CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09311/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell'Aquila del 17 febbraio 2017. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 50 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, limitandosi ad evidenziare i precedenti penali e i carichi pendenti, avrebbe del tutto omesso di attribuire il giusto rilievo agli elementi positivi già evidenziati dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 16 dicembre 2020, nel quale si dava atto del percorso intramurario positivamente intrapreso dal condannato e del parere favorevole del Direttore dell'Istituto detentivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali e dei carichi pendenti di Cozzolino, ha evidenziato che il condannato doveva considerarsi soggetto pericoloso, avendo posto in essere condotte di permanente trasgressività, sintomatiche di una personalità propensa al crimine. Secondo il giudice di merito, quindi, il condannato non aveva quella affidabilità necessaria per l'applicazione di qualunque misura alternativa alla detenzione, rendendosi necessario un più lungo periodo di osservazione intramuraria. La Corte, pertanto, ritiene insufficiente che il Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 16 dicembre 2020 avesse già evidenziato che Cozzolino aveva intrapreso positivamente il percorso intramurario, posto che, anche in quel provvedimento, il giudicante non aveva concesso il beneficio richiesto, ma aveva ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso - come ritenuto nel caso di specie da parte del Tribunale di sorveglianza - sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contirità del condannato con ambienti delinquenziali. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA]