CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11038/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2018 la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Treviso del 18 luglio 2014 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione ai commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992 -, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato violazione della legge processuale prevista a pena di nullità (artt. 601, commi 3 e 6, e 429, connma 1, lett. f, cod. proc. pen.) per omessa citazione in giudizio dell'appellante. Il ricorrente ha eccepito che l'impugnata sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello sarebbe stata pronunciata senza la preventiva convocazione degli interessati, e dunque in carenza di contraddittorio tra le parti, in palese violazione dei citati disposti normativi e con lesione dei suoi diritti defensionali, con conseguente determinazione di una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, dispiegante i suoi effetti sulla sentenza, della quale, pertanto, viene chiesto l'annullamento. Con il secondo motivo è stata dedotta erronea applicazione della legge processuale (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) per mancata assoluzione nel merito. A dire del ricorrente, infatti, plurimi elementi, puntualmente dedotti in appello, consentirebbero di affermare l'insussistenza di ogni responsabilità a suo carico, comprovando le emergenze probatorie, e in particolare le dichiarazioni testimoniali rese dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], lo stato confusionale in cui l'imputato versava al momento dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine, tale da avergli impedito di comprendere la formulatagli richiesta di sottoporsi all'alcoltest - invero, poi, capita solo quando successivamente convocato presso la caserma dei Carabinieri -. Tale ricostruzione non risulterebbe contraddetta dalla propalazione resa dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver reiteratamente chiesto al Pozzebon di sottoporsi all'alcoltest, essendo plausibile che l'imputato avesse interpretato tale richiesta come reiterativa di quella, già formulatagli dal personale sanitario intervenuto, di sottoporsi ad accertamenti medici presso il [OSCURATO:PERSONA]. Risulterebbe, pertanto, carente la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato ex art. 186, comma 7, cod. strada nella condotta imputabile al prevenuto. Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato vizio di omessa motivazione in ordine all'asserita insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Per il Pozzebon, infatti, la formula, lapidaria e di stile, con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen. per emettere una pronuncia assolutoria nel merito costituirebbe un'affermazione di natura apodittica, del tutto inidonea a esplicitare le ragioni per cui non sarebbe possibile escludere ogni sua responsabilità in ordine al fatto ascrittogli. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore del Pozzebon ha depositato note conclusive scritte, di replica alle conclusioni rese dal Procuratore generale, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in evidente carenza di interesse. 2. È principio ampiamente consolidato, infatti, quello per cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (così, autorevolmente, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810-01). Per come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, la sentenza predibattimentale di appello è, in tal caso, viziata da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il contraddittorio tra le parti ha valore di rango costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.), anche ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte EDU, rappresentando esso il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma originante di tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali, pertanto, integra la massima violazione del contraddittorio, determinando la conseguente sanzione della nullità assoluta ed insanabile. A fronte di ciò, tuttavia, è stato anche precisato che, nel giudizio di cassazione, laddove contestualmente ricorrano una causa estintiva del reato ed una nullità processuale assoluta e insanabile, a dover assumere rilievo è certamente la prima causa, a patto che, però, la sua operatività non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito - nel qual caso è la nullità a dover assumere rilevanza pregiudiziale, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del giudizio -. Se l'accertamento di merito, quindi, non è assolutamente indispensabile per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato - così da renderla applicabile, pur in presenza di una nullità - non risulta, conseguentemente, giustificato l'annullamento della decisione impugnata, atteso che la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva, dando spazio, per il mero rispetto dell'ortodossia della forma, ad un'inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non potrebbe che condurre, realisticamente, ad un'identica soluzione. Solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può, dunque, giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. E' stato ulteriormente precisato come sia carente di interesse un ricorso con cui si deduca la violazione del contraddittorio senza addurre elementi idonei a consentire di apprezzare "ictu oculi" la sussistenza di aspetti favorevoli al proscioglimento nel merito (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465-01), in quanto l'eventuale accoglimento, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen., non determinerebbe alcun vantaggio per il ricorrente, che sarebbe in ogni caso prosciolto con la medesima formula (Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562-01). Di converso, è necessario annullare senza rinvio la sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di appello, allorquando l'imputato rinunci alla prescrizione allegando un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (così Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272-01). 3. Applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato, allora, con valenza assorbente rispetto ai motivi dedotti, come il ricorrente non abbia indicato elementi idonei a consentire di rilevare "ictu oculi" l'esistenza di presupposti per pronunciare una decisione di proscioglimento nel merito, invero neppure apprezzabili da parte di questo Collegio, tenuto conto delle risultanze emerse dalla lettura della sentenza di condanna di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha solo ribadito elementi in fatto, già sottoposti all'esame dei giudici di merito, proponendo una lettura alternativa - e invero meno logica - delle emergenze probatorie, comunque inidonea a consentire un ribaltamento dell'originaria decisione, conducendo ad un'immediata pronuncia di proscioglimento dell'imputato. Il ricorrente, inoltre, non ha neppure espressamente e ritualmente rinunciato alla prescrizione, nel rispetto dei dettami in precedenza rappresentati. Laddove, infatti, avesse voluto perseguire il proprio interesse ad una puntuale valutazione processuale di merito della sua posizione, avrebbe dovuto dichiarare in modo espresso la propria intenzione di rinunziare alla prescrizione già maturata, in ossequio a quanto consentitogli dalla norma dell'art. 157, comma 7, cod. pen. Ne deriva che, nel rispetto dei principi giuridici sino ad ora richiamati, la dichiarata causa estintiva deve senz'altro ritenersi prevalente sulla nullità assoluta e generale della sentenza impugnata, con le conseguenze che direttamente ne scaturiscono. 4. Del tutto priva di pregio, in ogni modo, è la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato vizio di omessa motivazione, per avere la Corte territoriale utilizzato una lapidaria formula per affermare l'insussistenza delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen. per emettere una pronuncia assolutoria nel merito, senza esplicitarne in modo puntuale le ragioni. In proposito, infatti, è sufficiente osservare come la pronuncia della formula di merito prevista dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. debba fondarsi su di un giudizio di mera constatazione, e non di apprezzamento, in quanto la prova dell'innocenza deve risultare dagli atti in modo non contestabile, senza che possa in alcun modo rilevare la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che, invece, richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. La Corte di appello, utilizzando la formula «considerati i motivi della sentenza impugnata», ha, comunque, sufficientemente motivato la propria decisione, operando un rinvio, sia pur implicito, alle motivazioni rese dal primo giudice per rappresentare le ragioni di insussistenza delle condizioni di assoluzione nel merito.5. Alla stregua delle considerazioni svolte deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C