Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 00053/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 5-21535/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché il primo motivo -ripetuto con le memorie di replica trasmesse a mezzo p.e.c. in data 29 novembre u.s.- sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di qualificare differentemente il fatto contestato (ricettazione, in luogo del ritenuto riciclaggio di autoveicolo provento di furto e poi trasformato nei suoi tratti identificativi), mentre il secondo ed il terzo, che censurano vizi esiziali di motivazione nella negazione di un duplice trattamento favorevole di natura circostanziale (attenuanti generiche e particolare tenuità del danno patrimoniale provocato), non esplicitano critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla Corte di merito con la sentenza impugnata.

1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano dunque i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della mancante, illogica o contraddittoria motivazione.

Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità.

La Corte di merito ha infatti logicamente e doviziosamente spiegato (pur cadendo in error calami del tutto ininfluente sulla decigOne) che le evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il possesso e la disponibilità della vettura provento di furto prima del sequestro del 5 marzo 2008 e della necessaria previa alterazione dei relativi tratti identificativi, atteso l'evidente disinteresse alla alterazione da parte dell'acquirente- miravano a far apparire un veicolo rubato come legittimamente nel possesso del ricorrente, tanto che la vettura (dalla obiettiva provenienza delittuosa) recava le targhe ed i documenti di accompagnamento che indicavano la proprietà del ricorrente; il che rende piena contezza della divisata responsabilità per il delitto contestato.

Ne deriva la corretta qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi alla vettura, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la libera circolazione.

Attività materiale che, come diffusamente argomentato nel merito, solo il ricorrente aveva interesse a realizzare, personalmente o delegando l'attività materiale a terzi.

La Corte territoriale ha infatti ben spiegato che l'attività di apposizione di targhe genuine ad un veicolo provento di delitto configura già ipotesi consumata di riciclaggio, secondo le argomentazioni che si leggono in sentenza; del resto, nessun altro, se non l'intestatario delle targhe poteva aver interesse ad apporre le stesse ad un veicolo di provenienza delittuosa (come testimoniato dal numero di telaio e di motore) in suo illecito possesso.

1.2. Inammissibilità altrettale caratterizza il secondo motivo di ricorso, spesi in tema di negato accesso alle circostanze attenuanti generiche e ridotto danno patrimoniale provocato con la condotta.

Anche sui dedotti punti la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato il proprio convincimento di rigetto, per la negativa personalità dell'imputato, che emerge dalla lettura del 5-21535/2020 certificato del casellario, in assenza peratro di elementi concreti .degni di favorevole apprezzamento, e per la non particolare levità dell'offesa patrimoniale recata dalla condotta che offende il patrimonio privato e l'ordine pubblico economico. 2.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 5-21535/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché il primo motivo -ripetuto con le memorie di replica trasmesse a mezzo p.e.c. in data 29 novembre u.s.- sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di qualificare differentemente il fatto contestato (ricettazione, in luogo del ritenuto riciclaggio di autoveicolo provento di furto e poi trasformato nei suoi tratti identificativi), mentre il secondo ed il terzo, che censurano vizi esiziali di motivazione nella negazione di un duplice trattamento favorevole di natura circostanziale (attenuanti generiche e particolare tenuità del danno patrimoniale provocato), non esplicitano critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla Corte di merito con la sentenza impugnata. 1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano dunque i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della mancante, illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente e doviziosamente spiegato (pur cadendo in error calami del tutto ininfluente sulla decigOne) che le evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il possesso e la disponibilità della vettura provento di furto prima del sequestro del 5 marzo 2008 e della necessaria previa alterazione dei relativi tratti identificativi, atteso l'evidente disinteresse alla alterazione da parte dell'acquirente- miravano a far apparire un veicolo rubato come legittimamente nel possesso del ricorrente, tanto che la vettura (dalla obiettiva provenienza delittuosa) recava le targhe ed i documenti di accompagnamento che indicavano la proprietà del ricorrente; il che rende piena contezza della divisata responsabilità per il delitto contestato. Ne deriva la corretta qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi alla vettura, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la libera circolazione. Attività materiale che, come diffusamente argomentato nel merito, solo il ricorrente aveva interesse a realizzare, personalmente o delegando l'attività materiale a terzi. La Corte territoriale ha infatti ben spiegato che l'attività di apposizione di targhe genuine ad un veicolo provento di delitto configura già ipotesi consumata di riciclaggio, secondo le argomentazioni che si leggono in sentenza; del resto, nessun altro, se non l'intestatario delle targhe poteva aver interesse ad apporre le stesse ad un veicolo di provenienza delittuosa (come testimoniato dal numero di telaio e di motore) in suo illecito possesso. 1.2. Inammissibilità altrettale caratterizza il secondo motivo di ricorso, spesi in tema di negato accesso alle circostanze attenuanti generiche e ridotto danno patrimoniale provocato con la condotta. Anche sui dedotti punti la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato il proprio convincimento di rigetto, per la negativa personalità dell'imputato, che emerge dalla lettura del 5-21535/2020 certificato del casellario, in assenza peratro di elementi concreti .degni di favorevole apprezzamento, e per la non particolare levità dell'offesa patrimoniale recata dalla condotta che offende il patrimonio privato e l'ordine pubblico economico. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris