CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 46017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOiato avVis6- —aFE-15-EFE4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 febbraio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata derubricazione della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, in particolare, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. A seguito dell'introduzione della suddetta norma, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252-01). In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv 272619-01). E' preclusa, pertanto, ogni argomentazione, pur in diritto, che non deduca la palese eccentricità della qualificazione giuridica proposta al giudice e da questi condivisa, per il cui esame sia richiesta una valutazione non immediatamente desumibile dal capo di imputazione. Nel caso di specie i dati di fatto, ,?9‘Pr chiaramente descritti nell'imputazione, corrispondono alla fattispecie contestata, rispetto alla quale le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del suo corretto inquadramento giuridico. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente dì colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]