CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza di appello), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così