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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15894/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' CESENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 27413/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte a Sezioni Unite con ordinanza n. 27413 del 1/12/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1881/2018, con la quale era stata confermata la sentenza del TAR Emilia - Romagna n. 938//2015, di rigetto dell’impugnativa del Guidi di una serie di atti posti in essere dal Comune di Borghi, finalizzati a consentire la realizzazione di un parcheggio e di un deposito su di un terreno di proprietà del ricorrente.

Secondo la Corte, risultava ostativa alla disamina dei due motivi di ricorso, con i quali si denunciavano gli errori commessi dal giudice amministrativo, assunti di rilevanza tale da determinare un eccesso di potere giurisdizionale, la tardività della stessa proposizione del ricorso per cassazione.

Questa Corte così motivava: Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 “E' fondata la anzidetta sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dall'impugnazione.

Nella fattispecie in esame, a fronte della risultante data di pubblicazione (19 marzo 2018) della sentenza n. 1723/2018 il ricorso in esame, notificato a mezzo PEC in data 16.4.2019, non può che essere ritenuto tardivo rispetto al termine semestrale ex lege di impugnazione.

Infatti nella fattispecie e secondo il ribadito e condiviso orientamento giurisprudenziale già espresso da queste Sezioni Unite "in tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del c.p.a., recante disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente, ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione, esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore", va esclusa comunque l'invocabilità dell'art. 327 c.p.c. (Cass., S.U. 11 maggio 2018, n. 11575 e 18 ottobre 2018, n. 26255).

In considerazione della data di entrata in vigore del c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e di quella di pubblicazione della sentenza impugnata con conseguente attivazione del termine semestrale e non annuale, l'impugnazione è tardiva.

Il ricorso è, quindi, del tutto inammissibile.”

2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Il Comune di Borghi, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], la Regione Emilia – Romagna e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa fase.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Il primo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione impugnata per dedotto errore di fatto revocatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 394 co. 1 n.4 c.p.c., quanto alla infondata lettura della data per calcolare il termine di impugnazione, sostenendosi che da tale errore sarebbe stata tratta l’erronea conseguenza della applicazione alla fattispecie del termine semestrale ex art. 327 c.p.c.

Si sostiene che erroneamente questa Corte avrebbe ritenuto la tardività del ricorso a suo tempo proposto, senza avvedersi che il giudizio di merito era stato iniziato in data anteriore al 4 luglio 2009, con la conseguenza che in base alle norme transitorie di cui alla legge n. 69/2009 avrebbe dovuto farsi ancora applicazione del previgente termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.

In relazione a tale più ampio termine il ricorso sarebbe quindi tempestivo.

Si aggiunge poi che, a diversamente opinare, si dovrebbe concludere per la evidente incostituzionalità dell’art. 2 dell’allegato 3 del c.p.a. applicato nella specie dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

4. Il motivo è inammissibile.

Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez.

Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez.

Un. 30/10/2008, n. 26022).

L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Nella fattispecie, non viene denunciato alcun errore di fatto, nei termini sopra indicati, non essendosi contestata la data di avvenuta notificazione del ricorso, ma si sostiene che sarebbe erronea la soluzione, evidentemente in punto di diritto, della Corte che ha ritenuto che alla fattispecie dovesse trovare applicazione al disciplina di cui all’art. 2 dell’all. 3 del c.p.c., che regola la sorte dei termini di impugnazione per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, assumendo altresì, anche qui con una scelta in Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 punto di diritto, che tale norma fosse destinata a trovare applicazione anche al termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

In disparte l’ampia condivisione della soluzione de qua sia da parte del giudice amministrativo che della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.

S.U. n. 11575/2018; Cass.

S.U. n. 26255/2018; Consiglio di Stato n. 1055/2020; Consiglio di Stato n. 6154/2013), emerge con assoluta evidenza come quello denunciato sia un errore di diritto ed in particolare miri a contestare, in maniera non consentita tramite il rimedio della revocazione, la scelta ermeneutica compiuta dalla Corte di reputare applicabile la previsione di cui al citato art. 2 dell’all. 3 del c.p.a., il che non può che determinare la declaratoria di inammissibilità del motivo (in senso conforme Cass.

S.U. n. 928/2022 che ha dichiarato inammissibile analoga istanza di revocazione avverso altra pronuncia di questa Corte).

5. Il secondo motivo denuncia il preteso errore di fatto revocatorio quanto all’erronea lettura dei termini e del contenuto del controricorso.

Assume parte ricorrente che la Corte non avrebbe colpevolmente rilevato la tardiva proposizione del controricorso e quindi la sua inammissibilità.

Si deduce che il ricorso principale era stato depositato presso la Corte in data 3 maggio 2019 e che quindi il controricorso, Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 notificato il 27 maggio 2019, si palesava tardivo avuto riguardo al termine di venti giorni di cui all’art. 370 c.p.c.

L’inammissibilità del controricorso, anche in ragione della difformità del suo contenuto dal modello prescritto dall’art.370 c.p.c., avrebbe quindi, ove tempestivamente rilevata, escluso la condanna alle spese del ricorrente.

6. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto del pari mira a denunziare un errore di diritto nella realtà peraltro insussistente.

Infatti, come rilevato nell’ordinanza impugnata, il ricorso del Guidi era stato notificato in data 16/4/2019, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso veniva a scadere il 6 maggio 2019.

Il controricorso è stato invece notificato il 27 maggio 2019, e cioè nel rispetto del termine di cui all’art. 370 c.p.c. (avuto riguardo alla proroga ex lege del termine del 26 maggio 2019 che coincide con una domenica), che prevede per la notifica del controricorso il rispetto del termine di venti giorni, non già dalla data di effettivo deposito del ricorso (che peraltro potrebbe risultare anche non immediatamente percepibile per il controricorrente), ma dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso che è di venti giorni a norma dell’art. 369 c.p.c., e che è agevolmente verificabile sulla base della data della notifica ricevuta dall’intimato.

Ric. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Ne consegue che si palesa infondata anche la tesi della tardiva proposizione del controricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

7. Nulla a provvedere per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati

8. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, in data 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01600 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -9- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' CESENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 27413/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte a Sezioni Unite con ordinanza n. 27413 del 1/12/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1881/2018, con la quale era stata confermata la sentenza del TAR Emilia - Romagna n. 938//2015, di rigetto dell’impugnativa del Guidi di una serie di atti posti in essere dal Comune di Borghi, finalizzati a consentire la realizzazione di un parcheggio e di un deposito su di un terreno di proprietà del ricorrente. Secondo la Corte, risultava ostativa alla disamina dei due motivi di ricorso, con i quali si denunciavano gli errori commessi dal giudice amministrativo, assunti di rilevanza tale da determinare un eccesso di potere giurisdizionale, la tardività della stessa proposizione del ricorso per cassazione. Questa Corte così motivava: Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 “E' fondata la anzidetta sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dall'impugnazione. Nella fattispecie in esame, a fronte della risultante data di pubblicazione (19 marzo 2018) della sentenza n. 1723/2018 il ricorso in esame, notificato a mezzo PEC in data 16.4.2019, non può che essere ritenuto tardivo rispetto al termine semestrale ex lege di impugnazione. Infatti nella fattispecie e secondo il ribadito e condiviso orientamento giurisprudenziale già espresso da queste Sezioni Unite "in tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del c.p.a., recante disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente, ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione, esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore", va esclusa comunque l'invocabilità dell'art. 327 c.p.c. (Cass., S.U. 11 maggio 2018, n. 11575 e 18 ottobre 2018, n. 26255). In considerazione della data di entrata in vigore del c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e di quella di pubblicazione della sentenza impugnata con conseguente attivazione del termine semestrale e non annuale, l'impugnazione è tardiva. Il ricorso è, quindi, del tutto inammissibile.” 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Il Comune di Borghi, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], la Regione Emilia – Romagna e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3. Il primo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione impugnata per dedotto errore di fatto revocatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 394 co. 1 n.4 c.p.c., quanto alla infondata lettura della data per calcolare il termine di impugnazione, sostenendosi che da tale errore sarebbe stata tratta l’erronea conseguenza della applicazione alla fattispecie del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Si sostiene che erroneamente questa Corte avrebbe ritenuto la tardività del ricorso a suo tempo proposto, senza avvedersi che il giudizio di merito era stato iniziato in data anteriore al 4 luglio 2009, con la conseguenza che in base alle norme transitorie di cui alla legge n. 69/2009 avrebbe dovuto farsi ancora applicazione del previgente termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. In relazione a tale più ampio termine il ricorso sarebbe quindi tempestivo. Si aggiunge poi che, a diversamente opinare, si dovrebbe concludere per la evidente incostituzionalità dell’art. 2 dell’allegato 3 del c.p.a. applicato nella specie dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. 4. Il motivo è inammissibile. Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643). L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442). Nella fattispecie, non viene denunciato alcun errore di fatto, nei termini sopra indicati, non essendosi contestata la data di avvenuta notificazione del ricorso, ma si sostiene che sarebbe erronea la soluzione, evidentemente in punto di diritto, della Corte che ha ritenuto che alla fattispecie dovesse trovare applicazione al disciplina di cui all’art. 2 dell’all. 3 del c.p.c., che regola la sorte dei termini di impugnazione per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, assumendo altresì, anche qui con una scelta in Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 punto di diritto, che tale norma fosse destinata a trovare applicazione anche al termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato. In disparte l’ampia condivisione della soluzione de qua sia da parte del giudice amministrativo che della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 11575/2018; Cass. S.U. n. 26255/2018; Consiglio di Stato n. 1055/2020; Consiglio di Stato n. 6154/2013), emerge con assoluta evidenza come quello denunciato sia un errore di diritto ed in particolare miri a contestare, in maniera non consentita tramite il rimedio della revocazione, la scelta ermeneutica compiuta dalla Corte di reputare applicabile la previsione di cui al citato art. 2 dell’all. 3 del c.p.a., il che non può che determinare la declaratoria di inammissibilità del motivo (in senso conforme Cass. S.U. n. 928/2022 che ha dichiarato inammissibile analoga istanza di revocazione avverso altra pronuncia di questa Corte). 5. Il secondo motivo denuncia il preteso errore di fatto revocatorio quanto all’erronea lettura dei termini e del contenuto del controricorso. Assume parte ricorrente che la Corte non avrebbe colpevolmente rilevato la tardiva proposizione del controricorso e quindi la sua inammissibilità. Si deduce che il ricorso principale era stato depositato presso la Corte in data 3 maggio 2019 e che quindi il controricorso, Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 notificato il 27 maggio 2019, si palesava tardivo avuto riguardo al termine di venti giorni di cui all’art. 370 c.p.c. L’inammissibilità del controricorso, anche in ragione della difformità del suo contenuto dal modello prescritto dall’art.370 c.p.c., avrebbe quindi, ove tempestivamente rilevata, escluso la condanna alle spese del ricorrente. 6. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto del pari mira a denunziare un errore di diritto nella realtà peraltro insussistente. Infatti, come rilevato nell’ordinanza impugnata, il ricorso del Guidi era stato notificato in data 16/4/2019, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso veniva a scadere il 6 maggio 2019. Il controricorso è stato invece notificato il 27 maggio 2019, e cioè nel rispetto del termine di cui all’art. 370 c.p.c. (avuto riguardo alla proroga ex lege del termine del 26 maggio 2019 che coincide con una domenica), che prevede per la notifica del controricorso il rispetto del termine di venti giorni, non già dalla data di effettivo deposito del ricorso (che peraltro potrebbe risultare anche non immediatamente percepibile per il controricorrente), ma dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso che è di venti giorni a norma dell’art. 369 c.p.c., e che è agevolmente verificabile sulla base della data della notifica ricevuta dall’intimato. Ric. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1600/2021 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 15894/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Ne consegue che si palesa infondata anche la tesi della tardiva proposizione del controricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 7. Nulla a provvedere per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati 8. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, in data 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01600 sez. SU - ud. 10-05-2022 -9- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
Sentenza Cassazione n. 15894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris