Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34752/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17236/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che, l'unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato contestato, sul presupposto che, al momento della commissione del fatto, fosse vigente l'art. 213 del Codice della [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva unicamente l'applicazione di una sanzione amministrativa, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato come la condotta accertata - consistita nell'aver agevolato la sottrazione del veicolo da parte di ignoti, in violazione degli obblighi inerenti alla custodia del bene - integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 335 cod. pen. (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17236/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che, l'unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato contestato, sul presupposto che, al momento della commissione del fatto, fosse vigente l'art. 213 del Codice della [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva unicamente l'applicazione di una sanzione amministrativa, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato come la condotta accertata - consistita nell'aver agevolato la sottrazione del veicolo da parte di ignoti, in violazione degli obblighi inerenti alla custodia del bene - integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 335 cod. pen. (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34752/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris