Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38795/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 986/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 10/05/18 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione continuata.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: vizio di motivazione e violazione di legge per carente motivazione sulle questioni dedotte in appello in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131- bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso sono inammissibili perché attengono alla ricostruzione ed alla valutazione del fatto, nonché all'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

A differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime di detenzione domiciliare, oltre che tra l'entità dell'offesa ed il pericolo maggiore insito nella trasgressione della misura ad opera di un soggetto pluripregiudicato.

Inoltre è stata poi rilevato il carattere di abitualità della condotta, avendo reiterato le condotte di evasione.

Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica.

Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, attraverso un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pr9 idente a• do Amoroso .„..7 D E P cm Ange

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 986/21 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 10/05/18 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione continuata. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: vizio di motivazione e violazione di legge per carente motivazione sulle questioni dedotte in appello in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131- bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Le deduzioni sviluppate nel ricorso sono inammissibili perché attengono alla ricostruzione ed alla valutazione del fatto, nonché all'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. A differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime di detenzione domiciliare, oltre che tra l'entità dell'offesa ed il pericolo maggiore insito nella trasgressione della misura ad opera di un soggetto pluripregiudicato. Inoltre è stata poi rilevato il carattere di abitualità della condotta, avendo reiterato le condotte di evasione. Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica. Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, attraverso un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pr9 idente a• do Amoroso .„..7 D E P cm Ange
Sentenza Cassazione n. 38795/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris