Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18267/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nsiglio – art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) ------ riunita in camera di consiglio e così composta: dr./dr.ssa Umberto L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] Presidente dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] rel. dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 14670del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] azienda per la tutela della salute ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede legale in Sassari, via [OSCURATO:PERSONA], 57 in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentan- te pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura spe- ciale in calce dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.

F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamen- te domiciliato in Sassari, via [OSCURATO:PERSONA], 57, che dichiarano di ri- cevere gli atti al fax n. 0706093249 o all'indirizzo di posta elettro- nica certificata:[OSCURATO:EMAIL].

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] analisi e ricerche cliniche S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] della Sa- la, corrente in Cagliari, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 11, partita rv A 01056070921, in persona del legalerappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA] del- la Sala (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 67E16 B354X), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 68M02 G 113Z) ed elettivamente domici- liato inRoma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] (le comunicazioni e le notificazioni potranno essere tra- smesse ai seguenti [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]).

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliarin° 43 deposita- ta il 21 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.- [OSCURATO:PERSONA] analisi e ricerche cliniche Sas di [OSCURATO:PERSONA] della Sala aveva stipulato con la Asln° 8 di Cagliari (ora Ats – Azienda per la tutela della salute) una serie di contratti relativi all’erogazione di prestazioni di laboratorio, la cui remunerazione era stata determi- nata sulla base della Deliberazione della giunta regionale n° 19/6 del 28 aprile 1998.

Successivamente, con Delibera n° 34/9 dell’11 settembre 2007 e con decorrenza dal 1° ottobre 2007, la Giunta regionale aveva ri- dotto le tariffe del 1998 relative a venti tipologie di prestazioni.

Questa delibera venne, tuttavia, annullata dal Consiglio di stato con sentenza n° 6290 del 28 novembre 2011. 2.-[OSCURATO:PERSONA] analisi chimiche Sas, a fronte dell’inerzia dell’Asl n° 8 nonostante le diffide ricevute, chiese quindi al tribunale di Ca- gliari di accertare nei confronti dell’Azienda pubblica il suo diritto ad essere remunerata per le prestazioni eseguite dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2011 secondo il tariffario del 1998, applicabile al posto di quello annullato, con liquidazione delle somme in separato giudizio. 3.-Il tribunale di Cagliari – in parziale accoglimento delle domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] – con sentenza n° 3703 del 22 di- cembre 2006 condannava in via generica la convenuta Ats a pagare all’attrice i corrispettivi (da quantificare in separato giudizio) dovuti a fronte dell'erogazione delle prestazioni di laboratorio effettuate dal 1°ottobre 2007 al 30 novembre 2011, in applicazione del prez- zario approvato con la deliberazione dellaGiunta Regionale n° 19/6 del 1998, previa decurtazione dello sconto del 20% di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) , della Legge n ° 296/2006, ed entro i limiti massimi del tetto di spesa convenuto delle parti per ogni anno di esercizio, salvo l'applicazione, nel caso in cui questo fosse stato su- perato, del meccanismo della regressione tariffaria per le presta- zioni che risultassero erogate in eccedenza.

Il tribunale dichiarava inoltre inammissibile la domanda di condan- na specifica formulata dalla società attrice nei confronti della con- venuta (in quanto tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc) e la domanda di manleva proposta dalla Aslnei confronti della Regione Sardegna , compensa ndo inte- gralmente le spese processuali tra le parti. 4.- La sentenza del primo giudice era riformata dalla Corte di ap- pello di Cagliari, che – sul rilievo che il tetto di spesa era stato su- perato per effetto dell’annullamento della Delibera n° 34/9 dell’11 settembre 2007 e non per il volume delle prestazioni, rimasto entro il limite di quello contrattualmente pattuito, e ritenendo ammissibi- le la domanda di condanna specifica formulata dalla società nel corso del giudizio – condannava la Ats a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] analisi sas la somma di euro 28.086,23 a titolo di maggiori corri- spettivi per le prestazioni erogate, in applicazionedel (precedente) tariffario del 1998, con applicazione dello sconto del 20% di cui all'art. 1, comma 796 lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296, e senza applicazione del tetto di spesa e del conseguente meccanismo di regressione tariffaria.5.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ats in base ad un unico motivo.

Resiste la società attrice, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto due profili e, nel merito, conclude per la reiezione dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Preliminarmente rileva la Corte che le due eccezioni di inam- missibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente sono infonda- te.

La prima –con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti i capi della decisione di merito – è destituita di pregio, in quanto si fonda su una lettura non corretta della sentenza della Corte d’appello.

Quest’ultima, infatti, pur avendo accertato che il volume delle pre- stazioni rese dalla società accreditata era rimasto nei limiti contrat- tualmente pattuiti, è nondimeno partita dal presupposto (pacifico tra le parti) che un superamento del tetto di spesa vi fosse stato e che esso fosse dipeso dall’applicabilità (pacifica anch’essa) del vec- chio tariffario, approvato nel 1998, divenuto vigente a seguito dell’annullamento di quello nuovo, approvato nel 2007.

Nessun giudicato si è, pertanto, formato in ordine al superamento del tetto di spesa, in quanto tale questione ha costituito un presup- posto logico-giuridico, implicitamente sottoposto al giudice d’appello ed altrettanto implicitamente deciso da tale giudice, per arrivare alla statuizione finale di condanna della Ats.La seconda eccezione è infondata al pari della prima.

Con essa si deduce la mancata dimostrazione, da parte della Ats, del tetto di spesa, donde la carenza di interesse ad impugnare.

Il rilievo, tuttavia, non considera che – come già detto – è pacifico il superamento del tetto non per incremento delle prestazioni rese, ma a causa dell’applicazione del vecchio tariffario.

Il che rende palese anche l’inammissibilità dell’eccezione della ri- corrente in ordine alla mancata dimostrazione del limite di spesa, trattandosi –come detto – di circostanza pacifica dalla quale è par- tito il ragionamento logico della Corte di merito e che non è stato oggetto di ricorso incidentale da parte del [OSCURATO:SOCIETA] di analisi. 7.-Nel merito.

Col primo ed unico motivo la Ats deduce la violazione dell’art. 81 della Costituzione, dell’art. 32, ottavo comma, della legge n° 449/1997, dell’art. 8 quinquies, secondo comma, lettere d) ed e- bis) del Dlgs n° 502/1992, nonché degli artt. 8 e 26 della Legge regionale della Sardegna n° 10/2006.

In sostanza la ricorrente deduce che il tetto di spesa sarebbe un limite inderogabile, non solo in occasione del superamento del limi- te massimo delle prestazioni (come ritenuto dalla Corte d’appello), ma anche in ogni altro caso, compreso quello dell’applicazione a posterioridi tariffe maggiorate.

Il motivo è fondato.

L’art. 8-quinquiesdel Dlgs n° 502/1992 prevede che le Aziende sa- nitarie regionali stipulino contratti con aziende private e con pro- fessionisti accreditati che indicano: “ e-bis) la modalità con cui viene co- munque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle pre- stazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende ride- terminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato ”.

Com’è dato notare dalla lettura della disposizione, la norma impone che i contratti stipulati tra aziende pubbliche e private contengano la previsione che in caso di modificazioni “ comunque intervenute ” il li- mite di spesa per le prestazioni “ si intende rideterminato nella misura ne- cessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d)”.

Le parti non hanno riprodotto il testo del contratto o dei contratti relativi alle prestazioni eseguite dal 1° ottobre 2007 al 30 novem- bre 2011.

Nondimeno, è evidente che ove in esso (o in essi) sia stato esplici- tamente inserito il tetto di spesa, a tale elemento negoziale occorre far riferimento per la disciplina del rapporto inter partes (art. 1372 cc); mentre, nell’ipotesi di omessa menzione, il limite previsto per il periodo temporale sopra indicato deve considerarsi inserito di di- ritto nel negozio tra struttura pubblica e privata in base al disposto degli artt. 1339 e 1374 cc.Non ha, dunque, rilievo il fatto che l’incremento di spesa sia deriva- to dalla moltiplicazione tra le prestazioni eseguite ed i maggiori prezzi previsti dal vecchio tariffario tornato in vigore a seguito dell’annullamento di quello nuovo da parte del Consiglio di Stato (e non, invece, da un incremento del volume dei servizi), posto che, come già detto, il limite di spesa va osservato per le modificazioni “ comunque intervenute ”: espressione che, data la sua estensione se- mantica, comprende sicuramente anche il caso di specie.

In conclusione, il tetto di spesa integra un limite inderogabile, ossia un vincolo pubblico ineludibile che costituisce la misura delle pre- stazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (tra le varie: Cass. 27608/2019).

È, poi, infondata anche la prospettazione della difesa dalla controri- corrente, con la quale si deduce che il soddisfacimento dei volumi di spesa sanitaria costituirebbe concreta applicazione dell’art. 32 Cost.: argomento dal quale la società accreditata pare voglia far di- scendere l’inderogabilità della spesa sanitaria a prescindere da ogni limite.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, occorre distin- guere tra strutture pubbliche (o strutture ad esse equiparate, quali gli ospedali classificati, gli Irccse simili) e le strutture accreditate.

Solo per le prime, essendo “ consustanziali al sistema sanitario nazionale ”, non è teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato, mentre per le seconde è sicuramente invocabile un margine alle prestazioni erogabili, compensato dalla possibilità per la struttura privata di rinunciare ad erogare una parte delle stesse, laddove corra il rischio di oltrepassare il tetto di spesa. 8.-In conclusione, il motivo va accolto, con conseguente cassazio- ne della sentenza appellata.

La Corte di merito in sede di rinvio si atterrà al principio di diritto enunciato al precedente paragrafo e provvederà anche alla liquida- zione delle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corteaccoglie l’unico motivo di ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiglio – art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) ------ riunita in camera di consiglio e così composta: dr./dr.ssa Umberto L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] Presidente dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] rel. dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 14670del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] azienda per la tutela della salute ([OSCURATO:PARTITA_IVA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede legale in Sassari, via [OSCURATO:PERSONA], 57 in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentan- te pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura spe- ciale in calce dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C. F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamen- te domiciliato in Sassari, via [OSCURATO:PERSONA], 57, che dichiarano di ri- cevere gli atti al fax n. 0706093249 o all'indirizzo di posta elettro- nica certificata:[OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] analisi e ricerche cliniche S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] della Sa- la, corrente in Cagliari, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 11, partita rv A 01056070921, in persona del legalerappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA] del- la Sala (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 67E16 B354X), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 68M02 G 113Z) ed elettivamente domici- liato inRoma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] (le comunicazioni e le notificazioni potranno essere tra- smesse ai seguenti [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliarin° 43 deposita- ta il 21 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.- [OSCURATO:PERSONA] analisi e ricerche cliniche Sas di [OSCURATO:PERSONA] della Sala aveva stipulato con la Asln° 8 di Cagliari (ora Ats – Azienda per la tutela della salute) una serie di contratti relativi all’erogazione di prestazioni di laboratorio, la cui remunerazione era stata determi- nata sulla base della Deliberazione della giunta regionale n° 19/6 del 28 aprile 1998. Successivamente, con Delibera n° 34/9 dell’11 settembre 2007 e con decorrenza dal 1° ottobre 2007, la Giunta regionale aveva ri- dotto le tariffe del 1998 relative a venti tipologie di prestazioni. Questa delibera venne, tuttavia, annullata dal Consiglio di stato con sentenza n° 6290 del 28 novembre 2011. 2.-[OSCURATO:PERSONA] analisi chimiche Sas, a fronte dell’inerzia dell’Asl n° 8 nonostante le diffide ricevute, chiese quindi al tribunale di Ca- gliari di accertare nei confronti dell’Azienda pubblica il suo diritto ad essere remunerata per le prestazioni eseguite dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2011 secondo il tariffario del 1998, applicabile al posto di quello annullato, con liquidazione delle somme in separato giudizio. 3.-Il tribunale di Cagliari – in parziale accoglimento delle domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] – con sentenza n° 3703 del 22 di- cembre 2006 condannava in via generica la convenuta Ats a pagare all’attrice i corrispettivi (da quantificare in separato giudizio) dovuti a fronte dell'erogazione delle prestazioni di laboratorio effettuate dal 1°ottobre 2007 al 30 novembre 2011, in applicazione del prez- zario approvato con la deliberazione dellaGiunta Regionale n° 19/6 del 1998, previa decurtazione dello sconto del 20% di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) , della Legge n ° 296/2006, ed entro i limiti massimi del tetto di spesa convenuto delle parti per ogni anno di esercizio, salvo l'applicazione, nel caso in cui questo fosse stato su- perato, del meccanismo della regressione tariffaria per le presta- zioni che risultassero erogate in eccedenza. Il tribunale dichiarava inoltre inammissibile la domanda di condan- na specifica formulata dalla società attrice nei confronti della con- venuta (in quanto tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc) e la domanda di manleva proposta dalla Aslnei confronti della Regione Sardegna , compensa ndo inte- gralmente le spese processuali tra le parti. 4.- La sentenza del primo giudice era riformata dalla Corte di ap- pello di Cagliari, che – sul rilievo che il tetto di spesa era stato su- perato per effetto dell’annullamento della Delibera n° 34/9 dell’11 settembre 2007 e non per il volume delle prestazioni, rimasto entro il limite di quello contrattualmente pattuito, e ritenendo ammissibi- le la domanda di condanna specifica formulata dalla società nel corso del giudizio – condannava la Ats a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] analisi sas la somma di euro 28.086,23 a titolo di maggiori corri- spettivi per le prestazioni erogate, in applicazionedel (precedente) tariffario del 1998, con applicazione dello sconto del 20% di cui all'art. 1, comma 796 lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296, e senza applicazione del tetto di spesa e del conseguente meccanismo di regressione tariffaria.5.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ats in base ad un unico motivo. Resiste la società attrice, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto due profili e, nel merito, conclude per la reiezione dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Preliminarmente rileva la Corte che le due eccezioni di inam- missibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente sono infonda- te. La prima –con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti i capi della decisione di merito – è destituita di pregio, in quanto si fonda su una lettura non corretta della sentenza della Corte d’appello. Quest’ultima, infatti, pur avendo accertato che il volume delle pre- stazioni rese dalla società accreditata era rimasto nei limiti contrat- tualmente pattuiti, è nondimeno partita dal presupposto (pacifico tra le parti) che un superamento del tetto di spesa vi fosse stato e che esso fosse dipeso dall’applicabilità (pacifica anch’essa) del vec- chio tariffario, approvato nel 1998, divenuto vigente a seguito dell’annullamento di quello nuovo, approvato nel 2007. Nessun giudicato si è, pertanto, formato in ordine al superamento del tetto di spesa, in quanto tale questione ha costituito un presup- posto logico-giuridico, implicitamente sottoposto al giudice d’appello ed altrettanto implicitamente deciso da tale giudice, per arrivare alla statuizione finale di condanna della Ats.La seconda eccezione è infondata al pari della prima. Con essa si deduce la mancata dimostrazione, da parte della Ats, del tetto di spesa, donde la carenza di interesse ad impugnare. Il rilievo, tuttavia, non considera che – come già detto – è pacifico il superamento del tetto non per incremento delle prestazioni rese, ma a causa dell’applicazione del vecchio tariffario. Il che rende palese anche l’inammissibilità dell’eccezione della ri- corrente in ordine alla mancata dimostrazione del limite di spesa, trattandosi –come detto – di circostanza pacifica dalla quale è par- tito il ragionamento logico della Corte di merito e che non è stato oggetto di ricorso incidentale da parte del [OSCURATO:SOCIETA] di analisi. 7.-Nel merito. Col primo ed unico motivo la Ats deduce la violazione dell’art. 81 della Costituzione, dell’art. 32, ottavo comma, della legge n° 449/1997, dell’art. 8 quinquies, secondo comma, lettere d) ed e- bis) del Dlgs n° 502/1992, nonché degli artt. 8 e 26 della Legge regionale della Sardegna n° 10/2006. In sostanza la ricorrente deduce che il tetto di spesa sarebbe un limite inderogabile, non solo in occasione del superamento del limi- te massimo delle prestazioni (come ritenuto dalla Corte d’appello), ma anche in ogni altro caso, compreso quello dell’applicazione a posterioridi tariffe maggiorate. Il motivo è fondato. L’art. 8-quinquiesdel Dlgs n° 502/1992 prevede che le Aziende sa- nitarie regionali stipulino contratti con aziende private e con pro- fessionisti accreditati che indicano: “ e-bis) la modalità con cui viene co- munque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle pre- stazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende ride- terminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato ”. Com’è dato notare dalla lettura della disposizione, la norma impone che i contratti stipulati tra aziende pubbliche e private contengano la previsione che in caso di modificazioni “ comunque intervenute ” il li- mite di spesa per le prestazioni “ si intende rideterminato nella misura ne- cessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d)”. Le parti non hanno riprodotto il testo del contratto o dei contratti relativi alle prestazioni eseguite dal 1° ottobre 2007 al 30 novem- bre 2011. Nondimeno, è evidente che ove in esso (o in essi) sia stato esplici- tamente inserito il tetto di spesa, a tale elemento negoziale occorre far riferimento per la disciplina del rapporto inter partes (art. 1372 cc); mentre, nell’ipotesi di omessa menzione, il limite previsto per il periodo temporale sopra indicato deve considerarsi inserito di di- ritto nel negozio tra struttura pubblica e privata in base al disposto degli artt. 1339 e 1374 cc.Non ha, dunque, rilievo il fatto che l’incremento di spesa sia deriva- to dalla moltiplicazione tra le prestazioni eseguite ed i maggiori prezzi previsti dal vecchio tariffario tornato in vigore a seguito dell’annullamento di quello nuovo da parte del Consiglio di Stato (e non, invece, da un incremento del volume dei servizi), posto che, come già detto, il limite di spesa va osservato per le modificazioni “ comunque intervenute ”: espressione che, data la sua estensione se- mantica, comprende sicuramente anche il caso di specie. In conclusione, il tetto di spesa integra un limite inderogabile, ossia un vincolo pubblico ineludibile che costituisce la misura delle pre- stazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (tra le varie: Cass. 27608/2019). È, poi, infondata anche la prospettazione della difesa dalla controri- corrente, con la quale si deduce che il soddisfacimento dei volumi di spesa sanitaria costituirebbe concreta applicazione dell’art. 32 Cost.: argomento dal quale la società accreditata pare voglia far di- scendere l’inderogabilità della spesa sanitaria a prescindere da ogni limite. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, occorre distin- guere tra strutture pubbliche (o strutture ad esse equiparate, quali gli ospedali classificati, gli Irccse simili) e le strutture accreditate. Solo per le prime, essendo “ consustanziali al sistema sanitario nazionale ”, non è teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato, mentre per le seconde è sicuramente invocabile un margine alle prestazioni erogabili, compensato dalla possibilità per la struttura privata di rinunciare ad erogare una parte delle stesse, laddove corra il rischio di oltrepassare il tetto di spesa. 8.-In conclusione, il motivo va accolto, con conseguente cassazio- ne della sentenza appellata. La Corte di merito in sede di rinvio si atterrà al principio di diritto enunciato al precedente paragrafo e provvederà anche alla liquida- zione delle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corteaccoglie l’unico motivo di ric
Sentenza Cassazione n. 18267/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris