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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09310/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25906/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caserta, con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC deidifensori iscritt i nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex Oggetto: Correzione errore materiale d’ufficio –Distrazione spese di lite lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; –controricorrente– avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32101/2022 pubblicata il 31 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE rilevato che: - nell’ordinanza n. 3 2 101 /202 2 , depositata in data 3 1 ottobre 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n. 17780/2021proposto da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli avverso la sentenza n. 1436/2021 della Corte d'appello di Napoli, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità; - rilevato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno segnalato che nel pronunciare la condanna della ricorrent e , la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso; - considerato che da l menzionat o att o processual e e m erge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dai difensori della parte e pertanto debba disporsi la correzione dell’omissione della distrazione delle spese di lite; - rilevato, i noltre, che è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenutaanticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenutanella domanda di distrazione (Cass., Sez.Un., n. 31033 del 2019) ; – i nfine, che si è recentemente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura ( v.

Cass. n. 15302del 2023); – n ulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, perla sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.

Un., n. 9438 del 2002 ; Cass. , Sez.

U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 32101/2022, pubblicata il 31.10.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, le parole “con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15% , IVA , C assa A vvocati ed accessori tutti come per legge”, e prima della frase “Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto”.

Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25906/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caserta, con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC deidifensori iscritt i nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex Oggetto: Correzione errore materiale d’ufficio –Distrazione spese di lite lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; –controricorrente– avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32101/2022 pubblicata il 31 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE rilevato che: - nell’ordinanza n. 3 2 101 /202 2 , depositata in data 3 1 ottobre 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n. 17780/2021proposto da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli avverso la sentenza n. 1436/2021 della Corte d'appello di Napoli, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità; - rilevato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno segnalato che nel pronunciare la condanna della ricorrent e , la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso; - considerato che da l menzionat o att o processual e e m erge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dai difensori della parte e pertanto debba disporsi la correzione dell’omissione della distrazione delle spese di lite; - rilevato, i noltre, che è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenutaanticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenutanella domanda di distrazione (Cass., Sez.Un., n. 31033 del 2019) ; – i nfine, che si è recentemente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura ( v. Cass. n. 15302del 2023); – n ulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, perla sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002 ; Cass. , Sez. U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196del 2018; Cass. n. 26566 del 2023). P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 32101/2022, pubblicata il 31.10.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, le parole “con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15% , IVA , C assa A vvocati ed accessori tutti come per legge”, e prima della frase “Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto”. Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza. Così deciso nel
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