CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 22896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2171/2023 proposta da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 302/2022 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO, depositata il 07/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello, respingeva il gravame proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1/2021 della sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna della Corte medesima, con la quale, previa reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione, il Barone era stato condannato in via solidale a risarcire un danno alla [OSCURATO:SOCIETA] (euro 294.486,93) per fatti avvenuti tra il 2011 ed il 2013 (acquisizione in locazione di immobili da adibire a sede aziendale). Il giudice contabile di appello, per la parte che qui – esclusivamente - rileva, statuiva l’infondatezza della riproposta eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la danneggiata doveva considerarsi a tutti gli effetti giuridici, quindi anche quello della responsabilità amministrativa contabile, quale società c.d. in housedella Regione Sardegna, sussistendone tutti i presupposti di legge, fissati anche dalla giurisprudenza di legittimità (capitale integralmente pubblico non cedibile a privati; attività prevalente in favore degli Enti pubblici partecipanti e solo eventualmente in via accessoria destinata al mercato; controllo esercitato in modo analogo a quello interno alle pubbliche amministrazioni). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a vverso tale decisione deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti. Considerato che: Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dato atto che in un giudizio analogo le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate in senso affermativo della giurisdizione contabile (ordinanza n. 3869/2023, depositata l’8 febbraio 2023), ha concluso conformemente al controricorrente ed al PG presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] preso atto di ciò, intende dare seguito alla statuizione affermativa della giurisdizione contabile di cui alla citata pronuncia di queste SU, condividendone e richiamandone integralmente le argomentazioni. In particolare deve ribadirsi: - che i requisiti della società c.d. in house providing , che eccezionalmente fondano la giurisdizione contabile in ambito societario, sono stati da tempo fissati – in ragione della fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 18 novembre 1999, C- 107/1998, Teckal – dalla giurisprudenza di legittimità, la quale già con Cass., Sez U, n. 26283/13 ha sancito che tale deve considerarsi la società che, pur avendo veste di diritto privato, sia “costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici” (conformi, tra le molte, Cass., Sez. U, n. 17188/18; 22409/18; 22712/19; 26738/21; 20632/22); -che tutti e tre tali presupposti ricorrono in relazione a [OSCURATO:SOCIETA], come emerge con chiarezza dagli statuti della medesima (2006, 2011, 2013; cfr. amplius, Cass., Sez. U, n. 3869/2023). Nulla per le spese stante la posizione meramente formale di parte del PG controricorrente. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr