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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23268/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI .dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 474 cod. pen. (con particolare riguardo agli elementi della finalità di commercio e dell'ingiusto profitto) e 648 cod. pen. (con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e della condotta tipica della ricettazione); 2) Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 712 e 473 cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (nelle ulteriori articolazioni delle doglianze prospettate) non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati allo stesso contestati in rubrica (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come il numero considerevole dei prodotti industriali rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, unitamente alle modalità con cui gli stessi venivano custoditi - suddivisione in buste di cellophane, riposte all'interno del box garage di pertinenza dell'abitazione - risultavano dimostrativi tanto della detenzione della merce ai fini della vendita a terzi, quanto della consapevolezza da parte del prevenuto della illecita provenienza dei beni, giacché lo stesso non era stato in grado di fornire alcuna documentazione fiscale che ne potesse giustificare il legittimo possesso ecome le medesime circostanze, di conseguenza, non consentissero di riqualificare i fatti nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 712 e 473 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI .dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 474 cod. pen. (con particolare riguardo agli elementi della finalità di commercio e dell'ingiusto profitto) e 648 cod. pen. (con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e della condotta tipica della ricettazione); 2) Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 712 e 473 cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (nelle ulteriori articolazioni delle doglianze prospettate) non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati allo stesso contestati in rubrica (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come il numero considerevole dei prodotti industriali rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, unitamente alle modalità con cui gli stessi venivano custoditi - suddivisione in buste di cellophane, riposte all'interno del box garage di pertinenza dell'abitazione - risultavano dimostrativi tanto della detenzione della merce ai fini della vendita a terzi, quanto della consapevolezza da parte del prevenuto della illecita provenienza dei beni, giacché lo stesso non era stato in grado di fornire alcuna documentazione fiscale che ne potesse giustificare il legittimo possesso ecome le medesime circostanze, di conseguenza, non consentissero di riqualificare i fatti nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 712 e 473 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M