CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio e/o apparenza di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno della cosca di 'ndrangheta Arena-Nicoscia, operante nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] e nel catanzarese, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dalle numerose operazioni eseguite negli ultimi anni in cui sono rimasti coinvolti soggetti appartenenti al gruppo criminale di provenienza o addirittura lo stesso [OSCURATO:PERSONA]), e) il colloquio tra il ricorrente e il figlio Fiore, nel corso del quale i due parlano degli equilibri della cosca Arena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] dimostra di mantenere un solido legame, f) l'assenza totale di segni di resipiscenza e di definitivo allontanamento dalle logiche criminali proprie dell'organizzazione di provenienza. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che, peraltro, impropriamente si risolve nella censura di una serie di carenze motivazionali non deducibili in questa sede, in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'