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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32505/2026

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ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 110cod. pen. e all'art. 125 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla sussistenza del concorso nel reato e, quindi, della responsabilitàdell'imputato, reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate conl'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corteterritoriale (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto il quadro indiziario grave,preciso e concordante, evidenziando come le immagini estrapolate dalletelecamere di videosorveglianza attestassero la presenza dell'imputato incompagnia dei due minorenni nei minuti che precedettero la commissione dellarapina, come l'allontanamento dai luoghi, pur con uno sfasamento temporale,trovasse spiegazione logica nella dinamica dei fatti, e come l'imputato, avendo inpassato frequentato la parrocchia ed essendo stato beneficiario di piccole sommedi denaro prelevate dal cassetto della scrivania del parroco, fosse a conoscenzadel luogo di custodia delle offerte, dato che, unitamente al comportamentotenuto dai minorenni all'interno dell'ufficio, i quali, dopo essere entrati con unascusa, avevano ordinato al parroco di aprire proprio quel cassetto, risultavasintomatico di un previo apporto informativo dell'imputato al piano criminoso;che il motivo, nel riproporre le medesime doglianze già disattese in ordine alladistanza dal luogo del fatto, all'assenza di contatti diretti con i correi e alladivergenza dei percorsi di allontanamento, si risolve in una sollecitazione a unalettura alternativa del medesimo compendio indiziario, non consentita in sede dilegittimità, poiché ricorre la cd. doppia conforme allorché, come nel caso dispecie, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraversol'adozione dei medesimi criteri di valutazione degli indizi, costituendo le duepronunce un unico corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv.277218-01), e giacché sono inammissibili le doglianze che attaccano lapersuasività o la mancanza di rigore della motivazione senza dedurre effettiveviolazioni di legge o manifeste illogicità (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.280747-01);che, quanto al riconoscimento del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen.,risulta implicitamente ma inequivocabilmente disattesa anche la prospettazione,svolta in via subordinata dalla difesa, dell'applicabilità dell'art. 116 cod. pen.,non essendo censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiviespressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ilsuo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (cfr.Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01), dovendosi ritenereche l'accertamento della sussistenza di un concorso ai sensi dell’art. 110 cod.pen. sia logicamente incompatibile con l'ipotesi di un reato voluto da altri,diverso e più grave di quello rappresentato dal concorrente;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, reitera delpari le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale,in accoglimento del relativo motivo di gravame, ha ridotto la pena riconoscendocircostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto allecontestate aggravanti, in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato; cheil motivo, nella parte in cui censura la mancata concessione della prevalenzadelle attenuanti generiche, si risolve in una richiesta di rivisitazione dellevalutazioni discrezionali del giudice di merito in punto di trattamentosanzionatorio, normalmente preclusa alla cognizione di questa Corte quando larelativa valutazione sia assistita, come nel caso di specie, da un apparatomotivazionale non arbitrario e non illogico (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 110cod. pen. e all'art. 125 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla sussistenza del concorso nel reato e, quindi, della responsabilitàdell'imputato, reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate conl'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corteterritoriale (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto il quadro indiziario grave,preciso e concordante, evidenziando come le immagini estrapolate dalletelecamere di videosorveglianza attestassero la presenza dell'imputato incompagnia dei due minorenni nei minuti che precedettero la commissione dellarapina, come l'allontanamento dai luoghi, pur con uno sfasamento temporale,trovasse spiegazione logica nella dinamica dei fatti, e come l'imputato, avendo inpassato frequentato la parrocchia ed essendo stato beneficiario di piccole sommedi denaro prelevate dal cassetto della scrivania del parroco, fosse a conoscenzadel luogo di custodia delle offerte, dato che, unitamente al comportamentotenuto dai minorenni all'interno dell'ufficio, i quali, dopo essere entrati con unascusa, avevano ordinato al parroco di aprire proprio quel cassetto, risultavasintomatico di un previo apporto informativo dell'imputato al piano criminoso;che il motivo, nel riproporre le medesime doglianze già disattese in ordine alladistanza dal luogo del fatto, all'assenza di contatti diretti con i correi e alladivergenza dei percorsi di allontanamento, si risolve in una sollecitazione a unalettura alternativa del medesimo compendio indiziario, non consentita in sede dilegittimità, poiché ricorre la cd. doppia conforme allorché, come nel caso dispecie, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraversol'adozione dei medesimi criteri di valutazione degli indizi, costituendo le duepronunce un unico corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv.277218-01), e giacché sono inammissibili le doglianze che attaccano lapersuasività o la mancanza di rigore della motivazione senza dedurre effettiveviolazioni di legge o manifeste illogicità (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.280747-01);che, quanto al riconoscimento del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen.,risulta implicitamente ma inequivocabilmente disattesa anche la prospettazione,svolta in via subordinata dalla difesa, dell'applicabilità dell'art. 116 cod. pen.,non essendo censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiviespressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ilsuo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (cfr.Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01), dovendosi ritenereche l'accertamento della sussistenza di un concorso ai sensi dell’art. 110 cod.pen. sia logicamente incompatibile con l'ipotesi di un reato voluto da altri,diverso e più grave di quello rappresentato dal concorrente;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, reitera delpari le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale,in accoglimento del relativo motivo di gravame, ha ridotto la pena riconoscendocircostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto allecontestate aggravanti, in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato; cheil motivo, nella parte in cui censura la mancata concessione della prevalenzadelle attenuanti generiche, si risolve in una richiesta di rivisitazione dellevalutazioni discrezionali del giudice di merito in punto di trattamentosanzionatorio, normalmente preclusa alla cognizione di questa Corte quando larelativa valutazione sia assistita, come nel caso di specie, da un apparatomotivazionale non arbitrario e non illogico (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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