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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24875/2026

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e d'appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’acco-glimento del ricorso;sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del locale Tribunaleaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documen-tale e bancarotta fraudolenta per distrazione.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen.con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei testi Lelli e Filipponi.

Se-condo il ricorrente la Corte d'appello si è, sul punto, uniformata alla motivazionedel G.U.P. senza tener conto delle censure sollevate nell’atto di appello, in cui siera rimarcata l’inattendibilità della testimonianza del Lelli poiché quest’ultimo nonsolo aveva promosso un’azione giudiziaria contro la fallita, dalla quale era poi statodenunciato tramite l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], ma aveva anche dichia-rato di non conoscerne le vicende successive al 12 ottobre 2020, quando avevainterrotto i rapporti con essa.

Eppure nella sentenza impugnata, per affermare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, siè valorizzata proprio la testimonianza del Lelli nonostante che quest’ultimo fosseuscito dalla società fallita prima del compimento della condotta incriminata.

Lasentenza impugnata ha inoltre ignorato i rilievi contenuti nell’atto di appello inmerito alle dichiarazioni del teste Horvath, che aveva affermato la continuità delruolo di consulente del [OSCURATO:PERSONA] ma, ad avviso del ricorrente, senza avere alcunacredibilità in quanto a sua volta denunciato dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello non hain realtà individuato nessun concreto atto gestorio idoneo a fondare la conclusioneche il ricorrente fosse coinvolto nell’amministrazione della fallita.

Anzi, la testepagamenti senza aver contatti con i clienti ma, ciò nonostante, la Corte d'appelloha ritenuto che si occupasse anche di questi ultimi.

Si è inoltre trascurato che gliamministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano compiuto più atti nell’interesse della fal-lita: il primo, infatti, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Lelli e di altrie dichiarato, inoltre, di aver effettuato il passaggio delle consegne in favore delLelli stesso e del [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, a sua volta, aveva rappresentato la so-cietà in alcune azioni giudiziarie.2.2 Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e contradditto-rietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen., nella parte in cui si è dedotta la qualità di amministratore di fatto del Bassidalla sua gestione della società [OSCURATO:PERSONA] S.A., destinataria degli automezzi oggettodi distrazione.

Non è emerso però nessun coinvolgimento del ricorrente nell’am-ministrazione di tale società, che era invece riconducibile, sulla base della docu-mentazione in atti, ad altro soggetto.2.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen.in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto che, a seguito dell’accordo rag-giunto dalla curatela fallimentare con [OSCURATO:SOCIETA]., vi era stato il versamentoda parte di quest’ultima della somma concordata e si era estinto il giudizio civilein corso fra le parti, con la conseguenza che era venuto meno l’elemento materialedel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.2.4 Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e contradditto-rietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen. in merito al reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la Corted'appello non ha tenuto conto che il curatore aveva ricevuto documentazione con-tabile grazie alla quale era riuscito a predisporre lo stato passivo.2.5 Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e contradditto-rietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen., nella parte in cui la sentenza ha negato al [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generichelimitandosi a valorizzare l’insufficienza della mera assenza di precedenti e non te-nendo conto, viceversa, delle osservazioni dell’atto di appello sul corretto compor-tamento processuale, sull’età avanzata e sulla limitata gravità dei fatti oggetto diimputazione.3.

All’udienza odierna il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, rileva preliminarmente la Corte che il ricorsonon contiene alcun riferimento alla motivazione nella parte in cui afferma l’ogget-tiva sussistenza delle condotte di distrazione (dedotta a sua volta, con procedi-mento non manifestamente illogico, da specifici elementi quali il mancato paga-mento del prezzo delle cessioni delle auto, la scomparsa di queste, la trascrizionedegli atti di vendita dopo la dichiarazione di fallimento e la destinazione dei veicolia società riconducibili al ricorrente e al [OSCURATO:PERSONA], punto, quest’ultimo, sul quale co-munque si tornerà).Passando ad esaminare il tema dell’amministrazione di fatto, che costitui-sce il fulcro del primo motivo di ricorso, non è solo sulla base delle dichiarazionidel teste Lelli che le sentenze di merito attribuiscono tale qualità al ricorrente; alriguardo, infatti, viene valorizzata anche la consegna alla polizia giudiziaria di spe-cifica documentazione riconducibile proprio al [OSCURATO:PERSONA] e consistente in ordini, daparte sua, relativi all’acquisto di mezzi e carburanti e al pagamento di fatture (v.in particolare pagina 8 della sentenza del Tribunale).

Ebbene, su questo circostan-ziato argomento il ricorso tace, così come tace sullo specifico passo della motiva-zione della sentenza di primo grado (v. ancora pagina 8) che valorizza la dichia-razione del Lelli secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] impartiva direttive al personale e utilizzava lacasella di posta elettronica riservata al [OSCURATO:PERSONA].

Si noti inoltre che la Corte d'appellosi sofferma specificamente sul dato dell’anteriorità temporale, rispetto alle con-dotte di distrazione, del rapporto lavorativo fra la fallita e i testi Lelli e Filipponi; alriguardo, infatti, la sentenza argomenta sull’esistenza di elementi probatori a so-stegno della prosecuzione dell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l’allontana-mento dei testi e fino al fallimento, spiegando che le dichiarazioni della Filipponisul fatto che il ricorrente si definisse un mero consulente ma fosse percepito daidipendenti come responsabile dell’impresa, risultano riscontrate sul punto da [OSCURATO:PERSONA], la cui attività di amministratore si è svolta a partire dal giugno 2021e dunque dopo che i testi stessi avevano lasciato la società.

Si tratta di argomentologico, al quale il ricorrente oppone solamente un generico riferimento al fatto chel’Horvath sia stato querelato dal [OSCURATO:PERSONA].

Tale argomento, peraltro, viene sfruttatodal ricorrente per sostenere anche la non credibilità del Lelli, ma sul punto si os-serva che si tratta comunque di motivo inedito.

E’ in ogni caso un profilo che nonscalfisce la solidità della motivazione della Corte d'appello, che sul punto ha ade-guatamente valorizzato gli elementi sopra richiamati (oltre alle dichiarazioni dellateste Filipponi sui rapporti del ricorrente con i fornitori e con il personale e sullasua gestione dei pagamenti), elementi che nel loro complesso, per specificità, con-vergenza e molteplicità, sono coerenti con la giurisprudenza di questa sezione intema di definizione e ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto (fra le altre:n. 27264 del 10/7/2020, RV 279747).1.2 Quanto al secondo motivo, si osserva che in merito ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] S.A., la sentenza del giudice di primo grado contiene una serie di det-tagliate osservazioni: da una parte, infatti, rileva che la [OSCURATO:PERSONA] era socia di Tech-norent, ossia una delle imprese cui risultano destinati i mezzi oggetto di contesta-zione, e aveva acquistato il 90% delle quote della fallita il 13 febbraio 2018 perpoi cederle il 26 giugno 2021; dall’altro, aggiunge che il curatore ha verificatotramite appositi accertamenti in Svizzera che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore della Da-land.

Non corrisponde quindi al vero che, come si legge a pagina 13 del ricorso, laCorte d'appello non abbia evidenziato gli elementi da cui ha desunto la riconduci-bilità della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; del resto, su tale puntuale argomentazione, che, comesi è visto, contiene una ricostruzione dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA], la fallita e Techno-rent, il ricorso non prende posizione (citando anzi un elemento, ossia la parteci-pazione del [OSCURATO:PERSONA] come delegato di [OSCURATO:PERSONA] ad un’assemblea di [OSCURATO:SOCIETA], chepare corroborare la motivazione della sentenza di primo grado: p. 13 del ricorso).La circostanza della posizione del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è contestatamediante allegazione al ricorso di una visura camerale da cui risulta un diversonome del socio e legale rappresentante; ma si tratta di prospettazione estranea aimotivi di appello, nei quali manca ogni riferimento non solo alla suddetta provadocumentale ma, prima ancora, al tema dei rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] e la società inquestione.

Si tratta pertanto di motivo non solo generico ma anche inedito e cometale non ammissibile.1.3 Quanto al terzo motivo, si osserva che quello allegato dal ricorrente asostegno dell’insussistenza del reato è un mero accordo transattivo raggiunto conla curatela fallimentare in ordine alla cessione dei veicoli alla [OSCURATO:SOCIETA] e, dun-que, riguardante solo una parte dei beni oggetto di distrazione.

Ebbene, la naturanon interamente riparatoria dell’accordo esclude secondo costante giurisprudenzadi questa Corte l’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e quindi, a fortiori, non ècerto sufficiente a far venire meno l’elemento oggettivo del reato: si rammentainfatti che ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento deldanno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato siastato completamente integrato nella posizione qua ante, non essendo sufficiente,a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato”(5, n. 46866 del 22/12/2005, RV 233048 01).

Non è dunque minimamente confi-gurabile la fattispecie della bancarotta c.d. riparata, che presuppone, peraltro, nonsolo la completa reintegrazione del patrimonio ma anche il verificarsi di tale con-dizione prima della dichiarazione di fallimento (v., fra le altre, 5, n. 4790 del20/10/2015, RV 266025).1.4 Quanto al quarto motivo, concernente il reato di bancarotta documen-tale, le sentenze di merito sono chiare nell’affermare che la contabilità reperita dalcuratore non era sufficiente per ricostruire compiutamente la vita della società; inparticolare, il Tribunale indica puntualmente le scritture reperite dal curatore eprecisa che quest’ultimo le ha ritenute gravemente lacunose pur aggiungendovi ladocumentazione successivamente messa sua disposizione.

Con tali puntuali riferi-menti il ricorso non si confronta e lo stesso, in sostanza, accade con le ulterioriargomentazioni della sentenza impugnata, che ai fini del giudizio di responsabilitàha altresì valorizzato la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e la sua direttapartecipazione alle condotte distrattive: sul punto, infatti, il ricorso si limita gene-ricamente a contestare tali circostanze sulle quali peraltro, come già specificatonel trattare i primi due motivi, la motivazione delle sentenze di merito apparecongrua e logica.1.5 Quanto al quinto motivo, si osserva che il ricorrente non spiega in cosasia consistito quel buon comportamento processuale che dovrebbe giustificare ilriconoscimento delle attenuanti generiche.

L’età del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stata presa inesame dalla Corte d'appello, la quale ha precisato che questa non era certo avan-zata al momento dei fatti; al riguardo, è sufficiente osservare che si tratta di va-lutazione non manifestamente illogica e non specificamente confutata nel ricorso.L’insufficienza, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, del mero statodi incensurato non accompagnato dall’allegazione di altri elementi, infine, è unargomento logico, coerentemente affermato da entrambe le sentenze di merito epienamente conforme sia al testo dell’art. 62 bis, comma 3 cod. pen. sia alla stessagiurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, 4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], RV283489-01).2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’acco-glimento del ricorso;sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del locale Tribunaleaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documen-tale e bancarotta fraudolenta per distrazione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen.con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei testi Lelli e Filipponi. Se-condo il ricorrente la Corte d'appello si è, sul punto, uniformata alla motivazionedel G.U.P. senza tener conto delle censure sollevate nell’atto di appello, in cui siera rimarcata l’inattendibilità della testimonianza del Lelli poiché quest’ultimo nonsolo aveva promosso un’azione giudiziaria contro la fallita, dalla quale era poi statodenunciato tramite l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], ma aveva anche dichia-rato di non conoscerne le vicende successive al 12 ottobre 2020, quando avevainterrotto i rapporti con essa. Eppure nella sentenza impugnata, per affermare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, siè valorizzata proprio la testimonianza del Lelli nonostante che quest’ultimo fosseuscito dalla società fallita prima del compimento della condotta incriminata. Lasentenza impugnata ha inoltre ignorato i rilievi contenuti nell’atto di appello inmerito alle dichiarazioni del teste Horvath, che aveva affermato la continuità delruolo di consulente del [OSCURATO:PERSONA] ma, ad avviso del ricorrente, senza avere alcunacredibilità in quanto a sua volta denunciato dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello non hain realtà individuato nessun concreto atto gestorio idoneo a fondare la conclusioneche il ricorrente fosse coinvolto nell’amministrazione della fallita. Anzi, la testepagamenti senza aver contatti con i clienti ma, ciò nonostante, la Corte d'appelloha ritenuto che si occupasse anche di questi ultimi. Si è inoltre trascurato che gliamministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano compiuto più atti nell’interesse della fal-lita: il primo, infatti, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Lelli e di altrie dichiarato, inoltre, di aver effettuato il passaggio delle consegne in favore delLelli stesso e del [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, a sua volta, aveva rappresentato la so-cietà in alcune azioni giudiziarie.2.2 Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e contradditto-rietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen., nella parte in cui si è dedotta la qualità di amministratore di fatto del Bassidalla sua gestione della società [OSCURATO:PERSONA] S.A., destinataria degli automezzi oggettodi distrazione. Non è emerso però nessun coinvolgimento del ricorrente nell’am-ministrazione di tale società, che era invece riconducibile, sulla base della docu-mentazione in atti, ad altro soggetto.2.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen.in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto che, a seguito dell’accordo rag-giunto dalla curatela fallimentare con [OSCURATO:SOCIETA]., vi era stato il versamentoda parte di quest’ultima della somma concordata e si era estinto il giudizio civilein corso fra le parti, con la conseguenza che era venuto meno l’elemento materialedel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.2.4 Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e contradditto-rietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen. in merito al reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la Corted'appello non ha tenuto conto che il curatore aveva ricevuto documentazione con-tabile grazie alla quale era riuscito a predisporre lo stato passivo.2.5 Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e contradditto-rietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen., nella parte in cui la sentenza ha negato al [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generichelimitandosi a valorizzare l’insufficienza della mera assenza di precedenti e non te-nendo conto, viceversa, delle osservazioni dell’atto di appello sul corretto compor-tamento processuale, sull’età avanzata e sulla limitata gravità dei fatti oggetto diimputazione.3. All’udienza odierna il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, rileva preliminarmente la Corte che il ricorsonon contiene alcun riferimento alla motivazione nella parte in cui afferma l’ogget-tiva sussistenza delle condotte di distrazione (dedotta a sua volta, con procedi-mento non manifestamente illogico, da specifici elementi quali il mancato paga-mento del prezzo delle cessioni delle auto, la scomparsa di queste, la trascrizionedegli atti di vendita dopo la dichiarazione di fallimento e la destinazione dei veicolia società riconducibili al ricorrente e al [OSCURATO:PERSONA], punto, quest’ultimo, sul quale co-munque si tornerà).Passando ad esaminare il tema dell’amministrazione di fatto, che costitui-sce il fulcro del primo motivo di ricorso, non è solo sulla base delle dichiarazionidel teste Lelli che le sentenze di merito attribuiscono tale qualità al ricorrente; alriguardo, infatti, viene valorizzata anche la consegna alla polizia giudiziaria di spe-cifica documentazione riconducibile proprio al [OSCURATO:PERSONA] e consistente in ordini, daparte sua, relativi all’acquisto di mezzi e carburanti e al pagamento di fatture (v.in particolare pagina 8 della sentenza del Tribunale). Ebbene, su questo circostan-ziato argomento il ricorso tace, così come tace sullo specifico passo della motiva-zione della sentenza di primo grado (v. ancora pagina 8) che valorizza la dichia-razione del Lelli secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] impartiva direttive al personale e utilizzava lacasella di posta elettronica riservata al [OSCURATO:PERSONA]. Si noti inoltre che la Corte d'appellosi sofferma specificamente sul dato dell’anteriorità temporale, rispetto alle con-dotte di distrazione, del rapporto lavorativo fra la fallita e i testi Lelli e Filipponi; alriguardo, infatti, la sentenza argomenta sull’esistenza di elementi probatori a so-stegno della prosecuzione dell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l’allontana-mento dei testi e fino al fallimento, spiegando che le dichiarazioni della Filipponisul fatto che il ricorrente si definisse un mero consulente ma fosse percepito daidipendenti come responsabile dell’impresa, risultano riscontrate sul punto da [OSCURATO:PERSONA], la cui attività di amministratore si è svolta a partire dal giugno 2021e dunque dopo che i testi stessi avevano lasciato la società. Si tratta di argomentologico, al quale il ricorrente oppone solamente un generico riferimento al fatto chel’Horvath sia stato querelato dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale argomento, peraltro, viene sfruttatodal ricorrente per sostenere anche la non credibilità del Lelli, ma sul punto si os-serva che si tratta comunque di motivo inedito. E’ in ogni caso un profilo che nonscalfisce la solidità della motivazione della Corte d'appello, che sul punto ha ade-guatamente valorizzato gli elementi sopra richiamati (oltre alle dichiarazioni dellateste Filipponi sui rapporti del ricorrente con i fornitori e con il personale e sullasua gestione dei pagamenti), elementi che nel loro complesso, per specificità, con-vergenza e molteplicità, sono coerenti con la giurisprudenza di questa sezione intema di definizione e ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto (fra le altre:n. 27264 del 10/7/2020, RV 279747).1.2 Quanto al secondo motivo, si osserva che in merito ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] S.A., la sentenza del giudice di primo grado contiene una serie di det-tagliate osservazioni: da una parte, infatti, rileva che la [OSCURATO:PERSONA] era socia di Tech-norent, ossia una delle imprese cui risultano destinati i mezzi oggetto di contesta-zione, e aveva acquistato il 90% delle quote della fallita il 13 febbraio 2018 perpoi cederle il 26 giugno 2021; dall’altro, aggiunge che il curatore ha verificatotramite appositi accertamenti in Svizzera che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore della Da-land. Non corrisponde quindi al vero che, come si legge a pagina 13 del ricorso, laCorte d'appello non abbia evidenziato gli elementi da cui ha desunto la riconduci-bilità della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]; del resto, su tale puntuale argomentazione, che, comesi è visto, contiene una ricostruzione dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA], la fallita e Techno-rent, il ricorso non prende posizione (citando anzi un elemento, ossia la parteci-pazione del [OSCURATO:PERSONA] come delegato di [OSCURATO:PERSONA] ad un’assemblea di [OSCURATO:SOCIETA], chepare corroborare la motivazione della sentenza di primo grado: p. 13 del ricorso).La circostanza della posizione del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è contestatamediante allegazione al ricorso di una visura camerale da cui risulta un diversonome del socio e legale rappresentante; ma si tratta di prospettazione estranea aimotivi di appello, nei quali manca ogni riferimento non solo alla suddetta provadocumentale ma, prima ancora, al tema dei rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] e la società inquestione. Si tratta pertanto di motivo non solo generico ma anche inedito e cometale non ammissibile.1.3 Quanto al terzo motivo, si osserva che quello allegato dal ricorrente asostegno dell’insussistenza del reato è un mero accordo transattivo raggiunto conla curatela fallimentare in ordine alla cessione dei veicoli alla [OSCURATO:SOCIETA] e, dun-que, riguardante solo una parte dei beni oggetto di distrazione. Ebbene, la naturanon interamente riparatoria dell’accordo esclude secondo costante giurisprudenzadi questa Corte l’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e quindi, a fortiori, non ècerto sufficiente a far venire meno l’elemento oggettivo del reato: si rammentainfatti che ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento deldanno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato siastato completamente integrato nella posizione qua ante, non essendo sufficiente,a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato”(5, n. 46866 del 22/12/2005, RV 233048 01). Non è dunque minimamente confi-gurabile la fattispecie della bancarotta c.d. riparata, che presuppone, peraltro, nonsolo la completa reintegrazione del patrimonio ma anche il verificarsi di tale con-dizione prima della dichiarazione di fallimento (v., fra le altre, 5, n. 4790 del20/10/2015, RV 266025).1.4 Quanto al quarto motivo, concernente il reato di bancarotta documen-tale, le sentenze di merito sono chiare nell’affermare che la contabilità reperita dalcuratore non era sufficiente per ricostruire compiutamente la vita della società; inparticolare, il Tribunale indica puntualmente le scritture reperite dal curatore eprecisa che quest’ultimo le ha ritenute gravemente lacunose pur aggiungendovi ladocumentazione successivamente messa sua disposizione. Con tali puntuali riferi-menti il ricorso non si confronta e lo stesso, in sostanza, accade con le ulterioriargomentazioni della sentenza impugnata, che ai fini del giudizio di responsabilitàha altresì valorizzato la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e la sua direttapartecipazione alle condotte distrattive: sul punto, infatti, il ricorso si limita gene-ricamente a contestare tali circostanze sulle quali peraltro, come già specificatonel trattare i primi due motivi, la motivazione delle sentenze di merito apparecongrua e logica.1.5 Quanto al quinto motivo, si osserva che il ricorrente non spiega in cosasia consistito quel buon comportamento processuale che dovrebbe giustificare ilriconoscimento delle attenuanti generiche. L’età del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stata presa inesame dalla Corte d'appello, la quale ha precisato che questa non era certo avan-zata al momento dei fatti; al riguardo, è sufficiente osservare che si tratta di va-lutazione non manifestamente illogica e non specificamente confutata nel ricorso.L’insufficienza, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, del mero statodi incensurato non accompagnato dall’allegazione di altri elementi, infine, è unargomento logico, coerentemente affermato da entrambe le sentenze di merito epienamente conforme sia al testo dell’art. 62 bis, comma 3 cod. pen. sia alla stessagiurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, 4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], RV283489-01).2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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