CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/12/2020 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso ideologico aggravato per induzione in atto pubblico. La vicenda riguarda una truffa ad oggetto l'acquisto e la successiva rivendita di una automobile di lusso, per la cui esecuzione l'imputato induceva in inganno il notaio in ordine all'identità del soggetto presentatosi per sottoscrivere una procura a vendere il veicolo in favore dell'Olivieri spacciandosi per [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva ed in particolare della perizia calligrafica richiesta nel giudizio d'appello dalla difesa al fine di stabilire l'autenticità o meno della firma apposta in calce alla procura a vendere a nome del proprietario del veicolo. In tal senso il ricorrente osserva come nel dibattimento di primo grado in realtà il Londini aveva inizialmente riconosciuto come propria la firma di cui si tratta e come [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza è stata assunta a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte territoriale, abbia affermato che il suddetto Londini aveva effettivamente presenziato al rilascio della procura dinanzi al notaio. Alla luce di tali circostanze sarebbe dunque evidente la decisività dell'accertamento grafologico al fine di risolvere i concreti dubbi insorti sulla natura apocrifa della sottoscrizione della procura. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo il giudice dell'appello illogicamente ritenuto attendibile la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente nella parte in cui egli ha scagionato il fratello Roberto - assolto con la stessa sentenza qui impugnata - ma non anche quando il dichiarante ha affermato la presenza del Londini al momento del rilascio della procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve essere precisato che il reato per cui è intervenuta condanna, pur essendo stato commesso il 14 aprile 2008, non è allo stato prescritto, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p. - il che comporta che il termine di prescrizione ordinario è pari a dieci anni e quello prorogato a dodici anni e sei mesi - e dovendosi altresì tenere conto dei periodi in cui il suddetto termine è rimasto sospeso e che complessivamente ammontano a 588 giorni. 3. Ciò premesso il primo motivo è inammissibile. In proposito va anzitutto ribadito che è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105; Sez. 6„ n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). In secondo luogo va ricordato che secondo l'oramai consolidato L insegnamento di questa Corte la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936). Alla luce degli illustrati principi il vizio di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p. denunziato dal ricorrente in relazione al mancato accoglimento della richiesta difensiva di disporre la perizia grafologica deve ritenersi indeducibile in questa sede. 4. Inammissibile in quanto generico è altresì il secondo motivo. La parziale attendibilità del Deglaudi - che non è stato sentito nella veste di testimone, bensì, con l'assistenza del difensore di fiducia, di coindagato, essendosi auto accusato del concorso nel reato per cui si procede - è stata ampiamente giustificata dalla Corte territoriale, che ha assolto il fratello del medesimo non esclusivamente sulla base delle dichiarazioni scagionanti rese da quest'ultimo, ma altresì in ragione dell'assenza di concreti elementi indizianti a suo carico in grado di identificarlo come il soggetto presentato al notaio dall'imputato come proprietario del veicolo oggetto della falsa procura. Quanto invece alla presunta presenza del Londini dinanzi al notaio le dichiarazioni del Deglaudi sono state ritenute inattendibili e motivate dall'intenzione di aiutare l'amico Olivieri in quanto smentite da quelle dello stesso Londini, che ha negato con forza la sua presenza dinanzi al notaio e di aver mai rilasciato qualsivoglia procura, la cui attendibilità nemmeno è stata messa in discussione dal ricorso. Generiche sono altresì le obiezioni, pur articolate nel primo motivo, relative al presunto parziale riconoscimento della firma apposta in calce alla procura da parte del Londini. Dallo stesso brano estrapolato dal ricorrente dalla deposizione del teste emerge che egli sì ha ritenuto di riconoscere nella firma come propria la grafia del cognome e del suo secondo nome anagrafico, ma che ha altresì escluso di utilizzare nelle sottoscrizioni anche il suo primo nome anagrafico. Del tutto logicamente dunque la Corte, alla luce dell'intero compendio probatorio disponibile e relativo anche agli altri reati originariamente contestati e dichiarati prescritti già in primo grado, ha ritenuto che l'imputato e i suoi eventuali complici possano aver riprodotto in maniera sufficientemente fedele la firma, tanto da trarre inizialmente in inganno il suo stesso titolare, utilizzando il campione presente nei documenti rinvenuti all'interno del veicolo, posto che l'apocrifia della sottoscrizione non potrebbe ritenersi in dubbio proprio perché ridondante. La tenuta logica di tale percorso argomentativo non appare seriamente discutibile ed in realtà nemmeno il ricorrente la mette effettivamente in discussione, se non r-iegandola in maniera semplicemente assertiva ed intrinsecamente generica. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/3/2022 Il Consigliere en Il Presidente /". [OSCURATO:PERSONA]