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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45827/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Enna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta dello scorso 7 maggio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso poggia su tre motivi: 5-t

2.1. omissione della motivazione, pur in presenza di specifica deduzione, sull'attualità delle esigenze cautelari: la quale sarebbe invece da escludere, essendo l'indagato ristretto in carcere dal settembre del 2017;

2.2. vizi cumulativi di motivazione in punto di gravità indiziaria, con riferimento al delitto associativo ed alla configurabilità delle ipotizzate aggravanti;

2.3. violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla ritenuta operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per l'effetto, alla scelta della misura: la lettura normativa del Tribunale, infatti, finirebbe per determinare un'inversione dell'onere probatorio e l'omologazione delle valutazioni in ragione della tipologia di reato.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile.

4.1. Il primo è manifestamente infondato.

La sentenza, infatti, si sofferma espressamente sul tempo intermedio tra i fatti addebitati e l'applicazione della misura, evidenziando la personalità negativa del ricorrente, il perdurare della sua attività delinquenziale pur dopo le esperienze detentive, il fatto che la stessa si sia interrotta non per sua volontà ma per la sopraggiunta carcerazione (peraltro in espiazione di una pena di sei anni di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa), nonché, infine, l'assenza di qualsiasi segno di distacco da tali contesti criminali.

4.2. Il secondo è del tutto generico, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcun rilievo critico circostanziato rispetto alla pletora di elementi probatori posti a Tribunale a sostegno del proprio giudizio di gravità indiziaria, anche con riferimento alla configurabilità delle circostanze aggravanti (su tal ultimo punto, in particolare, vds. pagg. 15 s., ord.).

4.3. Il terzo è anch'esso generico, poiché sganciato dalle specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato: il quale - correttamente applicando princìpi giurisprudenziali ormai comunemente recepiti - non ha ravvisato alcun'inversione dell'onere probatorio, ma ha ritenuto soltanto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gravi il giudice di un onere di motivazione attenuato, laddove, come nello specifico, l'interessato non alleghi elementi idonei a vincere le presunzioni ivi previste.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese ( del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Enna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta dello scorso 7 maggio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso poggia su tre motivi: 5-t 2.1. omissione della motivazione, pur in presenza di specifica deduzione, sull'attualità delle esigenze cautelari: la quale sarebbe invece da escludere, essendo l'indagato ristretto in carcere dal settembre del 2017; 2.2. vizi cumulativi di motivazione in punto di gravità indiziaria, con riferimento al delitto associativo ed alla configurabilità delle ipotizzate aggravanti; 2.3. violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla ritenuta operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per l'effetto, alla scelta della misura: la lettura normativa del Tribunale, infatti, finirebbe per determinare un'inversione dell'onere probatorio e l'omologazione delle valutazioni in ragione della tipologia di reato. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 4.1. Il primo è manifestamente infondato. La sentenza, infatti, si sofferma espressamente sul tempo intermedio tra i fatti addebitati e l'applicazione della misura, evidenziando la personalità negativa del ricorrente, il perdurare della sua attività delinquenziale pur dopo le esperienze detentive, il fatto che la stessa si sia interrotta non per sua volontà ma per la sopraggiunta carcerazione (peraltro in espiazione di una pena di sei anni di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa), nonché, infine, l'assenza di qualsiasi segno di distacco da tali contesti criminali. 4.2. Il secondo è del tutto generico, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcun rilievo critico circostanziato rispetto alla pletora di elementi probatori posti a Tribunale a sostegno del proprio giudizio di gravità indiziaria, anche con riferimento alla configurabilità delle circostanze aggravanti (su tal ultimo punto, in particolare, vds. pagg. 15 s., ord.). 4.3. Il terzo è anch'esso generico, poiché sganciato dalle specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato: il quale - correttamente applicando princìpi giurisprudenziali ormai comunemente recepiti - non ha ravvisato alcun'inversione dell'onere probatorio, ma ha ritenuto soltanto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gravi il giudice di un onere di motivazione attenuato, laddove, come nello specifico, l'interessato non alleghi elementi idonei a vincere le presunzioni ivi previste. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese ( del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così dec
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