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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1989

Cassazione n. 22707/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22/07/1989 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione; ritenuto che i primi due motivi che, in maniera del tutto generica, censurano il giudizio di responsabilità della prevenuta e la qualificazione giuridica del fatto non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali espressamente dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; considerato che anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena non hanno costituito oggetto di devoluzione in appello (essendosi il difensore limitato alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. e dei benefici di legge) e si appalesano, comunque, del tutto generiche difettando dell'allegazione di qualsivoglia specifico elemento suscettibile di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ente ,r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22/07/1989 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione; ritenuto che i primi due motivi che, in maniera del tutto generica, censurano il giudizio di responsabilità della prevenuta e la qualificazione giuridica del fatto non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali espressamente dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; considerato che anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena non hanno costituito oggetto di devoluzione in appello (essendosi il difensore limitato alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. e dei benefici di legge) e si appalesano, comunque, del tutto generiche difettando dell'allegazione di qualsivoglia specifico elemento suscettibile di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ente ,r
Sentenza Cassazione n. 22707/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris