Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 14913/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato a viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo addotto invoca la rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; le doglianze sono meramente ripetitive delle analoghe considerazioni formulate con l'atto di appello, cui la Corte ha fornito adeguata risposta, non sindacabile in questa sede perché priva dei vizi di legittimità della motivazione indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato che il motivo non consentito rende il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato a viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo addotto invoca la rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; le doglianze sono meramente ripetitive delle analoghe considerazioni formulate con l'atto di appello, cui la Corte ha fornito adeguata risposta, non sindacabile in questa sede perché priva dei vizi di legittimità della motivazione indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato che il motivo non consentito rende il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigliere E
Sentenza Cassazione n. 14913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris