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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20925/2026

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rico di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];2) [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformandola sentenza del Tribunale di Patti, emessa il 2 dicembre 2024, ha confermato laresponsabilità del ricorrente per il reato di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche (art. 640-bis cod.pen.) di cui al capo A della imputazione, revocando lastatuizione di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile RussoGiuseppa [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando compensate le spese tra le parti private.2.

La Corte ha ritenuto che l’imputato, quale titolare di un’azienda agricola, avesseindebitamente ottenuto un contributo AGEA di oltre 15 mila euro per l’anno 2016,relativamente ad un appezzamento di terreno di proprietà della parte civile che il ricorrenteaveva falsamente dichiarato di condurre in affitto.La Corte, inoltre, non ha ritenuto che la parte civile rivestisse la qualità di danneggiatadal reato, da ciò facendone discendere la revoca delle statuizioni in suo favore costituitedalla condanna generica al risarcimento del danno ed alle spese di costituzione e difesa.3.

Ricorrono per cassazione l’imputato e la parte civile.4.

Ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa aggravata di cui al capo A dellaimputazione.La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la dichiarazione all’Agea da parte delricorrente – quale legale rappresentante dell’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” - finalizzata allapercezione dei contributi agricoli per l’anno 2016, si era basata, ai fini di giustificare ilpossesso dei terreni, su un contratto di affitto delle particelle interessate stipulato nel maggiodel 2016 tra il ricorrente ed il di lui fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale era divenutoproprietario delle particelle per usucapione attestata da atto notarile del 2015.La questione era stata devoluta con il primo motivo di appello, del quale la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto, confondendo quanto contenuto nella domandaall’Agea per i contributi relativi all’anno 2014, proposta dal ricorrente quale legalerappresentante di omonima ditta diversa dall’azienda “[OSCURATO:PERSONA]” (condotta rientrante nelreato di cui al capo B, già dichiarato prescritto dal primo giudice) e quanto contenuto nelladomanda relativa all’annualità del 2016.Solo nella prima domanda, inerente al reato prescritto, si era utilizzato il contratto diaffitto con la parte civile posto alla base della condotta fraudolenta contestata al capo B inquanto considerato fittizio.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine allamancata declaratoria di prescrizione.Rispetto al reato contestato non poteva trovare applicazione la sospensione deltermine di prescrizione previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3agosto 2017, dal momento che la domanda per l’ottenimento dei contributi AGEA per l’anno2016, era avvenuta in data antecedente alla sua entrata in vigore, come è dimostrato dalfatto che i primi contributi sono stati percepiti dal ricorrente nell’aprile e nel giugno 2017,sicché la condotta si sarebbe realizzata interamente sotto la disciplina della legge piùfavorevole al ricorrente, quella che non prevedeva la sospensione del termine diprescrizione.5.

Ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine allarevoca della condanna al risarcimento del danno.La ricorrente sostiene di essere stata danneggiata dal reato per il fatto che esso erastato commesso dal ricorrente usufruendo terreni di sua proprietà, che l’imputato avevadichiarato falsamente di avere concesso in affitto, così provocando un danno patrimoniale enon patrimoniale al diritto di proprietà, che sarà liquidato in separata sede, trattandosi dicondanna generica che non presuppone l’accertamento della effettiva sussistenza deldanno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dell’imputato è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati, mentre è fondato il ricorso della parte civile.1.Ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].1.1.Dal controllo degli allegati al ricorso non risulta che il contratto di affitto stipulato nelmaggio del 2016 tra il ricorrente ed il di lui fratello, fosse stato inoltrato all’Agea a corredodella domanda per i contributi relativi all’anno 2016.Il documento, pertanto, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non serve asmentire le conformi puntualizzazioni delle due sentenze di merito a proposito dellacircostanza di fatto, accertata dal teste che aveva condotto le indagini, che per la domandavolta all’ottenimento dei contributi AGEA relativi all’anno 2016 (condotta presa inconsiderazione dal capo A della imputazione) era stato utilizzato altro contratto di affitto,quello incriminato in quanto fittizio perché falsamente stipulato tra il ricorrente e la partecivile.Si osserva, del resto, che la domanda per i contributi AGEA relativi all’anno 2016, nonavrebbe potuto fondarsi che su titoli autorizzativi pregressi e non su un contratto la cuiefficacia decorreva dal mese di maggio 2016.1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di truffa di cui alcapo A) non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata.I giudici di merito hanno ritenuto che il reato di truffa aggravata per cui si procede fossea consumazione prolungata e che, in forza di ciò, il termine di prescrizione dovesse farsidecorrere dalla data di riscossione da parte dell’imputato dell’ultimo rateo dei contributiagricoli relativi all’annualità 2016, avvenuta il 12 ottobre 2017.L’assunto è corretto in diritto.In primo luogo, infatti, i contributi, percepiti in tre diversi momenti temporali, erano statiottenuti dall’imputato attraverso un’unica condotta antidoverosa, consistente nellaproposizione della domanda all’ente pagatore AGEA, corredata da un contratto di affittofalso.In secondo luogo e per quel che più rileva in relazione al motivo di ricorso, lastatuizione impugnata è conforme al principio secondo cui, si configura truffa c.d. aconsumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile adun originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento dellaconsumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione dellaprescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 57287 del30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250-01).Alla luce di questa regola giuridica, il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizioneè stato correttamente individuato dalla Corte territoriale il 12 ottobre 2017, data dell’ultimopagamento, ricadente nella disciplina della sospensione del termine prescrizionale – che ilricorso non ha considerato – previsto dall’art. 159, secondo, terzo e quarto comma, cod.pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore al momento del fatto eche deve trovare applicazione per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019(cfr. Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01).Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conassorbimento di ogni altra ulteriore argomentazione difensiva.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

2. Ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto, più volte ribadito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento deidanni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendosufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenzadi un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anchepresuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612-01; Sez. 4, n.32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-01Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv.279625-01).Nel caso in esame, la parte civile – quale proprietaria dei fondi rustici falsamentedichiarati dall’imputato come concessigli in affitto - fin dalla domanda di costituzione ingiudizio aveva lamentato un grave pregiudizio al suo diritto di proprietà ed al possesso deibeni, che le avevano impedito, come implicitamente si deduce, anche di presentare, a suavolta, domande per contributi inerenti agli stessi terreni.Sono state evidenziate, pertanto, ragionevoli ragioni per ritenere l’esistenza di unadanno, almeno potenziale, subito dalla parte civile per effetto della condotta illecitadell’imputato, tale da giustificare la condanna generica di quest’ultimo al risarcimento; il chegiustifica l’annullamento della sentenza con riguardo alla disposta revoca delle statuizionicivili.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili.Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rico di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];2) [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformandola sentenza del Tribunale di Patti, emessa il 2 dicembre 2024, ha confermato laresponsabilità del ricorrente per il reato di truffa aggravata per il conseguimento dierogazioni pubbliche (art. 640-bis cod.pen.) di cui al capo A della imputazione, revocando lastatuizione di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile RussoGiuseppa [OSCURATO:PERSONA] e dichiarando compensate le spese tra le parti private.2. La Corte ha ritenuto che l’imputato, quale titolare di un’azienda agricola, avesseindebitamente ottenuto un contributo AGEA di oltre 15 mila euro per l’anno 2016,relativamente ad un appezzamento di terreno di proprietà della parte civile che il ricorrenteaveva falsamente dichiarato di condurre in affitto.La Corte, inoltre, non ha ritenuto che la parte civile rivestisse la qualità di danneggiatadal reato, da ciò facendone discendere la revoca delle statuizioni in suo favore costituitedalla condanna generica al risarcimento del danno ed alle spese di costituzione e difesa.3. Ricorrono per cassazione l’imputato e la parte civile.4. Ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa aggravata di cui al capo A dellaimputazione.La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la dichiarazione all’Agea da parte delricorrente – quale legale rappresentante dell’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” - finalizzata allapercezione dei contributi agricoli per l’anno 2016, si era basata, ai fini di giustificare ilpossesso dei terreni, su un contratto di affitto delle particelle interessate stipulato nel maggiodel 2016 tra il ricorrente ed il di lui fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale era divenutoproprietario delle particelle per usucapione attestata da atto notarile del 2015.La questione era stata devoluta con il primo motivo di appello, del quale la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto, confondendo quanto contenuto nella domandaall’Agea per i contributi relativi all’anno 2014, proposta dal ricorrente quale legalerappresentante di omonima ditta diversa dall’azienda “[OSCURATO:PERSONA]” (condotta rientrante nelreato di cui al capo B, già dichiarato prescritto dal primo giudice) e quanto contenuto nelladomanda relativa all’annualità del 2016.Solo nella prima domanda, inerente al reato prescritto, si era utilizzato il contratto diaffitto con la parte civile posto alla base della condotta fraudolenta contestata al capo B inquanto considerato fittizio.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine allamancata declaratoria di prescrizione.Rispetto al reato contestato non poteva trovare applicazione la sospensione deltermine di prescrizione previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3agosto 2017, dal momento che la domanda per l’ottenimento dei contributi AGEA per l’anno2016, era avvenuta in data antecedente alla sua entrata in vigore, come è dimostrato dalfatto che i primi contributi sono stati percepiti dal ricorrente nell’aprile e nel giugno 2017,sicché la condotta si sarebbe realizzata interamente sotto la disciplina della legge piùfavorevole al ricorrente, quella che non prevedeva la sospensione del termine diprescrizione.5. Ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine allarevoca della condanna al risarcimento del danno.La ricorrente sostiene di essere stata danneggiata dal reato per il fatto che esso erastato commesso dal ricorrente usufruendo terreni di sua proprietà, che l’imputato avevadichiarato falsamente di avere concesso in affitto, così provocando un danno patrimoniale enon patrimoniale al diritto di proprietà, che sarà liquidato in separata sede, trattandosi dicondanna generica che non presuppone l’accertamento della effettiva sussistenza deldanno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dell’imputato è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati, mentre è fondato il ricorso della parte civile.1.Ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].1.1.Dal controllo degli allegati al ricorso non risulta che il contratto di affitto stipulato nelmaggio del 2016 tra il ricorrente ed il di lui fratello, fosse stato inoltrato all’Agea a corredodella domanda per i contributi relativi all’anno 2016.Il documento, pertanto, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non serve asmentire le conformi puntualizzazioni delle due sentenze di merito a proposito dellacircostanza di fatto, accertata dal teste che aveva condotto le indagini, che per la domandavolta all’ottenimento dei contributi AGEA relativi all’anno 2016 (condotta presa inconsiderazione dal capo A della imputazione) era stato utilizzato altro contratto di affitto,quello incriminato in quanto fittizio perché falsamente stipulato tra il ricorrente e la partecivile.Si osserva, del resto, che la domanda per i contributi AGEA relativi all’anno 2016, nonavrebbe potuto fondarsi che su titoli autorizzativi pregressi e non su un contratto la cuiefficacia decorreva dal mese di maggio 2016.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di truffa di cui alcapo A) non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata.I giudici di merito hanno ritenuto che il reato di truffa aggravata per cui si procede fossea consumazione prolungata e che, in forza di ciò, il termine di prescrizione dovesse farsidecorrere dalla data di riscossione da parte dell’imputato dell’ultimo rateo dei contributiagricoli relativi all’annualità 2016, avvenuta il 12 ottobre 2017.L’assunto è corretto in diritto.In primo luogo, infatti, i contributi, percepiti in tre diversi momenti temporali, erano statiottenuti dall’imputato attraverso un’unica condotta antidoverosa, consistente nellaproposizione della domanda all’ente pagatore AGEA, corredata da un contratto di affittofalso.In secondo luogo e per quel che più rileva in relazione al motivo di ricorso, lastatuizione impugnata è conforme al principio secondo cui, si configura truffa c.d. aconsumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile adun originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento dellaconsumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione dellaprescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 57287 del30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250-01).Alla luce di questa regola giuridica, il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizioneè stato correttamente individuato dalla Corte territoriale il 12 ottobre 2017, data dell’ultimopagamento, ricadente nella disciplina della sospensione del termine prescrizionale – che ilricorso non ha considerato – previsto dall’art. 159, secondo, terzo e quarto comma, cod.pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore al momento del fatto eche deve trovare applicazione per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019(cfr. Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01).Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conassorbimento di ogni altra ulteriore argomentazione difensiva.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. 2. Ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto, più volte ribadito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento deidanni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendosufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenzadi un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anchepresuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612-01; Sez. 4, n.32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-01Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv.279625-01).Nel caso in esame, la parte civile – quale proprietaria dei fondi rustici falsamentedichiarati dall’imputato come concessigli in affitto - fin dalla domanda di costituzione ingiudizio aveva lamentato un grave pregiudizio al suo diritto di proprietà ed al possesso deibeni, che le avevano impedito, come implicitamente si deduce, anche di presentare, a suavolta, domande per contributi inerenti agli stessi terreni.Sono state evidenziate, pertanto, ragionevoli ragioni per ritenere l’esistenza di unadanno, almeno potenziale, subito dalla parte civile per effetto della condotta illecitadell’imputato, tale da giustificare la condanna generica di quest’ultimo al risarcimento; il chegiustifica l’annullamento della sentenza con riguardo alla disposta revoca delle statuizionicivili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili.Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI