CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28863/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20913-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] POTENZAVALAGaT' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 33/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20913 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- i - 'Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Basilicata ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione con aliquota dell'1°/0, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale, sulla sentenza non definitiva n.744/2015 del Tribunale di Potenza con cui il Tribunale, in causa di divisione ereditaria, aveva dichiarato i presupposti della divisione, l'esecutività del progetto divisionale, ed aveva rimesso la causa in istruttoria "per il sorteggio delle porzioni"; 2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "coeredi" sono rimaste intimate; 4. la ricorrente ha depositato memoria per insistere sui motivi di ricorso; considerato che : 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 37 d.P.R. 131/86 e 8 lett.c), e d) della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986. Deduce la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere la sentenza del Tribunale di Potenza soggetta ad imposizione proporzionale ai sensi dell'art. 8 lett. d) della tariffa anziché ad imposta fissa ai sensi dell'art. 8 lett.c) della tariffa, trattandosi di sentenza insuscettiva di essere qualificata come "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" perché non attributiva di alcun diritto soggettivo; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 per avere la CTR, con l'affermare che "la contribuente chiede l'applicazione di presunte agevolazioni senza dimostrare la ricorrenza dei presupposti", omesso di motivare sul "lamentato vizio afferente alla mancata applicazione del c.d. prezzo valore"; 3. il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Va premesso che la commissione tributaria regionale ha qualificato la sentenza del Tribunale di Potenza come sentenza, al di là della autoqualificazione come sentenza non definitiva, come in realtà definitiva e ciò in quanto -ha affermato riprendendo quanto rilevato dai giudici di primo grado- detta sentenza aveva "esaurito la materia del contendere pur non realizzando di per sé sola la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti dovendo essere seguita da ulteriori operazioni, ad esempio il sorteggio.., aveva definito 'tutte le questioni strettamente inerenti alla divisione immobiliare disponendo solo il proseguo per la estrazione da sorte dei lotti", aveva "attribuito già la quota formale di C 202651,20 a ciascun erede salvo conguagli fiscali attesi il diverso valore tra loro dei 5 lotti". 3.2. Il quadro normativo di riferimento è il seguente. L'art.34 d.P.R. 131/86 prevede un regime dedicato alla imposizione di registro degli atti di divisione, stabilendo che venga tassata secondo il regime degli atti propriamente traslativi (vendita) la sola parte di assegnazione eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune. L'articolo 37 d.P.R. 131/86 stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono 'anche parzialmente' il giudizio sono soggette all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio all' esito definitivo della lite. L'articolo 8 della tariffa allegata individua l'aliquota applicabile alli ipotesi di atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano 'anche parzialmente' il giudizio, compresi tra gli altri gli atti giudiziari adottati 'in sede di scioglimento di comunioni'. La medesima disposizione tariffaria prevede un prelievo diverso a seconda che l'atto giudiziario abbia ad effetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari (con applicazione delle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti: lett.a)), che implichi 'l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale' (aliquota dell' 1%, lett.c)), ovvero ancora che non comporti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (misura fissa, lett.d)). 3.3. Con la sentenza non definitiva in oggetto il Tribunale di Potenza ha "risolto tutte le questioni strettamente riferite alla divisione del patrimonio immobiliare", ha stabilito il valore delle quote, ha determinato i cinque lotti da assegnare mediante successivo sorteggio ai condividenti ed ha previsto conguagli. 3.4. E' dunque evidente come la sentenza in oggetto, pur demandando ad una pronuncia successiva (poi, come ricordato dalla CTR effettivamente intervenuta, con numero 1122/16) l'assegnazione dei lotti ed il trasferimento *dei cespiti ereditari, ha tuttavia immediatamente definito aspetti controversi della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale. 3.5. Correttamente dunque la CTR ha individuato l'ipotesi tariffaria in quella di cui alla lettera c) e non, come invece sostenuto dalla ricorrente, in quella della lettera d) dell'art.8 cit., con aliquota proporzionale dell'1°/0 sul valore dell'asse ereditario non ancora assegnato e non in misura fissa. 3.6. In tal senso ed in fattispecie per quanto rileva assimilabile, questa Corte si è del resto già espressa con le pronunce n. Cass. 26341/2021 e n. 22148/17; 4. il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato; 5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché la doglianza veicolata non è correlata con quanto statuito dalla CTR. 5.1. A pagina 33 del ricorso la contribuente evoca contestazioni mosse alla sentenza di primo grado affastellando riferimenti ad agevolazioni "prima casa", ad "agevolazioni applicabili ai singoli condividenti", a violazioni della "applicabilità del criterio del prezzo valore ... alle attribuzioni eccedenti le quote di diritto". 5.2. La regola del c.d. prezzo valore, posta dalla I. n.266 del 2005, art. 1, comma 497, è una regola derogatoria rispetto al criterio generale stabilito dall'art.43 del d.p.r. n. 131 del 1986, di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Ai sensi dell'art.43, la base imponibile è data dal valore venale dell'immobile, mentre ai sensi della regola suddetta la base imponibile, «indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto», è costituita dal c.d. valore catastale. La regola, applicabile per gli atti notarili di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività' commerciali, artistiche o professionali, è stata poi estesa, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2014, n.6, ai trasferimenti per atto giudiziario. Peraltro, come precisato da questa Corte con ordinanza n. 86610 del 26/03/2021, "in tema di imposta di registro, l'opzione per l'applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore" di cui all'art. 1, comma 497, della I. n. 266 del 2005, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti". 5.3. Riguardo alla determinazione della base imponibile, la CTR dopo avere evidenziato che la contribuente si era lamentata del "non condiviso valore dell'asse ereditario ricavato dal contenuto dell'atto piuttosto che dal valore catastale degli immobili", ha ritenuto "la doglianza meramente assertiva poiché il valore attribuito al compendio ereditario dall'ufficio impositore coincide proprio con la valutazione dei cespiti effettuata dal Ctu nominato dal Tribunale di Potenza nell'ambito del giudizio di divisione ereditara e fatto proprio dalla sentenza 744/15. La contribuente contesta tale importo pur accertato da sentenza che fa stato anche nei suoi confronti in quanto parte del giudizio, senza fornire diversi elementi valutativi". Riguardo alle agevolazioni, la CTR ha successivamente affermato che la contribuente chiede "l'applicazione di presunte agevolazioni fiscali senza dimostrare la ricorrenza dei presupposti". ereditaria 5.4. In sostanza il motivo di ricorso correla la lamentela di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione del criterio del prezzo valore con l'affermazione, distinta, relativa alle agevolazioni e segnatamente alla pretesa applicazione di agevolazioni "prima casa" -che sono previste dall'art. 1, nota II- bis, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (non dall'art. 1, comma 497, della 1.266/2005)- e di altre "agevolazioni applicabili ai singoli condividenti". 6. nulla si provvede sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; P.Q.M. la Corte, rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso pri