CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2019
Cassazione n. 12305/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27768/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentatoe difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 362/2019,depositata il 13/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso del 5 febbraio 2002 chiedeva al Tribunale di Bari di ingiungere all’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) il pagamento di euro 107.842,84 in relazione a servizi di assistenza, custodia e reception-portierato presso sedi dell’Istituto in Bari e in Casamassima, sulla base di ventidue fatture. Successivamente al deposito della domanda monitoria l’INPDAP ha pagato la somma di euro 41.316,56. [OSCURATO:PERSONA] depositava il 15 febbraio 2002 una nota integrativa al ricorso nella quale, dato atto dell’avvenuto pagamento, chiedeva che fosse emessa ingiunzione di pagamento per il residuo importo di euro 66.525,84. Il Tribunale di Bari, con decreto emesso il 4 marzo 2002, ingiungeva all’INPDAP il pagamento di euro 66.525,84. Avverso il decreto l’INPDAP proponeva opposizione. A sostegno dell’opposizione l’INPDAP eccepiva l’insussistenza del credito azionato, in quanto sfornito di prova idonea a documentare il legittimo affidamento del servizio oggetto della pretesa creditoria. [OSCURATO:PERSONA] proponeva un autonomo processo, nel quale chiedeva di condannare l’INPDAP al pagamento dei servizi di custodia dell’autosilo di via Oberdan in Bari, per il periodo da gennaio a dicembre 2002, processo che è stato riunito al giudizio di opposizione. Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 51.032,13 (essendo in data 24 giugno 2002 stata versata dall’Istituto l’ulteriore somma di euro 15.493,71), accoglieva inoltre la domanda formulata nel secondo processo e condannava l’INPDAP al pagamento di euro 11.200 per le prestazioni rese fino al 31 dicembre 2002 dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza è stata impugnata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), nel frattempo succeduto all’INPDAP, che chiedeva di rigettare sia la domanda di pagamento della somma di euro 51.032,13, sia la domanda di pagamento della somma di euro 10.587,05. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 362/2019, ha accolto parzialmente il gravame e ha condannato l’INPS al pagamento della minore somma di euro 23.149,65. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione, ricorre per cassazione. Resiste con controricorso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha parzialmente accolto l’appello dell’INPS, ponendo a fondamento della decisione la nullità di contratti non oggetto del giudizio d’appello”: la ricorrente ha chiesto il decreto sulla base di ventidue fatture e nelle more di emissione del decreto ha depositato una nota integrativa al ricorso nella quale si dava atto del pagamento di euro 41.316, chiedendo quindi l’emissione del decreto per il minore importo di euro 66.525,84; la somma di euro 41.316 veniva imputata al saldo del debito più antico ossia alle fatture nn. 152, 153, 154, 166, 167 e 168 del 2000, nonché alle fatture nn. 11, 12 e 13 del 2001; residuavano quindi da pagare, quale pretesa oggetto del ricorso monitorio, quattordici fatture, dalla n. 13 alla n. 204, emesse tutte nell’anno 2001 unicamente per il servizio custodia effettuato presso la sede di Bari (fatture nn. 13, 28 e 50) e per il servizio di assistenza presso l’autosilo sito in via Oberdan, sempre in Bari (fatture nn. 27, 46, 62, 87, 105, 122, 138, 155, 170, 186 e 204) e l’opposizione è stata proposta dall’INPDAP solo nei limiti del decreto ingiuntivo emesso; il giudice d’appello, laddove ha pronunciato sulla nullità del contratto relativo al servizio di reception-portierato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] e al servizio di custodia presso la sede di Bari per periodi diversi da quello autorizzato con la lettera del 31 gennaio 2001, ha quindi violato l’art. 112 c.p.c., in quanto si è pronunciato sulla nullità di contratti e poste creditorie non oggetto della domanda, essendo il petitum del giudizio di primo grado e di quello d’appello delimitato alle sole somme scaturenti dal servizio reso per la custodia effettuata presso la sede di Bari e per l’assistenza presso l’autosilo; tutte le pregresse fatture pagate dall’INPDAP non hanno quindi formato oggetto di giudizio e sulle stesse nessuna pronuncia poteva essere resa; tali fatture erano infatti già state saldate attraverso il pagamento del 14 febbraio 2002 della somma di euro 41.316,56, somma imputata in applicazione dell’art. 1193 c.c. al saldo delle fatture più datate; in relazione a tali pagamenti nessuna imputazione è stata effettuata dall’INPDAP per cui ha trovato pacificamente applicazione la disciplina dell’art. 1193 c.c., così che non vi può essere nessun dubbio sull’imputazione dei pagamenti intervenuti. 2) Il secondo motivo lamenta “nullità dell’intero procedimento laddove la Corte d’appello ha pronunciato su questioni basandosi sulla nullità di contratti non oggetto di giudizio, così travalicando il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c.”. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha rilevato come sia stata raggiunta la prova dell’accettazione formale delle proposte contrattuali della [OSCURATO:PERSONA] unicamente per quanto concerne il servizio di assistenza presso l’autosilo e il servizio di custodia presso la sede di Bari limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2001, attraverso l’accettazione esplicita delle proposte contrattuali, mentre per quanto concerne il servizio di reception-portierato presso lo stabile di [OSCURATO:PERSONA], nonché il servizio di custodia presso la sede di Bari per periodi diversi da quello espressamente autorizzato mancava la prova scritta di una formale approvazione del responsabile dell’istituto, così che l’eventuale contratto concluso verbalmente era affetto da nullità. La Corte d’appello ha quindi sottratto alla somma di euro 51.036,13, rimasta al netto di quanto già pagato dall’Istituto opponente in ottemperanza al decreto ingiuntivo, l’importo relativo alle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di valido contratto. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata sulla validità di contratti che non costituivano oggetto della domanda fatta valere dalla medesima. Se alla base del ricorso del decreto ingiuntivo erano state fatte valere le prestazioni di cui alle ventidue fatture elencate alle pagine da 3 a 6 del ricorso, con la nota integrativa del febbraio 2002, seguita al pagamento effettuato dall’INPDAP dopo il deposito del ricorso monitorio, la pretesa sarebbe stata ridotta e avrebbe avuto ad oggetto non più gli importi risultanti dalle ventidue fatture, ma unicamente gli importi relativi alle fatture emesse in relazione ai contratti validamente conclusi, essendo le prestazioni di cui ai contratti ritenuti nulli dalla Corte d’appello state già pagate con il corrispettivo versato dopo il deposito del ricorso monitorio. Il ragionamento della ricorrente non può essere seguito. Come la stessa ricorrente riconosce, l’INPDAP al momento del pagamento non ha indicato alcuna imputazione, mentre tale imputazione sarebbe stata posta in essere dalla medesima ricorrente con l’appena richiamata nota integrativa al ricorso monitorio. Tale nota integrativa la ricorrente non trascrive, ma si limita a fare ad essa un rinvio. La trascrizione dell’atto è però stata fatta dal controricorrente e può essere letta alle pagg. 7 e 8 del controricorso. In tale nota, la ricorrente unicamente precisa che il ricorso era stato richiesto per il complessivo importo di euro 107.842,40 a fronte di fatture emesse dal 30/11/2000 al 31/12/2001, che aveva ricevuto da parte dell’INPDAP un acconto per euro 41.316,56, così che il credito si era ridotto a euro 66.525,84 e la domanda monitoria veniva diminuita a tale cifra, senza indicare alcuna imputazione dell’intervenuto pagamento. La Corte d’appello, nel qualificare nulli i contratti sulla base dei quali era stato richiesto il pagamento di alcune delle prestazioni, non ha pertanto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né potrebbe essere al riguardo invocato quanto dispone il secondo comma dell’art. 1193 c.c., in base al quale, in mancanza di dichiarazione del debitore, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto ovvero tra più debiti scaduti a quello meno garantito o ancora tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso o infine tra più debiti ugualmente onerosi al più antico. Il criterio legale di cui al secondo comma dell’art.1193 c.c. dell’imputazione del pagamento al debito più antico non può infatti operare a fronte della nullità del contratto dal quale deriverebbe il debito. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato