Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 25275/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21541/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 473 8/201 7 depositata il14/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 Edoardo, Ernesto, Loredana e [OSCURATO:PERSONA] conveni- vano dinanzi al Tribunale di Tivoli l’[OSCURATO:SOCIETA]., la legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA].

Premettevano che, con accordo conciliativo stipulato nel 2001 2di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dinanzi al Giudice di pace di Subiaco, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di agire anche in nome e per conto dei fratelliEdoardo e Aristide, rico- nosceva due terreni come affrancati da enfiteusi (ex l. 607/1966) in favore dell’Immobiliare (controparte dell’accordo).

Circa due anni dopo l’Immobiliare rivendeva i terreni a [OSCURATO:PERSONA].

Nella compravendita si menzionava che i beni erano pervenuti alla venditrice dall’accordo conciliativo.

Gli attori argomentavano che Ferruccio aveva agito senza procura e domandavano pertanto la nullità dell’accordo conciliativo e la nullità o l’annullamento della compravenditache l’Immobiliare aveva stipulato successivamente vantandosi proprietaria dei beni sulla base del verbale di conciliazione ex art. 322 c.p.c.

In primo gradoquest’ultimo veniva qualificato come scrittura privata riconosciuta in giudizio in base al terzo comma della medesima disposizione.

Si dava atto della morte di Ferruccio (eredi: i figli Ernesto e Loredana e la moglie [OSCURATO:PERSONA]) e di Aristide (erede:il fratello Edoardo).

Il tribunale rigettava le domande, dichiarando il difetto di legittimazione attiva de gli attori, poiché costoro n o n avevano dedotto il loro rapporto con la parte dell’accordo conciliativo (e dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva della rappresentante legale della Immobiliare). [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di Aristide, facendo valere che: (a)l’atto introduttivo del procedimento dinanzi al Giudice di Pace (in sede non contenziosa)indicava che i terreni erano intestati alle decedute Maria e [OSCURATO:PERSONA] e che gli eredi erano Ari- stide, Edoardo e [OSCURATO:PERSONA]; (b) egli, Edoardo, quale erede ex legedella madre [OSCURATO:PERSONA] e della zia [OSCURATO:PERSONA], era compro- prietario dei terreniinsieme ai fratelli Aristide e Ferruccio; (c) pertanto, sarebbe stata necessaria l’adesione di Edoardo e Aristide all’accordoex 3di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. art. 322 c.p.c.

La Corte di appello, pur riconoscendo la legittimazione ad agire di Edoardo, ha confermato il rigetto della domanda.

Ricorre in cassazione la parte attrice con tre motivi, illustrati da me- moria.Rimane intimata la parte convenuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo si censura che la questione relativa all’inef- ficacia e non alla nullità del verbale di conciliazione non sia stata rile- vata d’ufficio e non ci si sia valsi del poteredi interpretare la domanda giudiziale.

Si deducequindi violazione dell’art. 112 c.p.c.

Con il secondo motivo si fa valere che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice che, ove la parte domandi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator, ne dichiari l’inefficacia.

Infatti, quest'ul- tima costituisce un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtual- mente compresa in quest’ultima.

Si deduce di nuovo violazione dell’art.112 c.p.c.

Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto consolidato l'effetto traslativo dell'atto impugnato nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente di Cristina, Ernesto e Lore- dana (nipoti),in quanto rimasti contumaci nel giudizio di appello.

L'er- rore del giudice scaturisce dal non avere considerato che [OSCURATO:PERSONA]- fanelli agiva sia in proprio che nella qualità di erede del fratello Aristide, deceduto celibe e senza figli. 2.1.– Sono da accogliere il primo e il terzo m otivo, con assorbimento del secondo motivo.

L’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente: gli attori hanno domandato la nullità del verbale di concilia- zione ex art. 322 c.p.c. per difetto del potere di [OSCURATO:PERSONA] di agire anche in nome e per conto dei fratelli Aristide ed Edoardo .

Su questa base hanno domandato il riconoscimento della loro qualità di 4di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. proprietari dei terreni contesi.

Tuttavia, la vicenda è da qual ificare come mandato senza rappresentanza per difetto di una valida procura.

Ciò non determina la nullità dell’atto, bensì la sua inefficacia: «Quindi […] la causa petendi, sulla quale l'appellante ha fondato la sua do- manda di riconoscimento della […] proprietà dell'immobile, è in diritto infondatain quanto gli atti impugnati, sulla base del vizio evocato , non erano né nulli né annullabili».

Inoltre,[OSCURATO:PERSONA] ha comunque trasferitovalidamente la sua quota di comproprietà.

Di più: quanto alla quota di [OSCURATO:PERSONA], di cui Cristina, Ernesto e [OSCURATO:PERSONA]- nelli sono eredi, la sentenza è passata in giudic ato con conseguente consolidamento dell’effetto traslativo dell’atto impugnato.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non può vedersi riconosciuta la piena ed esclusiva proprietà dei beni in questione.Così la Corte di appello.

2.2. -L’argomentazione è viziata dai due errori denunciati dal primo e dal terzo motivo di ricorso.

Come anticipato, rimarrà assorbito ilse- condo motivo, checondivide la sostanza del primo motivo.

2.3. -Primo motivo.

Se un attore domanda in giudizio la nullità di un atto, a ciò si determina perché aspira a vedere rimossigli effetti giuri- dici dell’atto di cui domanda la null ità .

Intende sentirne dichiarata l’inefficacia.

In linea di principio, l’atto nullo non produce effetti.

Quindi, l’attore ha intrapreso una iniziativa processuale logicamente con- gruente con il suo intento.

Dall’altro lato, il giudice ha il potere di in- terpretare la domanda giudiziale.

Egli la deve interpretare.

Ilimiti del suo potere interpretativo sono segnati dal rispetto del principio della domanda: «chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre do- manda al giudice (competente)» (art. 99 c.p.c.).

Il giudice deve saper cogliere l’intenzione dell’attore (cioè, il diritto sostanziale che egli ha inteso far valere) per come essa si è manifestatanella domanda giudi- ziale. 5di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Perinterpretare la domanda giudiziale non sono impiegabili i canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 ss. c.c.

Ciò non tanto perché non vi è una comune intenzione delle parti da individuare.Tale giusti- ficazione da un lato proverebbe «troppo», perché implicherebbe logi- camente che tali canoni non possano applicarsi agli atti di volontà uni- laterali.

Dall’altro lato «proverebbe poco»,poiché non guarderebbe alle ipotesi di domande giudiziali congiunte, che pur esistono.

Gli artt. 1362 ss. c.c. non si applicano all’interpretazione della do- manda giudiziale, poiché nel processo civile non vi è una volontà ne- goziale degli effetti da indagare e ricostruire come accade invece nel campo della multiforme varietà degli interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 co. 2 c.p.c.

Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativamente, requisiti di forma-contenuto dell’atto processuale, legislativamente previsti per far conseguire all’atto processuale tale scopo.

Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni in ma- teria è caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo reces- sivo); dall’altro lato la progressiva apertura ad un sindacato diretto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto processuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata assoggettata dal giudice del merito, ove sia opportunamente censurata la violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass.11103/2020).

In relazione alla domanda giudiziale, gli scopi dell’atto processuale sono essenzialmente due: consentire al convenuto di apprestare una difesa adeguata all’iniziativa dell’attore; consentire al giudice di 6di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pronunciarsi nel merito deldiritto fatto valere in giudizio , per come tal e «far valere»si è manifestato nella domanda giudiziale proposta.

Nel caso di specie, il rigettare la domanda perché l’attore non ha scritto nell’atto di citazione che domandava la dichiarazione d’ineffica- cia di un atto di cui domandava la nullità equivale (se è vero, c ome è vero in linea di principio,che la nullità non produce effetti) a negare la tutela giurisdizionale, prima di urtare (come certamente urta ) contro l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàdalla quale si desume con chiarezza che il difetto o il superamento del potere rappresentativo costituisce una questione rilevabile d’ufficio (così Cass.

SU 11377/2015): rilievo che, congiunto alle allegazioni e alla istanza di tutela proposta dall’attore, deve condurre alla stessa conclusione che si deve poter raggiungere attraverso l’impiego del potere di interpre- tare la domanda giudiziale.

È accolto il primo motivo di ricorso. 2.4.– Da accogliere è anche il terzo motivo.

Risulta dalla intestazione della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato sia in proprio che nella qualità di erede del fratello Aristide, deceduto celibe e senza figli.Pertanto, è erroneo ritenere che sia consolidato l’effetto traslativo della quota di Aristide, parimenti oggetto dell’atto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in condizione di difetto di potere rappresenta- tivo.

3. – Sono accolti il primo e il terzo motivo di ricorso.

È dichiara to assorbito il secondo motivo.

È cassata la sentenza impugnata in rela- zione ai motivi accolti.

È rinviata la causaalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 7di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo ; dichiara assorbito il se- condo motivo; cassa la sentenza impugnata in rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21541/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 473 8/201 7 depositata il14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 Edoardo, Ernesto, Loredana e [OSCURATO:PERSONA] conveni- vano dinanzi al Tribunale di Tivoli l’[OSCURATO:SOCIETA]., la legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA]. Premettevano che, con accordo conciliativo stipulato nel 2001 2di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dinanzi al Giudice di pace di Subiaco, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di agire anche in nome e per conto dei fratelliEdoardo e Aristide, rico- nosceva due terreni come affrancati da enfiteusi (ex l. 607/1966) in favore dell’Immobiliare (controparte dell’accordo). Circa due anni dopo l’Immobiliare rivendeva i terreni a [OSCURATO:PERSONA]. Nella compravendita si menzionava che i beni erano pervenuti alla venditrice dall’accordo conciliativo. Gli attori argomentavano che Ferruccio aveva agito senza procura e domandavano pertanto la nullità dell’accordo conciliativo e la nullità o l’annullamento della compravenditache l’Immobiliare aveva stipulato successivamente vantandosi proprietaria dei beni sulla base del verbale di conciliazione ex art. 322 c.p.c. In primo gradoquest’ultimo veniva qualificato come scrittura privata riconosciuta in giudizio in base al terzo comma della medesima disposizione. Si dava atto della morte di Ferruccio (eredi: i figli Ernesto e Loredana e la moglie [OSCURATO:PERSONA]) e di Aristide (erede:il fratello Edoardo). Il tribunale rigettava le domande, dichiarando il difetto di legittimazione attiva de gli attori, poiché costoro n o n avevano dedotto il loro rapporto con la parte dell’accordo conciliativo (e dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva della rappresentante legale della Immobiliare). [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di Aristide, facendo valere che: (a)l’atto introduttivo del procedimento dinanzi al Giudice di Pace (in sede non contenziosa)indicava che i terreni erano intestati alle decedute Maria e [OSCURATO:PERSONA] e che gli eredi erano Ari- stide, Edoardo e [OSCURATO:PERSONA]; (b) egli, Edoardo, quale erede ex legedella madre [OSCURATO:PERSONA] e della zia [OSCURATO:PERSONA], era compro- prietario dei terreniinsieme ai fratelli Aristide e Ferruccio; (c) pertanto, sarebbe stata necessaria l’adesione di Edoardo e Aristide all’accordoex 3di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. art. 322 c.p.c. La Corte di appello, pur riconoscendo la legittimazione ad agire di Edoardo, ha confermato il rigetto della domanda. Ricorre in cassazione la parte attrice con tre motivi, illustrati da me- moria.Rimane intimata la parte convenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che la questione relativa all’inef- ficacia e non alla nullità del verbale di conciliazione non sia stata rile- vata d’ufficio e non ci si sia valsi del poteredi interpretare la domanda giudiziale. Si deducequindi violazione dell’art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo si fa valere che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice che, ove la parte domandi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator, ne dichiari l’inefficacia. Infatti, quest'ul- tima costituisce un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtual- mente compresa in quest’ultima. Si deduce di nuovo violazione dell’art.112 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto consolidato l'effetto traslativo dell'atto impugnato nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente di Cristina, Ernesto e Lore- dana (nipoti),in quanto rimasti contumaci nel giudizio di appello. L'er- rore del giudice scaturisce dal non avere considerato che [OSCURATO:PERSONA]- fanelli agiva sia in proprio che nella qualità di erede del fratello Aristide, deceduto celibe e senza figli. 2.1.– Sono da accogliere il primo e il terzo m otivo, con assorbimento del secondo motivo. L’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente: gli attori hanno domandato la nullità del verbale di concilia- zione ex art. 322 c.p.c. per difetto del potere di [OSCURATO:PERSONA] di agire anche in nome e per conto dei fratelli Aristide ed Edoardo . Su questa base hanno domandato il riconoscimento della loro qualità di 4di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. proprietari dei terreni contesi. Tuttavia, la vicenda è da qual ificare come mandato senza rappresentanza per difetto di una valida procura. Ciò non determina la nullità dell’atto, bensì la sua inefficacia: «Quindi […] la causa petendi, sulla quale l'appellante ha fondato la sua do- manda di riconoscimento della […] proprietà dell'immobile, è in diritto infondatain quanto gli atti impugnati, sulla base del vizio evocato , non erano né nulli né annullabili». Inoltre,[OSCURATO:PERSONA] ha comunque trasferitovalidamente la sua quota di comproprietà. Di più: quanto alla quota di [OSCURATO:PERSONA], di cui Cristina, Ernesto e [OSCURATO:PERSONA]- nelli sono eredi, la sentenza è passata in giudic ato con conseguente consolidamento dell’effetto traslativo dell’atto impugnato. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non può vedersi riconosciuta la piena ed esclusiva proprietà dei beni in questione.Così la Corte di appello. 2.2. -L’argomentazione è viziata dai due errori denunciati dal primo e dal terzo motivo di ricorso. Come anticipato, rimarrà assorbito ilse- condo motivo, checondivide la sostanza del primo motivo. 2.3. -Primo motivo. Se un attore domanda in giudizio la nullità di un atto, a ciò si determina perché aspira a vedere rimossigli effetti giuri- dici dell’atto di cui domanda la null ità . Intende sentirne dichiarata l’inefficacia. In linea di principio, l’atto nullo non produce effetti. Quindi, l’attore ha intrapreso una iniziativa processuale logicamente con- gruente con il suo intento. Dall’altro lato, il giudice ha il potere di in- terpretare la domanda giudiziale. Egli la deve interpretare. Ilimiti del suo potere interpretativo sono segnati dal rispetto del principio della domanda: «chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre do- manda al giudice (competente)» (art. 99 c.p.c.). Il giudice deve saper cogliere l’intenzione dell’attore (cioè, il diritto sostanziale che egli ha inteso far valere) per come essa si è manifestatanella domanda giudi- ziale. 5di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Perinterpretare la domanda giudiziale non sono impiegabili i canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 ss. c.c. Ciò non tanto perché non vi è una comune intenzione delle parti da individuare.Tale giusti- ficazione da un lato proverebbe «troppo», perché implicherebbe logi- camente che tali canoni non possano applicarsi agli atti di volontà uni- laterali. Dall’altro lato «proverebbe poco»,poiché non guarderebbe alle ipotesi di domande giudiziali congiunte, che pur esistono. Gli artt. 1362 ss. c.c. non si applicano all’interpretazione della do- manda giudiziale, poiché nel processo civile non vi è una volontà ne- goziale degli effetti da indagare e ricostruire come accade invece nel campo della multiforme varietà degli interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 co. 2 c.p.c. Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativamente, requisiti di forma-contenuto dell’atto processuale, legislativamente previsti per far conseguire all’atto processuale tale scopo. Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni in ma- teria è caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo reces- sivo); dall’altro lato la progressiva apertura ad un sindacato diretto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto processuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata assoggettata dal giudice del merito, ove sia opportunamente censurata la violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass.11103/2020). In relazione alla domanda giudiziale, gli scopi dell’atto processuale sono essenzialmente due: consentire al convenuto di apprestare una difesa adeguata all’iniziativa dell’attore; consentire al giudice di 6di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pronunciarsi nel merito deldiritto fatto valere in giudizio , per come tal e «far valere»si è manifestato nella domanda giudiziale proposta. Nel caso di specie, il rigettare la domanda perché l’attore non ha scritto nell’atto di citazione che domandava la dichiarazione d’ineffica- cia di un atto di cui domandava la nullità equivale (se è vero, c ome è vero in linea di principio,che la nullità non produce effetti) a negare la tutela giurisdizionale, prima di urtare (come certamente urta ) contro l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàdalla quale si desume con chiarezza che il difetto o il superamento del potere rappresentativo costituisce una questione rilevabile d’ufficio (così Cass. SU 11377/2015): rilievo che, congiunto alle allegazioni e alla istanza di tutela proposta dall’attore, deve condurre alla stessa conclusione che si deve poter raggiungere attraverso l’impiego del potere di interpre- tare la domanda giudiziale. È accolto il primo motivo di ricorso. 2.4.– Da accogliere è anche il terzo motivo. Risulta dalla intestazione della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato sia in proprio che nella qualità di erede del fratello Aristide, deceduto celibe e senza figli.Pertanto, è erroneo ritenere che sia consolidato l’effetto traslativo della quota di Aristide, parimenti oggetto dell’atto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in condizione di difetto di potere rappresenta- tivo. 3. – Sono accolti il primo e il terzo motivo di ricorso. È dichiara to assorbito il secondo motivo. È cassata la sentenza impugnata in rela- zione ai motivi accolti. È rinviata la causaalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 7di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo ; dichiara assorbito il se- condo motivo; cassa la sentenza impugnata in rel
Sentenza Cassazione n. 25275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris