CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. (prospettando anche una sopravvenuta carenza di interesse, senza però produrre documentazione a supporto). Ritenuto che tale rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deverrfértaniCI7 essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,