CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 50313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abriola il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il MEF, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Salerno, decidendo in seguito alla sentenza della Sezione 4, n. 3308 del 12/01/2022 di annullamento con rinvio dell'ordinanza in data 10 febbraio 2021 della Corte di appello di Salerno, ha confermato il rigetto della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Il ricorrente articola tre censure. Con la prima deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta dolosa o gravemente colposa. Contesta l'impostazione 1,9-2 dell'ordinanza impugnata che aveva proceduto a una valutazione atomistica delle intercettazioni, senza considerare che era stato assolto dalle imputazioni delle armi. Lamenta che i Giudici avevano valorizzato come elemento a carico, per fondare il convincimento della partecipazione al clan Riviezzi, un fatto ancora sub iudice, e cioè l'estorsione in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], oggetto di altro processo. Lamenta altresì che era stata valorizzata la condanna in primo grado nel processo "I Basilischi", confermata dalla Corte di appello la cui sentenza era stata annullata dalla Corte di cassazione. Contesta la decisione laddove aveva valorizzato a suo carico l'interrogatorio di garanzia e osserva che, in quella sede, aveva prestato tutta la collaborazione possibile, sia pure difendendosi. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la Corte di appello aveva escluso la natura mafiosa dell'associazione di cui era contestata la partecipazione, già solo sulla base degli elementi di giudizio apprezzati dal GIP. Con il terzo infine eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché l'ordinanza non aveva motivato in merito alla colpa lieve che avrebbe consentito la riduzione dell'equo indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza della Corte di appello di Salerno, perché confusa e gravemente lacunosa: i Giudici non avevano indicato con precisione i reati per cui era stata disposta la cautela né avevano individuato la condotta di grave negligenza o imprudenza in virtù della quale il Sarli aveva ingenerato nell'Autorità giudiziaria il falso convincimento della commissione degli stessi, sì da meritare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Con l'ordinanza oggetto della presente impugnativa la Corte di appello di Salerno ha assolto all'onere motivazionale e ha pienamente giustificato il diniego della riparazione per ingiusta detenzione. I Giudici hanno ricostruito in fatto che il Sarli aveva sofferto l'ingiusta detenzione dal 16 febbraio 2010 al 21 luglio 2016 nell'ambito del procedimento RGNR 3294/2006 per due associazioni mafiose e per varie violazioni delle leggi armi (I. n. 865 del 1967 e n. 110 del 1975) nonché per una ricettazione, tutti reati aggravati dall'art. 7 I. n. 203 del 1991; che era stato assolto con sentenza del 20 luglio 2018, dichiarata irrevocabile il 3 dicembre 2018 dalla Corte di appello di Salerno, dai due reati di associazione mafiosa dei capi A) e B); che, come desumibile dallo stesso ricorso, era stato già assolto dal Tribunale di Potenza per i reati di armi e ricettazione dei capi C), D), E); che il titolo cautelare non aveva avuto a oggetto le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dei capi L) e O).Hanno evidenziato che, alla data dell'ordinanza di custodia cautelare del 12 febbraio 2010, il Sarli era stato già condannato per associazione mafiosa dal Tribunale di Potenza con la sentenza n. 1086 del 2007 nell'ambito del processo denominato "Basilischi", da cui era originato il procedimento RGNR 3294/06, avente a oggetto, tra l'altro, due associazioni mafiose, estorsioni e armi; che, a suo carico, vi erano le intercettazioni delle conversazioni con il mafioso [OSCURATO:PERSONA] in merito alla disponibilità di armi da fuoco clandestine, delle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], contiguo ad ambienti delinquenziali, in merito all'organizzazione mafiosa, delle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] in merito alle attività da compiere e alle differenza tra la delinquenza e la mafia; che l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in sede di indagini preliminari di aver subìto un'estorsione e che nell'intercettazione del 18 ottobre 2004 il Sani gli aveva assicurato un'idonea protezione. Considerato che nell'interrogatorio di garanzia il Sarli, già gravato di precedenti penali, non aveva offerto chiarimenti in merito alle citate numerose intercettazioni né spiegazioni alternative del loro tenore, i Giudici hanno motivatamente concluso per l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo da ingiusta detenzione. Secondo il difensore, nell'ordinanza impugnata la Corte di appello non aveva compiuto una valutazione complessiva e globale di tutto il materiale rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo da ingiusta detenzione: aveva valorizzato le intercettazioni sulle armi, nonostante l'assoluzione; la vicenda dell'estorsione, nonostante fosse ancora sub iudice; il processo "Basilischi", nonostante l'annullamento con rinvio in seguito alla sentenza n. 22949 del 2015 della Quinta Sezione della Corte di cassazione. Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (tra le più recenti, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01 e n. 27458 del 02/05/2019, Hosni, Rv. 276458-01) La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione logica e coerente, che il quadro indiziario a carico del Sarli, al momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, era fortemente compromesso perché, premesso che il procedimento era originato dalla pregressa indagine di criminalità organizzata, denominata "Basilischi", che aveva trovato un primo fondamentale riscontro nella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Potenza, non irragionevolmente il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere in presenza di un cospicuo compendio captativo con esponenti delle associazioni criminose avente a oggetto armi e mafia, interpretando tali conversazioni in continuità con i fatti già accertati in altro procedimento. Sul punto, va ribadito che la giurisprudenza ritiene integrata la colpa grave anche solo sulla base di frequentazioni ambigue evincibili dalle intercettazioni (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565- 01). E tanto già basterebbe ai fini del diniego della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Ma la Corte territoriale ha scrupolosamente valorizzato ulteriori elementi negativi, cioè i comportamenti extraprocessuali del Sarli, come desumibili dai precedenti penali e dal concomitante processo per estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale è stata ritenuta non illogicamente significativa l'intercettazione del 18 ottobre 2004 in cui il Sarli ha espresso la forza del clan. In tale contesto, i Giudici hanno altre evidenziato che il ricorrente, nonostante il gravissimo quadro indiziario a suo carico, non aveva offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa delle numerose conversazioni in cui era coinvolto. Il difensore ha censurato tale affermazione perché l'indagato non è tenuto a offrire al GIP una ricostruzione alternativa dei fatti, nel senso di doverlo persuadere della propria innocenza, e perché, nello specifico, il Sarli aveva detto quello che sapeva e in alcuni casi aveva dichiarato di non ricordare. Sennonché, i Giudici non irragionevolmente hanno stimato tale comportamento come reticente e non collaborativo, il che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (tra le più recenti, Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557-01 e n. 30056 del 14/06/2022, D., Rv. 283453-01). A fronte di tale motivazione, il ricorso appare meramente fattuale e rivalutativo, perché il ricorrente ha preteso di fondare le proprie ragioni sugli epiloghi processuali a sé favorevoli, senza preoccuparsi di prospettare quegli elementi di valutazione decisivi che avrebbero dovuto orientare il GIP nel senso del diniego della richiesta del Pubblico ministero di applicazione della misura custodiale in carcere o nel senso dell'attenuazione della stessa nel corso del procedimento. Il secondo motivo non ha alcuna consistenza, perché, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, la Corte di appello non è pervenuta all'assoluzione dai reati di partecipazione alle associazioni mafiose sulla base degli stessi elementi valutati dal GIP al momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, bensì all'esito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione che, a valle di tutta l'istruttoria dibattimentale e degli esiti del collegamento procedimento denominato "Basilischi", aveva espresso perplessità sulla idoneità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a fondare la condanna per reati associativi di cui era dubbia la connotazione mafiosa. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo, perché la valutazione residuale dell'esistenza della colpa lieve è preclusa dalla motivata sussistenza del dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento del richiesto indennizzo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del MEF, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Avvocatu