CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 02701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione risultando pretermessa la considerazione della documentazione medica dimessa dalla difesa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza ha tenuto conto delle osservazioni rese dai consulenti della difesa e ha formulato il giudizio sulla base della recente relazione della struttura sanitaria interna; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022