CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 18850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16-10-2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del 15 maggio 2019 del Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, erano stati condannati alla pena di 1 anno di reclusione e di euro 7.000.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 291 bis del d.P.R. 43 del 1973, a loro contestato per aver trasportato o comunque detenuto nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero pari a 3.000 chili, rinvenuto all'interno dell'autoarticolato costituito da una motrice marca MAN targata [OSCURATO:TARGA] e da un semirimorchio targato AE83752; in Volla il 6 aprile 2019. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto disgiuntamente ricorso per cassazione, sollevando un unico e coincidente motivo, con il quale è stata dedotta la violazione degli art. 178 e 601 cod. proc. pen., dolendosi ciascun difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) del fatto che l'udienza del 16 ottobre 2020 dinanzi la Corte territoriale è stata celebrata senza che nessuno dei difensori sia stato avvisato, avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello solo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti fino alla sentenza di primo grado e poi revocato senza che lo stesso si sia più interessato delle sorti dei suoi assistiti, mentre i nuovi difensori, dopo la nomina ricevuta all'indomani della prima sentenza, si sono occupati di varie istanze de libertate nell'interesse degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento, mentre il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Occorre premettere che, all'udienza del 3 novembre 2021, questa Corte differiva il presente giudizio a nuovo ruolo, richiedendo alla Corte di appello di Napoli di trasmettere copia autentica delle nomine dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento celebrato dinanzi alla Corte territoriale. 2. Il 14 gennaio 2022 è stata trasmessa la documentazione richiesta, dalla quale si evince, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, in data 31 gennaio 2020, è stata depositata presso la Cancelleria della Sesta Sezione della Corte di appello di Napoli nomina difensiva, riferita a questo procedimento penale, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto pertanto ricevere la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, il che invece non è avvenuto, essendo riportato nel verbale di udienza del 16 ottobre 2020, quale unico difensore del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], peraltro assente.e7 Stante il vizio della costituzione del rapporto processuale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. 3. Discorso diverso vale invece per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a quest'ultimo, infatti, non risulta che vi sia stato il deposito di alcuna nomina fiduciaria, non essendovi allegazioni in tal senso (se non la nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] recante la data del 21 febbraio 2021, successiva a quella della sentenza impugnata), né vi è prova della data di deposito della nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], essendo al riguardo l'unica data certa quella del 5 febbraio 2021 (anch'essa successiva a quella della pronuncia gravata), in cui la Corte di appello ha revocato la misura cautelare in atto, per cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado in favore del solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] in tal caso non può essere ritenuta illegittima. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de