CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 19622/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 23111 del 23/03/2023, la I sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 24 settembre 2022 con la quale la Corte d'appello di Potenza aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione presentata, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 12 febbraio 2002, divenuta irrevocabile il 12 marzo 2003, con la quale il Bruno era stato condannato all'ergastolo in quanto ritenuto responsabile del delitto di omicidio volontario premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora rileva, la I sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché 1) generico; 2) per l'omesso confronto argonnentativo con il provvedimento impugnato; 3) perché proponeva motivi non consentiti in quanto sostanzialmente diretti ad ottenere una rivalutazione del merito; 4) infine, perché manifestamente infondato, stante l'assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione. Più in particolare, la I sezione, con la citata sentenza, ha osservato: a) che la richiesta di revisione non risultava basata sulla sussistenza di "nuove prove" sopravvenute o scoperte successivamente, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; b) che, in particolare, la richiesta di revisione era fondata: b1) sul fatto che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento della condanna del Bruno, aveva accusato quest'ultimo, in altro procedimento, di essere l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, era avvenuto in epoca nella quale il Bruno era detenuto: da tale rilievo deriverebbe la assoluta inattendibilità del narrato del Cagnazzo; b2) sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito al Bruno l'omicidio del Guerriero, sulla base di una confidenza asseritamente proveniente dallo stesso Bruno, riferendo, tuttavia, una dinamica del delitto diametralmente opposta a quella recepita dalla sentenza di primo grado; b3) sul fatto che [OSCURATO:PERSONA]Amico, oltre ad accusare il Bruno dell'omicidio del Guerriero, gli aveva anche attribuito il duplice omicidio dei fratelli Camassa, avvenuto, tuttavia, quando il Bruno era detenuto, e il quadruplice omicidio di contrada Guidone, dal quale il Bruno era stato assolto per non aver commesso il fatto; c) che, per quanto attiene alle dichiarazioni del Cagnazzo e del D'Amico, doveva ribadirsi come il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto con esito positivo durante il giudizio di cognizione, non può formare oggetto di un nuovo esame in sede di revisione, essendo ciò consentito, in via esclusiva, laddove venga contestata la reale esistenza di un fatto storico, nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno, ris rispetto alle dichiarazioni del medesimo soggetto; d) che, quanto alla portata delle dichiarazioni dello Stano, il ricorrente invocava una diversa ponderazione di elementi già esaminati nel giudizio di cognizione. 2. Nell'interesse del Bruno è stato proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla nozione di «nuove prove» di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si osserva che la richiesta di revisione non era finalizzata ad una rivalutazione del compendio probatorio esaminato dal giudice della cognizione, essendo essa fondata, piuttosto, su elementi mai valutati da quest'ultimo: si trattava, in particolare, della smentita delle dichiarazioni dei collaboratori Cagnazzo e D'Amico, i quali, in altri procedimenti, avevano accusato il Bruno di omicidi che quest'ultimo non aveva potuto commettere in quanto detenuto all'epoca di quei diversi delitti; anche il tema del contrasto tra le dichiarazioni de relato dello Stano e la dinamica dell'omicidio del Guerriero non era mai stato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. Da tali premesse discende, secondo il ricorso, che le censure sviluppate con il precedente ricorso per cassazione non erano state oggetto di adeguata comprensione e valutazione da parte del giudice di legittimità. 3. In data 15 febbraio 2024 si è svolta la trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). La soluzione è coerente con la puntualizzazione, secondo la quale l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 — 01). Ora, nel caso di specie, proprio l'incipit del ricorso, nel momento in cui denuncia che la censura sollevata con l'originario ricorso per cassazione non è stata oggetto di adeguata comprensione e valutazione, dimostra che il ricorso straordinario si colloca al di fuori del perimetro tracciato dall'art. 625 bis del codice di rito. E, del resto, neppure si individua quale sarebbe l'errore percettivo nel quale la I sezione sarebbe incorsa, limitandosi il ricorso straordinario a riproporre gli argomenti già puntualmente esaminati con la sentenza n. 23111 del 23/03/2023. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte e della manifesta infondatezza del ricorso, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am