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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16334/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28074/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: antonio.rapolla@becavvocatinolait) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 3732/02/20 depositata in data 16/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IVA 2013; la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla società; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. ne c.p.c., 36 c. 2 e 61 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 111 e 24 Cost. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione in modo illogico e meramente apparente; - il motivo è strettamente connesso con il terzo mezzo di impugnazione, che censura la pronuncia impugnata per violazione della art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR errato nella sua interpretazione e applicazione; - tali motivi sono fondati; - invero, la CTR in primo luogo non ha dato conto in motivazione della sussistenza o meno di un'attività di controllo in loco, presso il contribuente, che va posta alla base della valutazione della rilevanza del rispetto o meno del termine di cui all'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000, concentrando la propria motivazione su altro profilo, irrelato con la violazione di tal garanzia procedimentale; - in tal modo, risulta impossibile comprendere quale sia stata, a fronte delle risultanze processuali di fatto, che restano del tutto Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 oscure sul punto, la violazione del contraddittorio posta a base dell'annullamento dell'atto impugnato; - al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.

Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione, consentendo in tal modo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico, o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 14/08/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 9/01/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la giurisprudenza ivi richiamata; nonché recentemente sez. 5, n. 17395 del 17/06/2021); nel presente caso, non è dato comprendere come il disposto dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 sia stato applicato, non risultando espresso nel ragionamento della CTR il fatto relativo all'accesso, ispezione o verifica (che non risulta né esser avvenuto, né non esser avvenuto) e peraltro risultando accertato un fatto privo di rilevanza quanto all'applicazione del ridetto art. 12, vale a dire l'erronea notifica dell'invito al contraddittorio, e i fatti ad essa collegati; - inoltre, quanto alla rilevanza probatoria del contratto di appalto posto alla base dell'accertamento, la motivazione è palesemente "perplessa" se non del tutto inesistente, avendo la CTR ritenuto che a fronte di tal documento "è legittimo pensare che i ricavi dovessero essere conteggiati nell'annualità successiva"; con tal affermazione il giudice dell'appello dimostra di fondare la propria decisione su una mera illazione, che attesta e proclama l'aver questi del tutto mancato di esaminare gli elementi probatori in atti; - dall'assenza di ogni esplicitazione sul quadro probatorio deriva immediatamente il difetto di ogni disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per condurre a decisione; - alla luce delle sopra esposte considerazioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; il secondo motivo è assorbito nella decisione in ordine ai motivi che precedono; p.q.m. accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata rinvia alla [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Tributaria Regionale della Campania che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28074/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: antonio.rapolla@becavvocatinolait) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 3732/02/20 depositata in data 16/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IVA 2013; la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla società; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. ne c.p.c., 36 c. 2 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 111 e 24 Cost. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione in modo illogico e meramente apparente; - il motivo è strettamente connesso con il terzo mezzo di impugnazione, che censura la pronuncia impugnata per violazione della art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR errato nella sua interpretazione e applicazione; - tali motivi sono fondati; - invero, la CTR in primo luogo non ha dato conto in motivazione della sussistenza o meno di un'attività di controllo in loco, presso il contribuente, che va posta alla base della valutazione della rilevanza del rispetto o meno del termine di cui all'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000, concentrando la propria motivazione su altro profilo, irrelato con la violazione di tal garanzia procedimentale; - in tal modo, risulta impossibile comprendere quale sia stata, a fronte delle risultanze processuali di fatto, che restano del tutto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 oscure sul punto, la violazione del contraddittorio posta a base dell'annullamento dell'atto impugnato; - al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d. Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione, consentendo in tal modo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico, o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 14/08/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 9/01/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la giurisprudenza ivi richiamata; nonché recentemente sez. 5, n. 17395 del 17/06/2021); nel presente caso, non è dato comprendere come il disposto dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 sia stato applicato, non risultando espresso nel ragionamento della CTR il fatto relativo all'accesso, ispezione o verifica (che non risulta né esser avvenuto, né non esser avvenuto) e peraltro risultando accertato un fatto privo di rilevanza quanto all'applicazione del ridetto art. 12, vale a dire l'erronea notifica dell'invito al contraddittorio, e i fatti ad essa collegati; - inoltre, quanto alla rilevanza probatoria del contratto di appalto posto alla base dell'accertamento, la motivazione è palesemente "perplessa" se non del tutto inesistente, avendo la CTR ritenuto che a fronte di tal documento "è legittimo pensare che i ricavi dovessero essere conteggiati nell'annualità successiva"; con tal affermazione il giudice dell'appello dimostra di fondare la propria decisione su una mera illazione, che attesta e proclama l'aver questi del tutto mancato di esaminare gli elementi probatori in atti; - dall'assenza di ogni esplicitazione sul quadro probatorio deriva immediatamente il difetto di ogni disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per condurre a decisione; - alla luce delle sopra esposte considerazioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; il secondo motivo è assorbito nella decisione in ordine ai motivi che precedono; p.q.m. accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata rinvia alla [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Tributaria Regionale della Campania che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in R
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