CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4142/2023 depositata il 11/05/2023;e sul ricorso iscritto al n. 24226/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 24418/2023Numero sezionale 3615/2026Numero di raccolta generale 12661/2026Data pubblicazione 05/05/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4139/2023 depositata il 11/05/2023;e sul ricorso iscritto al n. 24398/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4141/2023 depositata il 11/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’avviso di accertamento n. RJE010103287/2010, notificato in data24/12/2010, per l’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Messina accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unreddito di partecipazione ai fini IRPEF di euro 30.144,00, quale socia al 24%della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]1.1. L’accertamento conseguiva alla ripresa a tassazione nei confronti dellaAuto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad operazioni –ritenute soggettivamente inesistenti – di acquisto di autovetture dallaNumero registro generale 24418/2023Numero sezionale 3615/2026Numero di raccolta generale 12661/2026Data pubblicazione 05/05/2026società [OSCURATO:SOCIETA]., operante come “cartiera” nell’ambito di un meccanismodi “frode carosello” posto in essere in relazione all’importazione in Italia dapaesi dell’Unione Europea di autoveicoli in regime di sospensione d’imposta.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina, adita dallacontribuente, con la sentenza n. 510/07/2012 accoglieva il ricorso inconseguenza della decisione assunta in pari data dallo stesso Collegio,riguardante l’accertamento, per l’anno 2004, notificato dall’Agenzia delleEntrate alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]1.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno2004, statuita con sentenza emessa in pari data dal medesimo Collegio.1.4. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.1.5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.2. Con l’avviso di accertamento n. RJE010103286/2010, notificato in data27/12/2010, per l’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Messina accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unreddito di partecipazione ai fini IRPEF di euro 17.584,00, quale socio al 14%della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]2.1 L’accertamento conseguiva alla ripresa a tassazione nei confronti dellaAuto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad operazioni –ritenute soggettivamente inesistenti – di acquisto di autovetture dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., operante come cartiera nell’ambito di un meccanismodi frode carosello posto in essere in relazione all’importazione in Italia dapaesi dell’Unione Europea di autoveicoli in regime di sospensione d’imposta.2.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina, adita dalcontribuente, con la sentenza n. 503/07/2012 accoglieva il ricorso inNumero registro generale 24418/2023Numero sezionale 3615/2026Numero di raccolta generale 12661/2026Data pubblicazione 05/05/2026conseguenza della decisione, emessa in pari data dallo stesso Collegio,riguardante l’accertamento, per l’anno 2004, notificato dall’Agenzia delleEntrate alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]2.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno2004, statuita con sentenza emessa in pari data dal medesimo Collegio.2.5. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.2.6 [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.3. Con l’avviso di accertamento n. RJE010103285/2010, notificato in data27/12/2010, per l’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate DirezioneProvinciale di Messina accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unreddito di partecipazione ai fini Irpef di euro 30.144,00, quale socio al 24%della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]3.1. L’accertamento conseguiva alla ripresa a tassazione nei confronti dellaAuto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad operazioni –ritenute soggettivamente inesistenti – di acquisto di autovetture dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., operante come cartiera nell’ambito di un meccanismodi frode carosello posto in essere in relazione all’importazione in Italia dapaesi dell’Unione Europea di autoveicoli in regime di sospensione d’imposta.3.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina, adita dalcontribuente, con la sentenza n. 504/07/2012 accoglieva il ricorso inconseguenza della decisione assunta in pari data dallo stesso Collegio,riguardante l’accertamento, per l’anno 2004, notificato dall’Agenzia delleEntrate alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]3.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioNumero registro generale 24418/2023Numero sezionale 3615/2026Numero di raccolta generale 12661/2026Data pubblicazione 05/05/2026per violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno2004, statuita con sentenza emessa in pari data dal medesimo Collegio.3.4 [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.3.5 [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.4. Per la decisione dei ricorsi è stata fissata la camera di consiglio del28.04.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va dato atto che su analoghi ricorsi, relativi al periododi imposta 2004, proposti avverso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dagli altri soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha già avutooccasione di pronunciarsi accogliendoli e cassando con rinvio le sentenzeimpugnate (cfr. ordinanza n. 22432 del 23 aprile 2025).2. I presenti ricorsi riguardano gli avvisi emessi nei confronti di alcuni deisoci per il rispettivo reddito da partecipazione in dipendenza dell’avvisosocietario, al cui giudizio tutti hanno partecipato.3. Trattasi, pertanto, di ricorsi oggettivamente connessi, sicché ne vadisposta la riunione per l’ulteriore disamina unitaria, fermo restando che giàil giudice del merito avrebbe dovuto disporre la tempestiva riunione per latrattazione unitaria sia tra loro sia con quelli oggetto della precedentestatuizione di questa Corte.Per l’effetto, i ricorsi più recenti, iscritti agli RGNN. 24226/2023 e24398/2023, sono riuniti al ricorso, più risalente, iscritto al RGN.24418/2023.4. Passando al merito, il primo e unico motivo di ricorso – identico per i trericorsi - l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6,Numero registro generale 24418/2023Numero sezionale 3615/2026Numero di raccolta generale 12661/2026Data pubblicazione 05/05/2026Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs.n. 546 del 1992.3.1. Sostiene la ricorrente che le sentenze impugnata sia affetta da nullitàperché, omettendo di esaminare i motivi di impugnazione formulatidall’Agenzia delle Entrate, si limita, genericamente, a richiamare “ladecisione assunta con sentenza emessa in pari data da questo Collegio,riguardante l’appello RGA n. 1186/13, della società [OSCURATO:PERSONA] PARNASSOdi [OSCURATO:PERSONA] SAS, con la quale è stata dichiarata la nullità dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della succitata società per l’anno 2004”,facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apoditticaaffermazione ed, in particolare, senza riportare i passaggi salienti dellasentenza richiamata, di cui non vengono neppure indicati gli estremi, esenza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motividel gravame dell’Ufficio, del tutto trascurati.4. Il motivo è fondato.4.1. Questa Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza, con rinvioper relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, èammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraversoun autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo aicontenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acriticaadesione al provvedimento richiamato (Cass., Sez. V n. 4128/2026; Cass.,Sez. 5 n. 21443 del 06/07/2022, Rv. 665310-01; Cass. n. 20883/2019; n.2397/2021; n. 21443/2022).4.2. Con specifico riferimento alla decisione di questioni in rapporto diconsequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca,questa Corte ha affermato che la sentenza può essere motivata perrelationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché lamotivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte diNumero registro generale 24418/2023Numero sezionale 3615/2026Numero di raccolta generale 12661/2026Data pubblicazione 05/05/2026riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto diautonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa- causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilitàlogico-giuridica dell'innesto motivazionale (Cass., Sez. Un., n. 14814 del4/06/2008, Rv. 603305-01; Cass., Sez. V, n. 16440 del 18/06/2025, Rv.675385-01).4.3. Nel caso di specie i giudici di appello non hanno fatto buon governodelle suddette regole, essendosi limitati a richiamare acriticamente lapronuncia emessa nei confronti della società, senza indicarne neppure gliestremi, senza riportarne i passaggi motivazionali fatti propri e senzaanalizzare tali snodi argomentativi alla luce delle doglianze dell’appellante,di talché non è in alcun modo possibile ricostruire la ratio decidendi dellasentenza.4.4. Pertanto, in accoglimento di tutti i motivi dei ricorsi, vanno cassate lesentenze impugnate, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustiziaterritorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esamee per la trattazione unitaria con i ricorsi RGNN 24157, 24222, 24224, 24231e 24437/2023, già decisi da questa Corte con ordinanza n. 22432 del 23aprile 2025. P.Q.Mla Corte riunisce i ricorsi r.g.nn. 24226/2023 e 24398/2023 al ricorso r.g.n.24418/2023, accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia,per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]