato al ricorrente l’inquadramento, al momento della promozione, al grado A4, quinto scatto, senza alcuna anzianità di scatto.
97.
Per illustrare il ragionamento sotteso a tale sentenza, propongo di leggerla alla luce delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Gand (
38
).
98.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale aveva anche proposto alla Corte di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], considerando che, «[s]e la seconda decisione conferma parzialmente la prima, inevitabilmente essa la modifica anche parzialmente. Ciò che rimane ferma è la promozione al grado (...) e l’inquadramento al[lo] scatto; vengono modificate la data dalla quale ha effetto questa promozione e, quindi, l’anzianità di scatto. Il ricorrente non era d’accordo proprio su questo punto. In effetti è il primo ricorso che si è svuotato di contenuto. Per contro la seconda decisione, che sostituisce la prima sul punto originariamente controverso, può ben essere impugnata» (
39
).
99.
Sebbene la prima decisione avesse negato al ricorrente l’inquadramento da lui richiesto e la seconda decisione, senza incidere su tale diniego di inquadramento, avesse «modificato sotto certi aspetti la sua anzianità di grado e di scatto», la Corte non ha riconosciuto il carattere parzialmente confermativo dell’atto successivo. Al contrario, la Corte ha annullato entrambe le decisioni in ragione del fatto che avevano negato l’inquadramento richiesto dal ricorrente.
100.
Ne deduco che, secondo la Corte, l’inquadramento risultante dalla promozione del ricorrente, la data dalla quale tale promozione ha avuto effetto nonché l’anzianità di grado e di scatto costituivano elementi interconnessi che, nel loro insieme, determinavano la situazione giuridica del ricorrente, cosicché la modifica di uno di tali elementi da parte di un atto successivo non poteva comportare che altri elementi fossero considerati confermati.
101.
L’applicazione di tale ragionamento alle decisioni controverse nel presente procedimento indurrebbe a negare alla seconda decisione controversa la qualifica di atto «parzialmente confermativo».
102.
Infatti, né l’indicatore STI né l’importo del passivo di una banca possono essere considerati isolatamente. L’importo complessivo del contributo ex ante può essere determinato solo se si prendono in considerazione tutti i suddetti elementi. Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, per quanto riguarda le decisioni controverse, come sostiene la ricorrente, il CRU non rivela le fasi di calcolo e non spiega la provenienza delle cifre fissate per la ricorrente. Il CRU sostiene che i contributi ex ante sono determinati, tra l’altro, sulla base dei dati forniti dagli enti stessi alle autorità di risoluzione nazionali tramite un modulo di dichiarazione elaborato e fornito dal CRU. Tuttavia, come emerge dal presente caso, l’indicatore STI non è un dato fornito direttamente dalla ricorrente.
ii)
La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio
103.
La conclusione secondo cui deve negarsi la qualificazione della seconda decisione controversa come «parzialmente confermativa» è confermata anche dalla giurisprudenza relativa agli atti confermativi nella misura in cui è stata elaborata nel contesto degli atti di carattere normativo.
104.
Tuttavia, occorre anzitutto stabilire se tale giurisprudenza possa essere applicata, direttamente o per analogia, agli atti individuali. Infatti, questo punto è controverso tra le parti nel contesto della seconda parte del primo motivo, dedotta dalla ricorrente in subordine (
40
).
105.
La ricorrente tenta di avvalersi di tale giurisprudenza, in particolare di quella derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
41
), secondo la quale, «quando una disposizione di un regolamento è modificata, il ricorso è di nuovo esperibile, non soltanto unicamente contro questa disposizione, ma anche contro tutte quelle che, pur non modificate, formino con essa un insieme». Il CRU afferma invece che detta giurisprudenza non è applicabile nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] deduce dall’espressione «per contro», contenuta nel punto 30 di tale sentenza, che le considerazioni svolte dalla Corte nel contesto degli atti di carattere normativo non sono trasponibili agli atti individuali.
106.
Tuttavia, si deve osservare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal CRU, l’espressione «per contro» è stata utilizzata non per operare una distinzione tra gli atti individuali e gli atti normativi, bensì per distinguere il principio applicabile quando gli atti in questione siano atti confermativi (punto 29 della sentenza citata) da quello applicabile quando tali atti non abbiano siffatto carattere (punto 30 di detta sentenza).
107.
In secondo luogo, nella medesima sentenza la Corte ha affermato che la soluzione secondo cui un atto puramente confermativo non è impugnabile vale sia per gli atti individuali che per quelli che hanno un carattere normativo, quale il regolamento (
42
). Sembrerebbe quindi che la Corte stessa abbia assimilato gli atti individuali agli atti di carattere normativo.
108.
In terzo luogo, tenuto conto del fatto che le decisioni controverse nel presente procedimento sono state adottate su iniziativa del loro autore, ritengo che la giurisprudenza elaborata nel contesto degli atti normativi sia a maggior ragione pertinente. Infatti, gli atti normativi sono parimenti adottati, in linea di principio, su iniziativa dei loro autori. Rilevo che lo stesso CRU ha invocato, a sostegno del suo argomento secondo cui la giurisprudenza in materia di atti confermativi si applica agli atti adottati su iniziativa dei loro autori (
43
), una sentenza pronunciata nel contesto di atti normativi, vale a dire la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
44
).
109.
Pertanto, gli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza elaborata nel contesto degli atti normativi possono guidare l’esame della fondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui la seconda decisione controversa non avrebbe un carattere parzialmente confermativo.
110.
Poiché la modifica di uno degli elementi di calcolo del contributo ex ante comporta la modifica dell’importo complessivo di tale contributo e l’importo complessivo di detto contributo può essere determinato solo prendendo in considerazione l’insieme degli elementi di calcolo del contributo ex ante, si deve ritenere che tutti gli elementi di tale calcolo, unitamente all’importo complessivo che ne risulta, costituiscano un «insieme» ai sensi della giurisprudenza esaminata supra ai paragrafi da 104 a 108. Di conseguenza, la modifica di uno degli elementi di calcolo del contributo ex ante, quale l’indicatore STI, comporta l’apertura di un nuovo termine di ricorso non solo per contestare tale elemento, ma anche per contestare tutti gli elementi che, ancorché non modificati, formano con esso un insieme, ivi compresa la questione relativa alle passività della ricorrente.
6)
Valutazione del caso di specie
111.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la prima parte del primo motivo, relativa all’erronea qualificazione giuridica della seconda decisione controversa e al suo rapporto con la prima decisione controversa, sia fondata. Per quanto riguarda la questione se fosse opportuno escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria, la seconda decisione controversa non è confermativa. Pertanto, la ricorrente aveva il diritto, nell’ambito del suo ricorso, di contestare questo punto e l’importo complessivo del contributo ex ante.
112.
Anzitutto, tale conclusione risulta dall’applicazione dei criteri che un atto deve soddisfare per essere qualificato «confermativo», come stabilito dalla Corte nella sua giurisprudenza. L’importo complessivo del contributo ex ante può essere determinato solo se si prende in considerazione l’insieme degli elementi del calcolo di tale contributo, cosicché la modifica di uno di detti elementi in una decisione successiva non implica la conferma degli altri elementi (
45
).
113.
Inoltre, tale conclusione e gli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza elaborata nel contesto degli atti di carattere normativo possono guidare l’esame della fondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui la seconda decisione controversa non riveste un carattere parzialmente confermativo. Ogni elemento di tale calcolo costituisce, insieme all’importo complessivo che ne risulta, un «insieme» ai sensi della giurisprudenza sopra citata (
46
).
114.
Devo altresì precisare che, sotto il profilo dell’interesse del principio della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, sul quale è fondata la giurisprudenza in materia di atti confermativi (
47
), potrebbe essere opportuno riconoscere, se del caso, il carattere parzialmente confermativo di un atto successivo. Tuttavia, tale giurisprudenza si fonda anche sul principio della certezza del diritto. Garantendo l’effetto utile dell’articolo 263 TFUE e del termine previsto da tale disposizione e di altri interessi all’origine di detta giurisprudenza, non si può compromettere né il menzionato principio né il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il ragionamento sotteso alla mia analisi esposta nelle presenti conclusioni, ispirata, rispettivamente, dalle sentenze Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
48
) e [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
49
), mira a garantire il rispetto di tale principio e di tale diritto.
115.
Infine, per completezza, rilevo che non si può opporre alla ricorrente l’oggetto della controversia, come definito nella sentenza impugnata, per contestare le considerazioni che precedono.
116.
Secondo il Tribunale, la controversia verte sulla questione se si dovessero escludere dal calcolo del contributo della ricorrente le passività relative alla sua attività di promozione ausiliaria. Il Tribunale sembra avere considerato l’oggetto della controversia così definito come estraneo alla seconda decisione controversa, da un lato, e averlo separato dall’importo complessivo del contributo ex ante per il 2016, dall’altro.
117.
È vero che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che il CRU aveva violato il quadro giuridico pertinente in quanto l’attività di promozione ausiliaria non è stata privilegiata (
50
).
118.
Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto, come risulta dal punto 31 della sentenza impugnata, l’annullamento della «decisione del [CRU] che fissa il [suo] contributo annuale», pur precisando che si trattava di una «decisione globale del CRU» e che essa contestava tale decisione «nella forma conferitale dalla seconda decisione [controversa]», vale a dire la «decisione definitiva del CRU, nella sua versione finale». Essa ha contestato non solo l’importo stabilito nella prima decisione controversa o la differenza tra gli importi che figurano nelle decisioni controverse, ma anche l’importo complessivo del contributo quale figura nella seconda decisione controversa.
2.
Sulle parti dalla seconda alla quarta
119.
La seconda parte del primo motivo viene dedotta dalla ricorrente in subordine, per il caso in cui la Corte respingesse (non accogliesse) l’argomento invocato a sostegno della prima parte, secondo cui la seconda decisione controversa ha sostituito la prima decisione controversa. A tale proposito, la ricorrente richiama la giurisprudenza elaborata nel contesto degli atti normativi.
120.
Tuttavia, tenuto conto della mia analisi della prima parte del primo motivo, non è necessario esaminare la seconda parte. In ogni caso, mi sono già espresso, nell’ambito di tale analisi, sulla pertinenza della giurisprudenza invocata dalla ricorrente (
51
).
121.
Con la terza parte, dedotta in subordine, la ricorrente sostiene che, anche supponendo che la seconda decisione controversa si limiti a modificare la prima decisione controversa senza aprire un nuovo termine di ricorso in relazione a quest’ultima, il Tribunale ha commesso un errore dichiarando tardivo il ricorso contro detta decisione. La ricorrente sottolinea, a tale proposito, che il termine per proporre un ricorso giurisdizionale non ha mai iniziato a decorrere in quanto essa non ha mai avuto una conoscenza precisa del contenuto e dei motivi delle decisioni controverse.
122.
Con la quarta parte, parimenti dedotta in subordine, la ricorrente afferma che, tenuto conto del principio della tutela del legittimo affidamento e dell’errore scusabile, si deve ritenere che il termine di ricorso sia stato rispettato.
123.
Tuttavia, poiché dalla mia analisi della prima parte del primo motivo risulta che il Tribunale ha errato nel considerare che la seconda decisione controversa fosse parzialmente confermativa, non è necessario esaminare la terza e la quarta parte del primo motivo con le quali la ricorrente sostiene che, quand’anche la Corte dovesse ritenere corretta la qualificazione, operata dal Tribunale nella sentenza impugnata, della seconda decisione controversa e del suo rapporto con la prima decisione controversa, il suo ricorso non era stato proposto tardivamente rispetto alla prima decisione controversa.
B.
Sul secondo motivo
124.
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato il suo diritto di essere sentita, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, considerando che essa non avesse sollevato alcun motivo o argomento contro la seconda decisione controversa.
125.
Tenuto conto del fatto che propongo di accogliere la prima parte del primo motivo e che l’accoglimento di tale parte è sufficiente per annullare integralmente la sentenza impugnata, non è necessario esaminare la fondatezza del secondo motivo.
VII.
Conclusione
126.
Alla luce di quanto precede, ritengo che la prima parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del primo capo delle conclusioni dell’impugnazione sia fondata e debba essere accolta. Pertanto, propongo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019, NRW. Bank/CRU (
T‑466/16
, non pubblicata,
EU:T:2019:445
) e di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito, riservando la decisione sulle spese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
).
(
4
) Regolamento del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento [n. 806/2014] (
GU 2015, L 15, pag. 1
).
(
5
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva [2014/59] (
GU 2015, L 11, pag. 44
).
(
6
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU 2013, L 176, pag. 1
).
(
7
) V., segnatamente, ordinanza del 5 febbraio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑51/95 P
,
EU:C:1997:53
, punto
33
).
(
8
) V. ordinanza del 29 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑225/08 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:406
, punto
37
).
(
9
) V. sentenza del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, punto
52
).
(
10
) L’argomento relativo ad un errore scusabile della ricorrente è sotteso alla quarta parte del primo motivo di impugnazione. V. infra, paragrafo 122.
(
11
) V., per analogia, ordinanza del 21 novembre 1990, Infortec/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑12/90
,
EU:C:1990:415
, punto
10
), in cui la Corte ha considerato che la lettera del dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo non poteva avere avuto alcun effetto sulla decisione adottata in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA].
(
12
) Infatti, se la decisione confermata non è divenuta definitiva nei confronti dell’interessato, questi può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni. V. sentenza del 31 maggio 2017, DEI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑228/16 P
,
EU:C:2017:409
, punto
35
).
(
13
) V., segnatamente, ordinanza del 7 dicembre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑521/03 P
, non pubblicata,
EU:C:2004:778
, punto
47
e giurisprudenza citata).
(
14
) Sentenza del 15 settembre 2011 (
T‑407/07
, non pubblicata,
EU:T:2011:477
).
(
15
) Riprodotta al punto 68 della sentenza impugnata.
(
16
) Il corsivo è mio.
(
17
) Vale a dire, l’assenza di un elemento nuovo e l’assenza di un riesame della situazione del destinatario. V. supra, paragrafo 49.
(
18
) Esposte al punto 69 della sentenza impugnata.
(
19
) V., segnatamente, ordinanza del 29 giugno 2009, Cofra/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑295/08 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:407
, punto
54
).
(
20
) V., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2018, Estonia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑334/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:914
, punto
51
).
(
21
) V. sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
, punti da
28
a
30
).
(
22
) Sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑337/16 P
,
EU:C:2017:381
, punti
6
,
48
e
51
).
(
23
) V. sentenze del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑481/11
,
EU:T:2014:945
, punto
36
) e del 24 marzo 2017, Estonia/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑117/15
,
EU:T:2017:217
, punto
60
), nonché ordinanza del 28 giugno 2018, TL/CEPD (
T‑452/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:418
, punto
28
).
(
24
)
C‑362/08 P
,
EU:C:2009:553
.
(
25
) V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑362/08 P
,
EU:C:2009:553
, paragrafi
150
,
154
e
155
). V., in tal senso, recentemente, sentenza del 21 gennaio 2021, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑471/18 P
,
EU:C:2021:48
, punto
98
e giurisprudenza citata).
(
26
) V. sentenza del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, punti
57
e
59
).
(
27
) V., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (
C‑229/05 P
,
EU:C:2007:32
, punto
103
). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa PKK e KNK/Consiglio (
C‑229/05 P
,
EU:C:2006:606
, paragrafo
91
).
(
28
) V. sentenza del 18 ottobre 2012, Jager & Polacek/UAMI (
C‑402/11 P
,
EU:C:2012:649
, punto
59
). V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑162/15 P
,
EU:C:2016:587
, paragrafo
183
).
(
29
) La presente causa non rientra in alcuno di essi. Infatti, in primo luogo, la seconda decisione controversa è stata adottata di propria iniziativa dal CRU. In secondo luogo, nulla consente di concludere che il CRU fosse tenuto ad adottare un atto successivo alla prima decisione controversa al fine di calcolare i contributi per il 2016. Come risulta dalla stessa seconda decisione controversa, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il CRU calcola i contributi individuali «ogni anno». La prima decisione controversa, che copre il periodo del 2016, era sufficiente di per sé a stabilire gli importi dei contributi ex ante della ricorrente per tale anno. Infine, in terzo luogo, nulla indica che il CRU abbia revocato la prima decisione controversa a motivo della sua illegittimità e che, pertanto, la seconda decisione controversa la sostituisca.
(
30
) V. supra, paragrafo 50.
(
31
) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause riunite Italia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03
,
EU:C:2005:387
, paragrafo
66
).
(
32
) V. recentemente, ordinanza del 28 giugno 2018, TL/CEPD (
T‑452/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:418
, punto
29
e giurisprudenza citata).
(
33
) V. sentenza del 15 novembre 2018, Estonia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑334/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:914
, punto
47
).
(
34
) V. ordinanza dell’11 aprile 2019 (
C‑794/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:305
, paragrafo
8
della presa di posizione dell’avvocato generale, seguita dalla Corte).
(
35
) Sentenza dell’8 febbraio 2011, Paroc/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑157/08
,
EU:T:2011:33
, punti
32
e
40
).
(
36
) Sentenza del 9 luglio 1970, Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
59/69 e 71/69
, non pubblicata,
EU:C:1970:70
, pag. 626 per l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché punti 4 e 5).
(
37
) Sentenza del 9 luglio 1970, Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
59/69 e 71/69
, non pubblicata,
EU:C:1970:70
, punto
4
).
(
38
) Conclusioni dell’avvocato generale Gand nelle cause riunite Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
59/69 e 71/69
, non pubblicate,
EU:C:1970:56
).
(
39
) Conclusioni dell’avvocato generale Gand nelle cause riunite Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
59/69 e 71/69
, non pubblicate,
EU:C:1970:56
, paragrafo
2
).
(
40
) V. anche infra, paragrafo 119.
(
41
) Sentenza del 18 ottobre 2007 (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
, punto
30
).
(
42
) V. sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
, punti
15
e
29
).
(
43
) V. supra, paragrafi da 68 a 77.
(
44
) Sentenza del 29 novembre 2012 (
C‑416/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2012:761
, punto
33
).
(
45
) V. supra, paragrafo 102.
(
46
) V. supra, paragrafi 109 e 110.
(
47
) V. supra, paragrafo 72.
(
48
) Sentenza del 9 luglio 1970, Brembati/[OSCURATO:PERSONA] (
59/69 e 71/69
, non pubblicata,
EU:C:1970:70
).
(
49
) Sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
).
(
50
) Rilevo peraltro che, nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene di avere sollevato motivi anche riguardo alla seconda decisione controversa. Tuttavia, da un lato, gli esempi invocati dalla ricorrente per affermare di avere sollevato siffatti motivi riguardano sue memorie successive al ricorso dinanzi al Tribunale. Dall’altro, la ricorrente non sembra, in ogni caso, affermare che detti motivi siano estranei all’oggetto della controversia, quale da essa definito nel suo ricorso.
(
51
) V. supra, paragrafi da 104 a 109.