CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 24 maggio 2023, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 settembre 2019 resa all'esito di giudizio abbreviato, e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la mancata assoluzione dal reato ascritto per essere il fatto non punibile, attesa la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto richiamo al dato ponderale e alla natura della sostanza stupefacente, di tipo "pesante" trattandosi di cocaina, al numero elevato di confezioni rinvenute e delle quali il prevenuto aveva cercato di disfarsi gettandole nel fiume, nonché al precedente specifico da cui lo stesso risulta gravato, elementi tutti tali da indurre ad escludere che il fatto potere esser ritenuto di particolare tenuità, a parere dei Giudici di merito, oill-,-t Alcuna contraddizione, peraltro, può essere riscontrata con l'avvenuto riconoscimento della ritenuta fattispecie minore di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto i due istituti operano su livelli evidentemente diversi, hanno natura distinta e differenti requisiti applicativi. È stato infatti più volte osservato che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità - come è stato correttamente considerato dalla sentenza impugnata - devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). In specie, non illogicamente la sentenza impugnata aveva così escluso la particolare tenuità del fatto proprio in considerazione della complessiva non marginalità dell'episodio, quanto al numero di involucri di stupefacente (quarantasei) già confezionati, alla congruità del trattamento sanzionatorio anche in relazione alla negativa personalità del ricorrente, non nuovo alla ricaduta nell'illecito e abituato a fornire differenti generalità all'autorità. Tra l'altro, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420). La sentenza impugnata va pertanto senz'altro esente da censura. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio