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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05216/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7338 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difeso , come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale condiziona to - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale delPiemonte n. 560 / 04 /20 20 depositata in data 16 /0 9 /20 20 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:rimborsoiva – termine–cessazione attività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di rimborso notificatogli relativo all’iva 2009, ritenendo tardiva l’istanza poiché il presupposto del credito si era verificato nel 2010 all’atto della presentazione del mod.

Unico con compilazione del quadro RX4, mentrela stessa risultava presentata nel 2018; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto l’impugnazionee confermato la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivoillustrato da memoria; - l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale condizionato articolato anch’esso in una unica censura; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso principale dedotto censura la pronuncia impugnataper violazione dell’art. 30, 30 ter e 38 bis del d.P.R. n. 633 del1972, dell’art. 21 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR escluso il diritto al rimborso del contribuente ritenendo erroneamentetardiva l’istanza, nella fattispecie presentata nel caso di cessazionedell’attività; -il motivo è fondato; - costantemente questa Corte ritiene che ( tra molte, si vedano Cass. Sez.5, Sentenza n. 19115 del 28 settembre 2016 e Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27828 del 31 ottobre 2018 ) in tema d'IVA, ai fini delrimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione divolontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito,sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibileportare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitatotempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizionedecennale, di cui all'art. 2946 c.c.; - e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'annosuccessivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppure necessaria la presentazionedel modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque,un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso(ex plurimis, Cass. sez. 6 - 5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012;n. 20039 del 2011); -inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che laprospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario,poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessariead assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v.

Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C - 590/14,Idexx; 8 maggio 2008, in causa C - 95/07 e C - 96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C - 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forzadel principio di neutralità (cfr.

Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C - 438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazioned'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C - 286/94, C - 340/95,C- 401/95, C - 47/96, Molenheide e altri); - quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermatoche il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione deiredditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal d .

Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 esigibilitàdel credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborsostesso ( ex multis, Cass. sez. 6 - 5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070,15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); -la sentenza impugnata si è discostata dai sopra illustrati principi e va quindi cassata con rinvio al giudice del merito , dovendosi qui ribadire che nel caso di compilazione del quadro, che qui si rileva, implicante l’intenzionedi portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragionedei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata, come nel caso di cessazione dell’attività (Cass., 11 marzo2021, n. 6876 ; in termini anche Cass. 10 agosto 2022, n. 24655 che enuncia anche il principio di diritto, ribadito da Cass. 1 settembre 2023, n. 25612 ) ovvero della morte del contribuente (Cass. 24 luglio 2020,n.15867); - venendo ora al motivo di ricorso incidentale condizionato, che deve essereesaminato alla luce dell’accoglimento del ricorso principale, rileva il Collegio come lo stesso si appunti sulla nullità in parte qua della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la pronuncia di merito mancato di prender posizionein ordine a lla contestazione nel merito del diritto al rimborso oppostadall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio , pur avendo il giudice delmerito dando atto della sua prospettazione; -anche tale motivo risulta fondato; -dalla trascrizione in ricorso per cassazione degli atti dei gradi di merito si evince in effetti la regolare e tempestiva proposizione di tale eccezione,ben percepita dalla pronuncia impugnata, in ordine alla quale peròil giudice di appello ha mancato di esprimersi; -conseguentemente, anche il ricorso incidentale va accolto e pure sotto taleprofilo la sentenza va cassata con rinvio al giudice d i secondo grado pernuovo esame; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidental

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7338 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difeso , come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale condiziona to - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale delPiemonte n. 560 / 04 /20 20 depositata in data 16 /0 9 /20 20 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:rimborsoiva – termine–cessazione attività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di rimborso notificatogli relativo all’iva 2009, ritenendo tardiva l’istanza poiché il presupposto del credito si era verificato nel 2010 all’atto della presentazione del mod. Unico con compilazione del quadro RX4, mentrela stessa risultava presentata nel 2018; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto l’impugnazionee confermato la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivoillustrato da memoria; - l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale condizionato articolato anch’esso in una unica censura; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso principale dedotto censura la pronuncia impugnataper violazione dell’art. 30, 30 ter e 38 bis del d.P.R. n. 633 del1972, dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR escluso il diritto al rimborso del contribuente ritenendo erroneamentetardiva l’istanza, nella fattispecie presentata nel caso di cessazionedell’attività; -il motivo è fondato; - costantemente questa Corte ritiene che ( tra molte, si vedano Cass. Sez.5, Sentenza n. 19115 del 28 settembre 2016 e Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27828 del 31 ottobre 2018 ) in tema d'IVA, ai fini delrimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione divolontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito,sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibileportare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitatotempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizionedecennale, di cui all'art. 2946 c.c.; - e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'annosuccessivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppure necessaria la presentazionedel modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque,un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso(ex plurimis, Cass. sez. 6 - 5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012;n. 20039 del 2011); -inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che laprospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario,poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessariead assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C - 590/14,Idexx; 8 maggio 2008, in causa C - 95/07 e C - 96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C - 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forzadel principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C - 438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazioned'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C - 286/94, C - 340/95,C- 401/95, C - 47/96, Molenheide e altri); - quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermatoche il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione deiredditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal d . Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 esigibilitàdel credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborsostesso ( ex multis, Cass. sez. 6 - 5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070,15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); -la sentenza impugnata si è discostata dai sopra illustrati principi e va quindi cassata con rinvio al giudice del merito , dovendosi qui ribadire che nel caso di compilazione del quadro, che qui si rileva, implicante l’intenzionedi portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragionedei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata, come nel caso di cessazione dell’attività (Cass., 11 marzo2021, n. 6876 ; in termini anche Cass. 10 agosto 2022, n. 24655 che enuncia anche il principio di diritto, ribadito da Cass. 1 settembre 2023, n. 25612 ) ovvero della morte del contribuente (Cass. 24 luglio 2020,n.15867); - venendo ora al motivo di ricorso incidentale condizionato, che deve essereesaminato alla luce dell’accoglimento del ricorso principale, rileva il Collegio come lo stesso si appunti sulla nullità in parte qua della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la pronuncia di merito mancato di prender posizionein ordine a lla contestazione nel merito del diritto al rimborso oppostadall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio , pur avendo il giudice delmerito dando atto della sua prospettazione; -anche tale motivo risulta fondato; -dalla trascrizione in ricorso per cassazione degli atti dei gradi di merito si evince in effetti la regolare e tempestiva proposizione di tale eccezione,ben percepita dalla pronuncia impugnata, in ordine alla quale peròil giudice di appello ha mancato di esprimersi; -conseguentemente, anche il ricorso incidentale va accolto e pure sotto taleprofilo la sentenza va cassata con rinvio al giudice d i secondo grado pernuovo esame; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidental
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