CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'aumento di pena per la continuazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio sorretto da una motivazione non manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale evidenziato, da un lato, l'insussistenza di elementi per una riduzione di pena ex art. 62 -bis cod. pen., anche considerando che la sottrazione delle scritture contabili è stata funzionale all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con conseguente evasione di imposte per ben tre annualità consecutive, e, dall'altro, l'esiguità dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. stante la pluralità dei reati contestati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 magg