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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 27760/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA i i sul ricorso 31133-2021 proposto da: f [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2688/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza n. 2688 del 2021, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione dalla medesima impugnato, sottoscritto in data 3.11.2016, nonché dell'av-venuto trasferimento d'azienda tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dalla data di assunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. condannando le società appellate in solido al pagamento della soma di euro 1602,45 oltre spese legali; in particolare, la Corte ha ritenuto frutto di coartazione la sottoscrizione del verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti addivenendo, quindi a pronunciarne la nullità; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO che con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 1434, 1435, 1965 e 2113 cod. civ. denunziandosi l'erronea individuazione di un vizio del consenso da parte della Corte territoriale; il motivo nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla illegittimità del verbale di conciliazione intercorso alla luce della ritenuta coartazione della volontà della lavoratrice; in particolare, la Corte ha reputato fondamentale il contenuto della comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] in vista della futura stipula del contratto di assunzione, nella quale si legge che la proposta di assunzione alle proprie dipendenze sarebbe stata subordinata all'accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra Ric. 2021 n. 31133 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -2- cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidaristica relative al rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e che l'assunzione stessa e le condizioni ivi indicate avrebbero dovuto essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 cod. proc. civ.; secondo quanto ritenuto dalla Corte, le dichiarazioni testimoniali non hanno che confermato la volontà della [OSCURATO:PERSONA] già espressa nella lettera suddetta avendo per es. la teste Castellano dichiarato che solo al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione l'amministratore aveva letto i7punti di rinuncia che avrebbero dov-uto essere accettati, aggiungendo che la sottoscrizione era stata frutto di minaccia in quanto l'amministratore Allocca aveva fatto presente che firmare il verbale era l'unica soluzione per continuare il rapporto lavorativo; la Corte ha ritenuto tale atteggiamento intimidatorio e coartativo della volontà della lavoratrice, con valutazione non implausibile alla luce del complessivo atteggiarsi dei rapporti fra le parti con particolare riguardo al comportamento della datrice; in particolare, la Corte ha ritenuto frutto di intimidazione la sottoscrizione richiesta alla Cristiano e dalla stessa effettuata e tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; con le censure prospettate A—pereerfser-srgrtite-, quindi, la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 1000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2021 n. 31133 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -3- del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i i sul ricorso 31133-2021 proposto da: f [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2688/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza n. 2688 del 2021, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione dalla medesima impugnato, sottoscritto in data 3.11.2016, nonché dell'av-venuto trasferimento d'azienda tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dalla data di assunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. condannando le società appellate in solido al pagamento della soma di euro 1602,45 oltre spese legali; in particolare, la Corte ha ritenuto frutto di coartazione la sottoscrizione del verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti addivenendo, quindi a pronunciarne la nullità; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 1434, 1435, 1965 e 2113 cod. civ. denunziandosi l'erronea individuazione di un vizio del consenso da parte della Corte territoriale; il motivo nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla illegittimità del verbale di conciliazione intercorso alla luce della ritenuta coartazione della volontà della lavoratrice; in particolare, la Corte ha reputato fondamentale il contenuto della comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] in vista della futura stipula del contratto di assunzione, nella quale si legge che la proposta di assunzione alle proprie dipendenze sarebbe stata subordinata all'accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra Ric. 2021 n. 31133 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidaristica relative al rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e che l'assunzione stessa e le condizioni ivi indicate avrebbero dovuto essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 cod. proc. civ.; secondo quanto ritenuto dalla Corte, le dichiarazioni testimoniali non hanno che confermato la volontà della [OSCURATO:PERSONA] già espressa nella lettera suddetta avendo per es. la teste Castellano dichiarato che solo al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione l'amministratore aveva letto i7punti di rinuncia che avrebbero dov-uto essere accettati, aggiungendo che la sottoscrizione era stata frutto di minaccia in quanto l'amministratore Allocca aveva fatto presente che firmare il verbale era l'unica soluzione per continuare il rapporto lavorativo; la Corte ha ritenuto tale atteggiamento intimidatorio e coartativo della volontà della lavoratrice, con valutazione non implausibile alla luce del complessivo atteggiarsi dei rapporti fra le parti con particolare riguardo al comportamento della datrice; in particolare, la Corte ha ritenuto frutto di intimidazione la sottoscrizione richiesta alla Cristiano e dalla stessa effettuata e tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; con le censure prospettate A—pereerfser-srgrtite-, quindi, la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 1000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2021 n. 31133 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto
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