CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 06093/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SESTA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6093/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 1806/2025* * CC 15/12/2025* * * * 35283/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Crotoneudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso perl annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoletta la memoria del difensore di fiducia avv * * che ha insistito perl annullamento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * ricorre avverso l ordinanza in epigrafe indicata con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l istanzapresentata nel suo interesse volta ad ottenere la revoca delle misure di cautela personaledel divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare in quanto non notificatealla persona offesa.2. Con un unico motivo ne chiede l annullamento per violazione dell art. 299 cod. proc.pen. alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui nei procedimenti perdelitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misuracautelare deve essere notificata alla persona offesa che non sia assistita da difensore allacondizione che abbia dichiarato o eletto domicilio * U n. 17156 del 30/09/2021 dep.2022 * * 283042 01 .* specie la persona offesa – madre dell imputato – non assistita da difensore nonha dichiarato né eletto domicilio.Poiché la richiesta di revoca è stata formulata nel corso dell udienza di incidenteprobatorio a contraddittorio già istaurato la notifica dell istanza non era in ogni casonecessaria. Peraltro con la propria mancata comparizione a tale udienza la persona offesaha dimostrato in fatto il proprio disinteresse alle sorti del presidio cautelare in essere.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * richiamati i principidella sentenza* U * ha concluso per l annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risultaesperibile.Per orientamento sedimentato il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personalenon è impugnabile direttamente mediante ricorso per cassazione essendo quest ultimo –come inequivocamente emerge dal dato normativo un rimedio esperibile ex art. 311 cod.proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione dellalibertà e soltanto nel caso di violazione di legge. * 6 n. 15125 del 07/03/2023 T. *284581 – 01 * 2 n. 24349 del 24/05/2022 * * 283178 01 * 3 n. 20565del 29/01/2015 * * 263743 01 * 2 n. 45402 del 07/11/2008 * *242221 – 01 .* regole generali in tema di impugnazioni stabilite dall art. 568 comma 2 cod.proc. pen. si evince che è ammesso il ricorso “omisso medio” contro i provvedimenticoncernenti lo status libertatis ma a condizione che essi siano non altrimenti impugnabili.* specie in presenza di una chiara volontà di impugnazione indipendentementedalla qualificazione data dalla parte occorre procedere alla conversione del rimedioproposto in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale diCatanzaro in funzione di giudice dell appello cautelare personale per il giudizio ex art. 310cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SESTA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6093/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 1806/2025* * CC 15/12/2025* * * * 35283/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Crotoneudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso perl annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoletta la memoria del difensore di fiducia avv * * che ha insistito perl annullamento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * ricorre avverso l ordinanza in epigrafe indicata con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l istanzapresentata nel suo interesse volta ad ottenere la revoca delle misure di cautela personaledel divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare in quanto non notificatealla persona offesa.2. Con un unico motivo ne chiede l annullamento per violazione dell art. 299 cod. proc.pen. alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui nei procedimenti perdelitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misuracautelare deve essere notificata alla persona offesa che non sia assistita da difensore allacondizione che abbia dichiarato o eletto domicilio * U n. 17156 del 30/09/2021 dep.2022 * * 283042 01 .* specie la persona offesa – madre dell imputato – non assistita da difensore nonha dichiarato né eletto domicilio.Poiché la richiesta di revoca è stata formulata nel corso dell udienza di incidenteprobatorio a contraddittorio già istaurato la notifica dell istanza non era in ogni casonecessaria. Peraltro con la propria mancata comparizione a tale udienza la persona offesaha dimostrato in fatto il proprio disinteresse alle sorti del presidio cautelare in essere.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * richiamati i principidella sentenza* U * ha concluso per l annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risultaesperibile.Per orientamento sedimentato il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personalenon è impugnabile direttamente mediante ricorso per cassazione essendo quest ultimo –come inequivocamente emerge dal dato normativo un rimedio esperibile ex art. 311 cod.proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione dellalibertà e soltanto nel caso di violazione di legge. * 6 n. 15125 del 07/03/2023 T. *284581 – 01 * 2 n. 24349 del 24/05/2022 * * 283178 01 * 3 n. 20565del 29/01/2015 * * 263743 01 * 2 n. 45402 del 07/11/2008 * *242221 – 01 .* regole generali in tema di impugnazioni stabilite dall art. 568 comma 2 cod.proc. pen. si evince che è ammesso il ricorso “omisso medio” contro i provvedimenticoncernenti lo status libertatis ma a condizione che essi siano non altrimenti impugnabili.* specie in presenza di una chiara volontà di impugnazione indipendentementedalla qualificazione data dalla parte occorre procedere alla conversione del rimedioproposto in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale diCatanzaro in funzione di giudice dell appello cautelare personale per il giudizio ex art. 310cod. proc. pen. ** l impugnazione quale appello ex art. 310 cpp dispone trasmettersi gli atti alTribunale del riesame di *Così è deciso 15/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *** l impugnazione quale appello ex art. 310 cpp dispone trasmettersi gli atti alTribunale del riesame di *Così è deciso 15/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *