CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2020
Cassazione n. 41052/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore che ha richiesto lOaccoglirnento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, aveva assolto per non aver commesso il fatto l'imputata per i delitti di calunnia contestati, con revoca delle statuizioni civili, confermando la condanna in ordine ai fatti di peculato di cui al capo c), rideterminando la pena in anni tre di reclusione. Per quel che in questa sede rileva, l'accusa in ordine alla quale è intervenuta la conferma della condanna in primo, decisione parzialmente riformata, riguarda l'appropriazione da parte della ricorrente, cancelliere addetta alla Sezione distaccata di Todi, di sette opere d'arte (quadri e stampe) della collezione del defunto artista Dorazio, di cui aveva la disponibilità in ragione dell'ufficio quale incaricata di redigere l'inventario; fatti commessi in Todi nel corso del 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di ricorso di seguito indicati. 2.2 Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 158, 159, 160, 161 e 314 cod. pen. con censure rivolte alla mancata declaratoria di prescrizione da parte della Corte di merito in ragione della erronea individuazione del momento di consumazione del delitto di peculato contestato al capo c). La ricorrente osserva che, al fine di escludere l'intervenuta prescrizione, la Corte di appello avrebbe individuato l'epoca della consumazione dei fatti di peculato in data prossima al 4 luglio 2007, in corrispondenza della cessione dei dipinti ai relativi compratori. In realtà, sulla base degli atti e segnatamente dei verbali di interrogatorio resi in data 22 febbraio 2011 e 11 marzo 2011, la data deve essere individuata in epoca precedente al 4 aprile 2007, momento che corrisponde alla denuncia della scomparsa dei quadri oggetto di imputazione. Poiché la prescrizione decorrerebbe a far data dal 4 aprile 2007, il termine massimo di dodici anni e sei mesi oltre al periodo di sospensione di nove mesi e 27 giorni, consente di ritenere maturata la prescrizione al 31 luglio 2020, data precedente alla decisione della Corte di appello intervenuta il 15 settembre 2020 che avrebbe invece dovuto prendere atto del decorso del termine. Nel dubbio la data, in considerazione della contestazione secondo cui il reato si sarebbe realizzato nel corso del 2007, deve individuata in quella del 1 gennaio 2007 o, al più, del 4 aprile 2007. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Risulterebbe erroneo il ragionamento della Corte di appello nella parte in cui ha giustificato la mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche sulla base della non ammessa responsabilità; in realtà la ricorrente, pur confermando quanto dichiarato in sede di indagini allorché ebbe ad ammettere i fatti, ha unicamente prospettato che la condotta potesse integrare il distinto reato di ricettazione; ammissione di responsabilità della ricorrente che ha costituito il determinante motivo per giungere all'accertamento della responsabilità e far recuperare i quadri.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e versato in fatto. 2. Generico ed implicante precluse valutazioni in fatto risulta il motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta la differente data del commesso reato, a fronte di adeguata motivazione sul punto della Corte di merito. Costituisce principio di diritto frequentemente espresso da questa Corte quello secondo cui, quando regni incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza della prescrizione debba essere computato tenendo conto del principio "in dubio pro reo" (principio che trova applicazione anche con riferimento alle cause estintive del reato, v. Sez. 2, n. 3292 del 19/01/2005, Della Libera, Rv. 230731); la operatività di tale principio presuppone, però, una situazione di incertezza in ordine alla data di decorrenza del termine di prescrizione che, quando è possibile superare attraverso deduzioni logiche, frutto di completa e coerente motivazione, lascia il passo alla data per come accertata (Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238850). Ciò premesso si osserva che la Corte di appello ha ritenuto di individuare la data del commesso reato come coincidente o di alcuni giorni precedente al giorno (documentalmente certo) in cui la Varini ebbe a cedere tre quadri presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver acquistato le due stampe solo in epoca successiva. Preso pertanto in considerazione il momento di certa interversione del possesso intervenuta con la cessione a terzi da parte del cancelliere che aveva la disponibilità dei dipinti in ragione dell'ufficio ricoperto afferente all'inventario del cespite ereditario, ha ritenuto di determinare la data del commesso reato, quanto ai fatti più remoti, al 4 luglio 2007 o, al più, nei giorni precedenti e prossimi al giugno 2007. Motivazione coerente e completa frutto di deduzioni logiche fondate su dati fattuali emergenti dal processo, che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso il riferimento diretto a parziale compendio probatorio del procedimento che aveva accertato che gran parte dei quadri e stampe dell'artista fossero state depredate. Non pregevole risulta, sul punto il riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini dalla ricorrente secondo cui la sottrazione dovrebbe invece coincidere con la denunciata sottrazione ad opera di ignoti nell'aprile del 2007. Dette dichiarazioni - prodotte dalla parte in risposta alle conclusioni del Procuratore generale — evidenziano come la ricorrente avesse fatto riferimento, all'epoca, alla possibile sottrazione di numerosissimi quadri e stampe (non specificamente i sette oggetto di imputazione consegnati agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Brambatti) da parte di terze persone non note, tesi sostenuta anche in sede di gravame al fine di avallare l'integrazione in capo alla ricorrente del delitto di ricettazione ad opera della ricorrente (richiedendo la prescrizione proprio in ragione dei limiti edittali previsti per la meno grave ipotesi di reato), motivatamente smentita dalla Corte territoriale che ha invece individuato nella Varini la diretta autrice delle sottrazioni delle opere d'arte. Smentito pertanto che vedeva la ricorrente aver ricevuto le opere dell'autore da parte di soggetti non saputi neppure indicare (anche perché in possesso delle chiavi dello stabile in cui erano custodite), corretta e logica si presenta la motivazione a mente della quale, la Varini, cui era stata affidata la custodia delle stesse, avesse in concreto realizzato l'appropriazione all'atto della vendita a terzi coincidenti con le date sopra espresse. Ricostruzione in fatto non solo della data del commesso reato, ma anche della fattispecie di peculato per come definitivamente accertata da parte del Collegio di merito che la ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di diretto e parziale riferimento a taluni atti istruttori tesi ad accreditare una differente ricostruzione degli eventi definitivamente accertati dai giudici di merito, operazione all'evidenza preclusa in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo, per mezzo del quale si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., risulta non consentito in quanto declinato in fatto. Le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, contrariamente a quanto rilevato nei motivi di ricorso, appaiono adeguate e congrue, ponendosi del tutto in sintonia con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Non illogica, invero, si rivela la motivazione della Corte di appello in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo ritenuto determinante l'intervenuta condanna in via definitiva della ricorrente in ordine ad altro grave reato della stessa indole, la non positiva condotta processuale e la mancata resipiscenza in considerazione della prospettazione per mezzo dell'atto di appello di non meglio definite ipotesi alternative che vedrebbero la responsabilità in capo a terze persone responsabili della sottrazione dei dipinti (prospettazione che collima con quanto contenuto negli interrogatori); motivazione che la ricorrente, ancora una volta, vorrebbe censurare tentando di avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil