CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .0 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di spendita di monete false ex art. 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'insufficiente motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, è manifestamente infondato, perché muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); inoltre è inammissibile anche perché volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine all'individuazione fotografica dell'imputata, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e congruamente motivato; considerato che il terzo motivo, che lamenta l'omessa motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos