CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1995
Cassazione n. 15517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1995 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto agli elementi di fatto considerati per giungere alla affermazione di responsabilità dell'imputato (si tratta di un processo basato sul riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del figlio della persona offesa e sugli accertamenti dattiloscopici svolti sulle impronte rilevate nell'abitazione oggetto del furto), è genericamente formulato, perché prospetta deduzioni aspecifiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Inoltre, il motivo di censura non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo di ricorso è anche riproduttivo di argomenti difensivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretta motivazione dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta, nonchè manifestamente infondato poiché inerente ad asserita contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che, anzi, si sofferma specificamente e puntualmente sulle prove valutate, citando opportuna giurisprudenza in tema di valenza degli esiti delle indagini dattiloscopiche (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis