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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1982

Cassazione n. 38536/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avdso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 23 Novembre 2022 la Corte di Appello di Roma in accoglimento del concordato in appello sui motivi del ricorrente, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giulio in anni tre mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa in relazione Oit ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish;

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3.

Con comunicazione pervenuta in cancelleria della Suprema Corte di Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione.

4. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione presentata del proprio difensore munito di procura speciale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si liquida come da dispositivo, in quanto l'art.616 cod.proc.pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.606 comma terzo cod.proc.pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod.proc.pen. (sez.6, n.26255 del 17/06/2015; sez.6, n.16425 del 17/03/2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 Giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avdso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 23 Novembre 2022 la Corte di Appello di Roma in accoglimento del concordato in appello sui motivi del ricorrente, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giulio in anni tre mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa in relazione Oit ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish; 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3. Con comunicazione pervenuta in cancelleria della Suprema Corte di Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. 4. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione presentata del proprio difensore munito di procura speciale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si liquida come da dispositivo, in quanto l'art.616 cod.proc.pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.606 comma terzo cod.proc.pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod.proc.pen. (sez.6, n.26255 del 17/06/2015; sez.6, n.16425 del 17/03/2015). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 Giu
Sentenza Cassazione n. 38536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris